Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25457 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. un., 26/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25457

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18052/2015 proposto da:

ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI’, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

D.F., CONSIGLIO NOTARILE DI FORLI’ E RIMINI,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BOLOGNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 649/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2015.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Federica Varrone per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Emilia Romagna in data 24.4.2012 irrogava al notaio D.F., ai sensi dell’art. 136 della Legge Notarile, due “avvertimenti” in relazione ai seguenti illeciti disciplinari di cui veniva ritenuto responsabile: 1) avere ricevuto un atto pubblico di revoca di procura generale, con allegato un documento in lingua spagnola non tradotto in italiano consistente nella procura da revocare, in violazione del R.D. n. 1236 del 1914, art. 68; 2) avere autenticato la firma di una procura avente ad oggetto l’attribuzione del potere di rinuncia all’eredità, omettendo di osservare, in violazione degli artt. 519 e 1392 c.c., la prescritta forma pubblica.

La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 12.2.2015, pur ritenendo la sussistenza dei fatti contestati, accoglieva il reclamo dell’incolpato e annullava le sanzioni irrogate.

A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che i fatti contestati non costituivano illeciti disciplinari, in quanto non espressamente previsti tra quelli che il legislatore del 2006 aveva tipizzato come illeciti disciplinari nell’art. 147 della Legge Notarile.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Archivio Notarile di Forlì, assistito dall’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di un unico articolato motivo.

L’incolpato e il Consiglio notarile di Forlì sono rimasti intimati.

Con ordinanza del 15.12.2016, n. 25877, resa all’esito dell’udienza pubblica del 21.10.2016, la Seconda sezione civile, ordinata in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l'(eventuale) assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando che, in relazione alla questione sottesa all’unico motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità non era unanime negli approdi ermeneutici maturati quanto alla formulazione dell’art. 136, anche dopo la intervenuta riforma, di cui alla Legge Delega n. 246 del 2005 e al D.Lgs. n. 249 del 2006.

Disposta la trattazione del ricorso presso queste Sezioni Unite, in vista dell’udienza del 23 maggio 2016, l’Archivio ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della Legge Delega n. 246 del 2005, art. 7,L. n. 89 del 1913, artt. 135,136,144 e 147, come modificati dal D.Lgs. n. 249 del 2006. Secondo l’Archivio notarile ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i fatti contestati non costituivano illeciti disciplinari per il fatto di non potersi ricondurre alle condotte tipizzate nell’art. 147 della Legge Notarile. Si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’impugnazione, la Legge Notarile, pur dopo la riforma del 2006, non avrebbe affatto recepito il principio della tipicità dell’illecito disciplinare, rimanendo ancorata invece al principio della atipicità delle condotte disciplinarmente illecite, in quanto l’art. 136 della detta legge – come modificato dal D.Lgs. del 2006 – continuerebbe a sanzionare ogni infrazione dei propri doveri commessa dal notaio.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza interlocutoria della seconda sezione rileva un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte e senza mostrare di voler prendere partito per l’una o l’altra tesi, quella che esclude o quella che afferma la (a)tipicità dell’illecito disciplinare notarile, ritiene che emerga ad ogni modo un contrasto sui principi di diritto affermati, proprio alla luce della riforma introdotta in siffatta materia dalla L. n. 246 del 2005 e dal D.Lgs. n. 249 del 2006.

Al fine di impostare in modo corretto la soluzione della questione occorre prendere le mosse dal riferimento normativo dell’art. 136 Legge Notarile nel testo previgente e in quello modificato dopo la riforma del procedimento disciplinare attuata con il D.Lgs. n. 249 del 2006.

La L. n. 89 del 1913, art. 136, aveva una formulazione essenziale: “L’avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi”. Il nuovo testo è invece più articolato: “L’avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l’infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura”.

L’orientamento formatosi anteriormente alla novella del 2006, in mancanza di una previsione che ne definisse con esattezza i contorni applicativi, considera l’art. 136 cit. una “norma di chiusura”, mediante la quale il legislatore avrebbe inteso sanzionare ogni “mancanza” commessa dal notaio anche se non sanzionata direttamente, stante il carattere generico e residuale delle sanzioni in commento (così Cass. 11 novembre 1997 n. 11128). Tale conclusione è fondata sulla “netta differenza esistente tra l’art. 136 e gli artt. 137, 138, 139 e 142 Legge Notarile: mentre il primo contiene una fattispecie aperta, riferibile a qualsiasi violazione della Legge Notarile posta in essere dal notaio, gli artt. 137, 138, 139 e 142, contengono la previsione di fattispecie tipiche. Tali ultime disposizioni fanno, infatti, riferimento per la loro applicabilità a determinate violazioni della Legge Notarile. Vale, perciò, rispetto ad esse il principio della tassatività: se la violazione non è puntualmente prevista da una delle disposizioni in esame, la relativa sanzione non può essere applicata. Si badi che ciò si enuncia non come conseguenza di una scelta di campo sulla dibattuta questione se il principio della tassatività sia applicabile anche agli illeciti disciplinari, anche se in modo meno rigoroso, rispetto a quanto stabilito dall’art. 25 Cost., per gli illeciti penali (per quanto un’evoluzione verso questo senso si va effettuando, pur con le opportune precisazioni, v. Cass. 18 giugno 1996 n. 5583), ma come effetto della tecnica legislativa con la quale la normativa in questione è stata formulata. Avendo il legislatore formulato una norma di tipo generale (art. 136 L. not.) con cui sanziona ogni “mancanza commessa” dal notaio, e, successivamente norme con cui sanziona specifici comportamenti, è proprio la specialità di dette norme (e la specificità dei comportamenti ivi indicati) che comporta l’inapplicabilità delle stesse, rispetto alla norma generale, al di fuori dei casi espressamente previsti”.

Il medesimo principio è stato fatto proprio, in seguito, da altri pronunciamenti (cfr., Cass. 19 febbraio 1998 n. 1766, non massimata sul punto, nonchè da Cass. 3 agosto 1998 n. 7602), nei quali è stato affrontato il tema della compatibilità tra il carattere residuale delle sanzioni previste dall’art. 136 della Legge Notarile ed il principio di legalità e, più recentemente, da altra sentenza (cfr Cass. 11 giugno 2007 n. 13690, non massimata) la quale, ampliando ulteriormente il campo di operatività dell’art. 136 cit., ha affermato che “il notaio rogante, che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell’atto (oltre all’eventuale responsabilità civile), è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l’avvertimento, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 136, che sanziona genericamente le mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici”.

Secondo l’orientamento sopra richiamato, per taluni ancora oggi attuale, le variazioni subite dall’art. 136 Legge Notarile sarebbero solo di forma e non sostanziali (v. Cass. 11 gennaio 2011 n. 444). In proposito, altra decisione di questa Corte (Cass. 23 marzo 2012 n. 4720) chiarisce, ad esempio, che l’art. 147, individuando con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determinando la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l’interesse tutelato – condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico – è rispettoso del principio di legalità ex art. 25 Cost., precisando, altresì, che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull’applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali è limitato alla verifica della ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto (nei medesimi termini, Cass. 23 marzo 2012 n. 4721; Cass. 3 giugno 2015 n. 11451, non massimata – che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, lett. a).

A detto orientamento – come anticipato – si contrappone quello che ritiene che con la riforma del 2006 il legislatore abbia voluto rafforzare il principio di legalità e di tipicità degli illeciti e delle sanzioni nell’ambito dell’ordinamento disciplinare notarile (v. Cass. 24 luglio 2012 n. 12995). In particolare, è stato affermato (Cass. 18 luglio 2008 n. 19927, non massimata a tale riguardo) che “è palesemente infondato…(il) rilievo in forza del quale l’art. 147 ricomprende anche specifici comportamenti non espressamente tipizzati alle lettere a) b) e c) tali da assumere significativo rilievo deontologico…posto che (tale assunto) prescinde dal considerare che anche nel rispetto dei principi costituzionali per effetto della riforma del 2006 il legislatore ha inteso tipizzare i comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Alla stregua della nuova formulazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, per l’effetto, non vi è – palesemente – spazio per le esistenza di illeciti non suscettibili – per qualsiasi motivo – di essere ricondotti in una delle categorie delineate alle lettere a), b) e c) dello stesso art. 147”. Nel medesimo senso più di recente (Cass. n. 12995 del 2012 cit.) è stato ribadito che “Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull’efficacia dell’atto richiesto al notaio”. In particolare, nell’escludere l’applicabilità delle sanzioni dell’avvertimento e della censura alla condotta del notaio innanzi descritta, la Corte osserva che “la natura di illecito disciplinare (non) può ritenersi con riferimento alla L.N., art. 136, tenuto conto che tale norma si limita soltanto a descrivere le sanzioni dell’avvertimento e della censura, senza indicare il precetto disciplinare cui esse rispettivamente si applicano. A tal fine va riaffermato il principio, esposto in motivazione da Cass. n. 19927/2008, secondo cui anche nel rispetto dei principi costituzionali per effetto della riforma del 2006 il legislatore ha inteso tipizzare i comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Alla stregua della nuova formulazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, per l’effetto, non vi è – palesemente – spazio per le esistenza di illeciti non suscettibili – per qualsiasi motivo – di essere ricondotti in una delle categorie delineate allo stesso art. 147, lett. a), b) e C). Pertanto deve escludersi che le sanzioni dell’avvertimento e della censura possano essere applicate in via residuale a qualsiasi violazione di legge, senza che ne sia espressamente prevista la rilevanza disciplinare”.

Secondo quest’ultimo indirizzo l’avvertimento, in seguito al D.Lgs. n. 249 del 2006, avrebbe assunto la connotazione di sanzione tipica, applicabile solo in alcune fattispecie e precisamente solo in quelle previste dall’art. 147 della Legge Notarile e ciò sulla base del mutato tenore letterale della norma, ponendosi in evidenza che mentre nel testo originario l’avvertimento e la censura consistevano, rispettivamente, in un rimprovero e in un biasimo per la “mancanza commessa”, ora, di converso, consistono in un rimprovero e in un biasimo per l'”infrazione commessa”, termine con il quale ci si riferirebbe alla violazione di norme provviste di specifica ed espressa sanzione. Con la conseguenza che non ogni violazione di legge o di regolamento comporta una sanzione, ma solo quelle tassativamente previste dalla Legge Notarile; ciò anche per l’avvertimento, potendo tale sanzione essere comminata, ormai, solo in un caso specifico e, precisamente, per effetto dell’attenuazione della più grave pena della censura, ex artt. 136 e 144 Legge Notarile.

Esclusa la possibilità di applicare agli illeciti disciplinari, sic et simpliciter, i risultati interpretativi conseguiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia penale (l’unica relativamente alla quale il principio di legalità, previsto dall’art. 1 c.p., assume dignità costituzionale), resta cionondimeno da verificare quali siano i termini in cui il principio di legalità (e, con esso, di tassatività e determinatezza della fattispecie “incriminatrice”) debba essere inteso nel settore oggetto di indagine.

In una visione prospettica che riconduca a coerenza le norme di cui agli artt. 135, 136, 144 e 147 Legge Notarile – nell’ambito della novella adottata in attuazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7, comma 1, lett. e), sicuramente ispirato ad una valorizzazione del principio di legalità – occorre una ricostruzione delle fattispecie che più che in chiave di tipicità ovvero di atipicità degli illeciti, crei una connessione diretta tra la previsione di condotte vietate e la disciplina delle sanzioni.

Il D.Lgs. n. 249 del 2006, ha attuato una complessiva ed organica riforma dell’ordinamento disciplinare notarile, con una serie di disposizioni che hanno innovato profondamente il sistema previgente, assecondando una richiesta di revisione di alcuni istituti disciplinati dalla Legge Notarile del 1913 e bisognosi, all’evidenza, di attualizzazione: si tratta, sicuramente, del settore delle sanzioni, laddove è stato previsto il loro riordino, con un sostanzioso aumento di quelle pecuniarie, al fine di rapportarle all’attuale valore monetario e di renderle efficaci in sede di prevenzione, nonchè del procedimento di contestazione degli illeciti ed applicazione delle medesime sanzioni. Nel rafforzare la consapevolezza della peculiarità della funzione notarile e della natura dell’attività ad essa collegata, è stato sancito uno stretto collegamento tra sanzioni disciplinari e codice deontologico, mediante la previsione, contenuta all’art. 147 legge notarile, in virtù della quale le sanzioni ivi previste (censura, sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, destituzione) trovano applicazione anche per il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”. Rimane fuori dalla previsione dell’art. 147 cit. la sanzione dell’avvertimento, che a norma dell’art. 136 Legge Notarile, è la sanzione disciplinare meno grave tra quelle contemplate dall’art. 135 Legge Notarile e consiste in un vero e proprio rimprovero al notaio per la condotta tenuta (“mancanza” o “infrazione”, a seconda della formulazione della norma), con esortazione a non reiterarla.

L’art. 136 Legge Notarile tuttavia non risulta espressamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 249 del 2006; infatti, la disposizione sopravvenuta (Decreto Delegato n. 249 del 2006 , art. 20) prevede – in forma esplicita l’avvertimento per i fatti più lievi, come specificato con l’inciso “L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura” (dell’art. 136, comma 1 Legge Notarile), sia pure solo esemplificativamente facendo riferimento, per detrazione, alle infrazioni sanzionabili con la censura.

Nè la sopravvivenza della fattispecie prevista nella disposizione in esame risulta tacitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo sistema di responsabilità disciplinare, come vorrebbe parte della giurisprudenza e della dottrina, essendo la stessa ancora applicabile quale sanzione disciplinare meno grave tra quelle contemplate dall’art. 135 della Legge Notarile. Occorre quindi intendere il suo ambito di operatività e ciò può essere fatto prendendo le mosse dall’art. 147 Legge Notarile che definisce le condotte sanzionabili.

L’art. 147, come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 26, dispone che “E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile (comma 1). La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione (comma 2)”.

Anteriormente alla novella, l’art. 147, era così formulato:” Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente”. Nella sostanza il novellato art. 147 Legge Notarile prevede la punizione del notaio per tre ipotesi specifiche, riguardanti, l’una, la compromissione della dignità e reputazione personale e del decoro e prestigio della classe notarile, l’altra, la violazione non occasionale delle norme deontologiche e, la terza, l’illecita concorrenza; per tali condotte la norma indica le sanzioni applicabili, che vanno dalla censura sino alla destituzione.

Rispetto al sistema previgente la differenza sostanziale consiste in ciò che la nuova formulazione delinea condotte la cui definizione, per quanto dagli ampi confini, è comunque agevolmente identificabile nel disvalore della condotta e/o nella violazione di legge commessa.

In tale ottica si può affermare che la previsione contenuta all’art. 147 cit. individua con chiarezza l’interesse che si ritiene meritevole di tutela, ossia la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonchè il decoro e il prestigio della classe notarile, e determina i comportamenti punibili in quelli idonei a compromettere tale interesse, prevedendo per gli stessi l’applicabilità delle sanzioni più gravi. A ciò occorre aggiungere che la nozione di “non occasionalità” della condotta non può escludere tout court la rilevanza di una violazione isolata laddove integri una violazione di legge o di norme deontologiche disdicevole per la classe notarile. Ne discende che per i fatti comunque contemplati nell’art. 147 lett. b) Legge Notarile, per i quali però non sussista una condotta sistematica e organizzata continuativamente dal notaio, e dunque di minore entità, come ad esempio in caso di occasionalità della condotta lesiva di quegli interessi, la lievità del fatto fa ricadere la fattispecie nell’art. 136, comma 1, Legge Notarile, divenendo oggetto di rimprovero disciplinare. In altri termini, il coordinando dell’art. 147 della Legge Notarile, che definisce i comportamenti sanzionabili, con l’art. 136, comma 1, Legge Notarile, che definisce le due sanzioni meno gravi, riempie di contenuto l’accezione di “più lieve” per quanto concerne l’art. 136, da cui discende che la fattispecie in astratto sanzionata con l’avvertimento è relativa a precetti identificati dall’art. 147, la cui violazione determina comunque una inesatta esplicazione della funzione notarile in forma più lieve.

Del resto depone in tal senso sia una lettura sistematica delle disposizioni, non potendo ritenersi priva di contenuto la norma introdotta nel 2006 con l’art. 136, comma 1, secondo periodo, Legge Notarile, che anzi esprime chiaramente la volontà del legislatore delegato di sanzionare comunque le trasgressioni più lievi, sia la stessa terminologia descrittiva utilizzata dal legislatore per differenziare le fattispecie: “condotte” per l’art. 147 Legge Notarile, “infrazione” o “fatto” per l’art. 136 Legge Notarile.

D’altro canto la funzione di definizione della responsabilità e della punibilità disciplinare che caratterizza l’art. 147 Legge Notarile trova conferma anche nella sua collocazione a chiusura del Capo 2 della Legge Notarile, che ne sottolinea la diversa valenza rispetto alle altre norme disciplinari.

Un simile intento appare sotteso anche alla disposizione prevista dall’art. 135 legge notarile che nel testo novellato, ai primi due commi, prevede che “Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione” (comma 1). “Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l’infrazione non comporta la nullità dell’atto o il fatto non costituisce reato” (comma 2). In essa il richiamo alla “mancanza” dei notai ai loro doveri può essere, appunto, interpretato, senza incorrere in alcuna forzatura, alla stregua di un rinvio a violazioni di norme legislative e/o regolamentari, di cui all’art. 147, che nella forma “più lieve” dà contenuto ed autonoma previsione all’art. 136, comma 1, secondo periodo, che appunto individua per tali infrazioni o fatti la sanzione dell’avvertimento (art. 147, lettere a), b) e c)).

Ciò non significa, ovviamente, che l’opera dell’interprete possa sconfinare nella “creazione” di illeciti non previsti dal legislatore: chiara, a tale proposito, è la sentenza n. 25408 del 12 novembre 2013 di questa Corte, la cui massima ufficiale così recita: “in tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comprende solo quelli la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca, con conseguente esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome (o conto) siano redatti (nella specie, l’atto in cui è parte un gruppo europeo di interesse economico non ancora iscritto secondo le prescrizioni del Regolamento CEE del 25 luglio 1985, n. 2137 e del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240). Nè, in senso contrario, è ammissibile una considerazione unitaria della pluralità di atti sotto il profilo della comune illiceità dello scopo che si fondi sull’asserita riconducibilità dell’art. 28 cit. alla previsione di cui della L. n. 89 cit., art. 147 – la quale, invece, nel sanzionare le condotte lesive della dignità e reputazione del notaio, nonchè del decoro e prestigio della classe notarile, integra un’ipotesi di illecito a forma libera, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica professionale – risolvendosi una simile interpretazione nella creazione di un nuovo illecito, caratterizzato dall’essere gli atti, indipendentemente dalla loro nullità, coordinati e finalizzati a scopi illeciti, in violazione del principio di legalità e tassatività, che permea anche gli illeciti disciplinari nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa”.

Nè, come sostenuto da parte della giurisprudenza e della dottrina, si può pervenire ad una interpretazione difforme da quella letterale e sistematica dell’intervento riformatore, ora prospettata, alla luce del novellato art. 144 della legge notarile (come sostituito dal D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 26, prima, e dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 139, lett. g), in seguito). La norma introduce due ipotesi di attenuanti, desumendole dall’art. 62 c.p., n. 6: l’essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione e l’aver riparato interamente il danno prodotto, che precedentemente alla novella erano funzionali alla graduazione della sanzione da irrogare, una volta che la natura di questa era stata decisa. Quanto, invece, alle residuali attenuanti c.d. “innominate”, già nel precedente regime la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 16 luglio 1997 n. 6529) aveva chiarito che “si tratta di “una norma in bonam partem, a carattere aperto (non tipizzante), con una propria autonomia concettuale e giuridica”, cioè “di una norma che si integra con la sussunzione di circostanze, socialmente rilevanti, tali da corrispondere, di fatto, con le circostanze attenuanti generiche del diritto penale”. Esse operano nel senso che le sanzioni teoricamente applicabili sono diminuite alla sanzione inferiore quando ricorrano circostanze attenuanti ovvero il notaio si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose o abbia riparato il danno.

Si tratta all’evidenza di ipotesi rispetto alle quali il più mite trattamento sanzionatorio, costituito dall’avvertimento, non deriva dalla “lievità” dell’infrazione della legge individuata come tale, ma solo in via derivata, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti. In altri termini, la originaria lievità dell’infrazione di cui all’art. 136 Legge Notarile, comma 1, secondo periodo, non può coincidere con l’ipotesi disciplinata dall’art. 144 Legge Notarile, che si connota per la valorizzazione di fatti esterni ed aggiuntivi rispetto alla condotta originaria, per cui il più mite trattamento sanzionatorio costituito dall’avvertimento può assumere rilievo solo in via successiva, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 144 Legge Notarile.

Una diversa interpretazione, oltre a poter condurre a conseguenze irragionevoli dal punto di vista sistematico, si scontrerebbe con l’esigenza di mettere a regime i principi direttivi della Legge Delega n. 246 del 2005.

Del resto la responsabilità disciplinare dei notai trova fondamento nella violazione di precetti che sono dettati con la finalità essenzialmente preventiva di assicurare il rispetto di regole deontologiche, la cui osservanza ha l’obiettivo specifico che sia effettivamente attuata la funzione istituzionale del notaio – che è preposto alla verifica della conformità degli atti al modello legale – e, attraverso i poteri di vigilanza e repressivi del Consiglio Notarile, che sia impedito l’esercizio della professione in contrasto con i principi ai quali deve ispirarsi il comportamento del notaio.

A conferma di tale ricostruzione milita anche il parere reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato laddove, a fronte dell’originaria stesura dell’art. 136, è stato osservato che “la definizione dell’avvertimento contenuta nella seconda parte del comma 1, potrebbe indurre in confusione, ove se ne stabilisca la residualità rispetto a tutte le sanzioni disciplinari applicabili. E’ opportuno modificare “L’avvertimento si infligge per trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura”.

Consegue, dunque, da quanto precede la piena autonomia tra avvertimento e censura, applicabili – in rapporto di gradualità tra loro – alle (medesime) violazioni sanzionate dalla legge notarile, dovendosi individuare il criterio di applicazione dell’una o dell’altra nella lievità dell’infrazione commessa.

Del resto, la medesima Corte di Strasburgo, con decisione resa nella causa Varvara c Italia – ricorso n. 17475/09 (sentenza 29.10.2013), ha evidenziato – sia pure con riferimento precipuo alla materia penale – che “per quanto chiara possa essere la formulazione di una norma legale, in qualunque sistema giuridico, compreso il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giuridica. Sarà sempre necessario delucidare i punti dubbi e adattarsi alle mutate situazioni…La portata del concetto di prevedibilità dipende in gran parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dell’ambito interessato nonchè dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si contrappone al fatto che la persona interessata sia portata ad avvalersi di consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Questo vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nell’esercizio del loro lavoro. Perciò ci si può aspettare che essi valutino con particolare attenzione i rischi che esso comporta (Pessino c. Francia, n. 40403/02, p. 33, 10 ottobre 2006).

La decisione di accoglimento del reclamo adottata dalla corte distrettuale, che ha escluso l’illecito per non essere previsto dalla legge, deve, dunque, essere cassata dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “La sanzione dell’avvertimento prevista dall’art. 136 della Legge Notarile, come modificato dal D.Lgs. n. 249 del 2006, è posta a tutela dei medesimi beni giuridici garantiti dall’art. 147 Legge Notarile, ma per fattispecie meno gravi, come per i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lettera b) della disposizione citata ovvero per condotte che riconducibili alle lettere a) e c) della medesima norma, siano caratterizzate dalla lievità. Nè il disposto dell’art. 136 Legge Notarile può essere letto come limitato alla sfera di operatività dell’art. 144 Legge Notarile, perchè il concetto di maggiore levità del fatto è ontologicamente diverso dall’ipotesi attenuata dell’illecito”.

Accolto il ricorso e cassata l’ordinanza impugnata, la causa va rinviata ad altro collegio della Corte di appello di Bologna, che si pronuncerà uniformandosi al suesposto principio, oltre a provvedere sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata;

rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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