Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25459 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29409-2019 proposto da:

NORDISK ROR OG STAAL A/S, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINZIZZA, 3,

presso lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ASFO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA SCOTTI CAMUZZI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

VICENZA, depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

CARDINO ALBERTO che chiede a codesta Suprema Corte di dichiarare

inammissibile il regolamento di competenza proposto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la Nordisk Ror og Staal A/S (d’ora in poi, “Nordisk”) propone ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 31 luglio 2019 del Tribunale di Vicenza, con la quale il giudice monocratico – investito dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività di decreto ingiuntivo emesso in favore della società Asfo S.p.a., ed oggetto di opposizione da parte dell’odierna ricorrente – ha rigettato l’eccezione di litispendenza, dalla stessa sollevata, concernente detto giudizio ex art. 645 c.p.c. ed altro pendente, innanzi alla Corte di Appello di Venezia, tra le stesse parti;

– che la ricorrente, in punto di fatto, riferisce che la società Asfo S.p.a. ha proposto gravame, innanzi alla Corte lagunare, avverso sentenza del medesimo Tribunale di Vicenza riguardante indennità e crediti derivanti da un rapporto di agenzia internazionale cessato nel 2005, nel quale Nordisk era l’agente ed Asfo la proponente;

– che, in particolare, la Asfo proponeva, in quel giudizio di appello, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’agente al pagamento di somme che asseriva dovute in forza dell’art. 5.4. del contratto di agenzia e che quantificava in Euro 861.141,98, ovvero, in subordine, in Euro 344.456,67;

– che essa Nordisk si costituiva in quel giudizio, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del motivo di gravame;

– che, pendente il ridetto giudizio di appello, la Asfo – travisando i dati della CTU espletata in primo grado – emetteva, dopo tredici anni dai fatti, una fattura per l’importo di Euro 861.141,98, sulla base della quale conseguiva il ridetto decreto ingiuntivo, opposto da Nordisk ex art. 645 c.p.c., la quale eccepiva – unitamente alla prescrizione del credito azionato in via monitoria – la litispendenza del giudizio di opposizione rispetto a quello pendente innanzi alla Corte veneziana;

– che il Tribunale vicentino, tuttavia, rigettava tale eccezione, sul presupposto che nel giudizio di appello Asfo non risulta aver proposto domanda sovrapponibile (o integralmente sovrapponibile) a quelle di cui al decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che Nordisk aveva dichiarato, innanzi alla Corte veneziana, di non accettare contraddittorio quanto alla domanda (o eccezione di compensazione) di Euro 344.456,67, poichè tardiva;

– che avverso tale ordinanza Nordisk ha proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.;

– che secondo la ricorrente sussistono, nella specie, tutti i presupposti della litispendenza, illegittimamente esclusa, invece, dall’ordinanza qui impugnata;

– che in entrambi i giudizi, infatti, la “causa petendi” delle contrapposte pretese delle parti risulterebbe costituita dal summenzionato rapporto di agenzia internazionale;

– che, parimenti, il “petitum” si identificherebbe nell’accertamento del credito di cui all’art. 5.4. di detto contratto, del quale Asfo si assume titolare ed il cui eventuale esatto ammontare – sempre che tale domanda non dovesse essere ritenuta inammissibile – verrà accertato nel corso del giudizio pendente in appello, non rilevando, in senso contrario, “l’entità numerica artatamente cangiante formulata” dall’appellante, che ha chiesto riconoscerle “un importo non inferiore ad Euro 344.456,67” (con ciò facendo riferimento, “per relationem”, alla somma superiore di Euro 861.141,98, di cui alla già citata CTU espletata in primo grado, somma della quale quel minore importo di Euro 344.456,67 costituisce il 40%, ovvero la percentuale contrattualmente prevista in favore di Asfo);

– che, inoltre, poichè ogni questione inerente il rapporto di agenzia internazionale intercorso tra le parti avrebbe dovuto essere trattata nel giudizio di primo grado e nella successiva fase di appello, era precluso ad Asfo instaurare il procedimento monitorio per (asserite) pretese creditorie aventi quello stesso titolo contrattuale, e ciò alla stregua del principio, affermato da questa Corte, secondo cui il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende a “tutte le questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione”, che presentino, come nella specie, siffatti caratteri;

– che, d’altra parte, non osta all’applicazione dell’art. 39 c.p.c. – sottolinea sempre la ricorrente – la circostanza che uno dei due giudizi risulti pendente in appello, e ciò secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2013, n. 27846);

– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Asfo, in primo luogo eccependone l’inammissibilità;

– che, sul punto, la controricorrente evidenzia, innanzitutto, come il regolamento di competenza risulti proposto avverso provvedimento che ha denegato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso in favore di essa Asfo, donde – la sua inammissibilità alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che esclude dal novero dei provvedimenti impugnabili ex art. 42 c.p.c. le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 648 e 649 medesimo c.c. di rito;

– che, inoltre, il provvedimento impugnato, lungi da contenere una statuizione definitiva sulla litispendenza, presenta efficacia puramente interinale, risultando, pertanto, priva dei caratteri della definitività e della decisorietà, in difetto dei quali, nuovamente, il regolamento necessario di competenza è da ritenere inammissibile;

– che, per concludere sul punto, l’inammissibilità della presente impugnazione discenderebbe anche dalla mancata osservanza del principio di autosufficienza;

– che oltre ad essere inammissibile – donde la richiesta di applicazione dell’art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell’iniziativa – la presente impugnazione si paleserebbe anche non fondata;

– che la controricorrente – non senza previamente rammentare come Nordisk, conseguita dal Tribunale di Vicenza una sentenza che la riconosceva creditrice, per indennità nascenti dal già ricordato contratto di agenzia, dell’importo di Euro 27.790.25, otteneva dallo stesso giudice un provvedimento di correzione di errore materiale mediante il quale l’importo indicato in dispositivo veniva rettificato (a dire di Asfo, con grave e dolosa falsa rappresentazione delle risultanze della CTU, e dunque con abuso del mezzo processuale di cui all’art. 283 c.p.c.) – riferisce di aver esperito gravame avverso tale sentenza, non proponendo domanda riconvenzionale, come affermato dall’odierna ricorrente, bensì eccezione riconvenzionale in sede di istanza ex art. 351 c.p.c., riservandosi di agire per la riscossione in altra sede;

– che la controricorrente nega esservi, nella specie, identità di “petitum” e di “causa petendi” tra i due giudizi, giacchè il credito azionato in via monitoria risulta dell’importo di Euro 861.141,98 (non essendo, dunque, oggetto di alcuna domanda o eccezione riconvenzionale), nè fondato sull’art. 5.4. del contratto di agenzia, mancando, finanche, l’identità dei soggetti delle due cause, atteso che nel giudizio di appello Nordisk farebbe valere una cessione di credito da parte di società spagnola facente parte del suo stesso gruppo societario;

– che, infine, la controricorrente eccepisce – ai fini del riconoscimento della responsabilità dei difensori in ordine alle spese del presente giudizio – “carenza di rappresentanza in capo ai firmatari della procura”, e ciò in ragione della cessazione dell’attività, nell’anno 2018, e perdita di capitale sociale da parte di Nordisk (secondo quanto risulta dall’Annual Report del 14 giugno 2019, relativo all’anno 2018), sicchè i sottoscrittori della procura speciale apposta a margine del ricorso difetterebbero di potere rappresentativo;

– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile, essendo quella adottata dal Tribunale di Vicenza una pronuncia adottata solo interinalmente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento di competenza è inammissibile;

– che, in via preliminare, deve rammentarsi che – quantunque l’art. 42 c.p.c. non menzioni espressamente il provvedimento sulla litispendenza – le Sezioni Unite di questa Corte, sul rilievo che “la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa”, ha ritenuto la pronuncia sulla relativa questione come “sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza”, ammettendone, così, l’impugnazione con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. Un., ord. 31 luglio 2014, n. 17443, Rv. 63260201);

– che, nondimeno, il provvedimento con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’eccezione di litispendenza – come osservato sia dalla controricorrente che dal Procuratore Generale presso questa Corte – presenta efficacia puramente interinale;

– che tanto si evince, infatti, sia dalla circostanza che l’ordinanza qui impugnata, nel pronunciarsi su tale eccezione, afferma che la stessa “non pare qualificata da fumus boni iuris”, sia dal rilievo che il giudice di merito ha dichiarato di esaminarla “nel perimetro dello scrutinio sommario tipico di tale fase” (che era quella della decisione sulla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto), lasciandone così impregiudicata la decisione definitiva;

– che va data, pertanto, continuità al principio – tra l’altro, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui, anche “dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass. Sez. Un., ord. 29 settembre 2014, n. 20449, Rv. 631956-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2017, n. 1615, Rv. 642736-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 7 marzo 2018, n. 5354, Rv. 648235-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 3 febbraio 2020, n. 2338, Rv. 656642-01), evenienza, quest’ultima, che ricorre però solo “quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 giugno 2017, n. 14223, Rv. 644625-01);

– che tale principio, del resto, ha trovato applicazione anche con riferimento all’ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l’invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, si pronunci sull’eccezione di litispendenza (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2012, n. 22737, Rv. 624302-01), ovvero sull’eccezione di continenza (anch’essa costituendo istituto processuale, al pari della litispendenza, che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa), disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, giacchè si è ritenuto pure tale provvedimento non impugnabile con il regolamento di competenza, salvo che il giudice non si sia pronunciato “conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria decisone ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione” (Cass. Sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2016, n. 20608, Rv. 641564-01);

– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass.-. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);

– che le stesse vanno poste a carico della parte, e non direttamente del suo procuratore, come invece richiesto dalla controricorrente, e ciò sul presupposto che la dedotta cessazione dell’attività, nell’anno 2018, da parte di Nordisk comporterebbe che i sottoscrittori della procura speciale, apposta a margine del ricorso, sarebbero privi di potere rappresentativo;

– che, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, deve osservarsi che “la procura conferita per il giudizio di merito vale anche per la proposizione del regolamento di competenza, il quale ha natura di semplice incidente”, sicchè “il ricorso può essere sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione o sfornito di procura speciale” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 20 maggio 1998, n. 5026, Rv. 515595-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 1979, n. 2107, Rv. 398476-01; Cass. Sez. Un., sent. 30 gennaio 1968, n. 288, Rv. 331204-01);

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la Nordisk Ror og Staal A/S a rifondere alla società Asfo S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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