Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25458 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017), n. 25458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22893/2016 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCELLO PIPOLA;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO,
(C.F. (OMISSIS)), in persona del presidente e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17,
presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MICHELE USANTI, GUGLIELMO CANTILLO;
– controricorrente –
e contro
GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1360/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a contributi richiesti a titolo di oneri consortili, lamentando con le prime due censure, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connesse, la nullità della sentenza d’appello, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 116, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello, avrebbero omesso di pronunciarsi su una delle eccezioni preliminari, con ciò, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, relativa alla circostanza che la sentenza di primo grado era stata notificata, dalla parte contribuente vincitrice, e di ciò era stata fornita prova documentale, di cui era stata omessa la valutazione, al fine di dimostrare la tardività della notifica dell’atto d’appello da parte del Consorzio nel termine “breve” di 60 gg. dalla notifica della sentenza, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51; con un terzo motivo, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sull’assunto di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto, i giudici d’appello, nella parte motiva della sentenza avevano ritenuto di compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa, mentre, nella parte dispositiva della sentenza avevano condannato la parte contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Le prime due censure sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Cass. n. 22860/04, 321/16).
Premessa la corretta notifica della sentenza di primo grado da parte del contribuente, idonea a far decorrere il termine “breve” per appellare, tuttavia, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, l’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., non può mai riguardare questioni processuali, in quanto questa Corte, quand’anche giudice di legittimità, è giudice del fatto processuale, pertanto, l’odierna parte ricorrente doveva censurare specificamente l’implicita e non corretta statuizione di legittimità della notifica, compiuta dalla CTR, per violazione delle norme di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c..
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “Sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Sicchè tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il contrasto sia imputabile ad una mera improprietà terminologica che non impedisce di comprendere l’effettiva portata precettiva della decisione” (Cass. n. 12622/10, 10637/07, 19111/15).
Nel caso di specie, la motivazione sulla compensazione delle spese di lite (dovuta all’attività processuale del consorzio) e la successiva statuizione di condanna al doppio grado di giudizio (in favore del medesimo consorzio), non consente di ricondurre il contrasto a una “mera improprietà terminologica” ovvero a un error calami, nè di comprendere la effettiva decisione che il collegio giudicante intendesse adottare (alla luce della specificazione analitica delle somme liquidate).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento alla censura accolta.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017