Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25458 del 21/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4020/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e
difesa dall’Avv. CRISTIANO CAUMONT CAIMI, dall’Avv. GIUSEPPE RUSSO
CORVACE e dall’Avv. GIUSEPPE PIZZONIA, elettivamente, domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, della Scrofa, 57;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA ESATRI SPA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 3201/11/14, depositata in data 16 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno
2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
che:
La società contribuente PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relativa a tributi del periodo di imposta 2006, adducendo vizi propri della cartella e del procedimento, nonché contestando l’infondatezza della pretesa impositiva;
che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 giugno 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
che ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con istanza in data 5 giugno 2019 la controricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, chiedendo disporsi la sospensione del giudizio;
che la ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto, determinato dall’Ufficio in data 30 maggio 2019;
che deve ritenersi che l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (da ultimo, Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298);
che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021