Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25458 del 12/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29035-2015 proposto da:

M.E., G.R., sia personalmente che a mezzo

dell’Amministrazione di sostegno rag. C.L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA DE PETRIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIADA SIMONA ANDRIOLO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Avv. B.M.C. in qualità di curatore speciale della

minore G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MACARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SALVIA giusta

procura in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NERVIANO, SERVIZI SOCIALI TUTELA MINORI COMUNE DI NERVIANO,

COMUNITA’ VILLAGIO DELLA MADRE E DEL FALCIULLO, M.G.,

PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE CORTE APPELLO MILANO,

PROCURATORE GENERALE PROCURA GENERALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa 1’8/10/2015 e depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

 

Fatto

 

FATTO E DIRITTOIn un procedimento di adottabilità della minore G.M.G., nata nell'(OMISSIS), la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6/11/2015, conferma la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che ne aveva dichiarato l’adottabilità.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore, M.E. e G.R.. Resiste con controricorso il curatore della minore.

Il ricorso non appare inammssibile, in quanto evidenzia le circostanze di fatto e propone argomentazioni giuridiche adeguatamente motivate. Esso appare fondato per quanto di ragione.

Va precisato che il giudice a quo espone, nella sentenza impugnata, una serie di principi di per se stessi condivisibili, perchè espressione della giurisprudenza di questa Corte, ma non li ricollega alla fattispecie dedotta cui fa soltanto scarsi riferimenti.

E’ vero che il minore deve crescere e vivere nella famiglia di origine, ma soltanto finchè non si configuri una situazione di abbandono, costituita dalla mancanza di assistenza materiale e morale, e dunque dall’incapacità dei genitori di gestire il rapporto con i figli, assolutamente grave e irreversibile (od eventualmente reversibile in un lungo periodo e comunque incompatibile con l’esigenza pressante di sviluppo della personalità del minore stesso). E’ vero che una mera disponibilità del genitore ad ovviare alle proprie gravi carenze, senza riscontri concreti e l’esistenza di un reale progetto educativo, non è sicuramente idonea a superare l’abbandono.

E’ altresì vero che il rifiuto di accettare l’azione di aiuto e sostegno dei Servizi potrebbe costituire, insieme ad altri elementi da verificare, indice di abbandono. E’ parimenti vero che sarebbe astrattamente ammissibile escludere l’abbandono di alcuni figli più grandi e dichiararlo per un altro figlio, magari di tenerissima età, che non avesse sviluppato rapporti affettivi con i genitori e per il quale la mancanza di assistenza inciderebbe maggiormentre sul suo sviluppo psicofisico rispetto a fratelli più grandi. E’ vero infine che l’interesse del minore è quello esclusivo (o comunque preminente) da perseguire nella procedura di adottabiltà.

Si tratta di principi, come si diceva, assolutamente condivisibili, ma che, nella sentenza impugnata, si risolvono in affermazioni apodittiche, senza riscontro alcuno (o con riscontro del tutto insufficiente), rispetto alla fattispecie dedotta.

Nella sentenza impugnata è assente la ricostruzione del rapporto (o delle carenze del rapporto)tra genitori e figlia minore, non si chiarisce quali siano stati gli interventi dei Servizi, non si evidenzia per quali ragioni la richiesta dei genitori appaia una mera dichiarazione di intenti, non si illustra, alla fine, in concreto, quale sia l’interesse del minore da perseguire.

Accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che, tenendo conto dei principi suindicati, dovrà esaminare approfonditamente la fattispecie concreta, alla luce dell’interesse della minore, e darne specificamente conto in motivazione. La Corte di merito pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

.La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Omettere generalità e altri dati identificativi, ai sensi della disciplina sulla privacy.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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