Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25457 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 21/09/2021), n.25457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5445-2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO NUTI;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1975/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA SEZ.

DIST. di LIVORNO, depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1975/14/14 pubblicata il 10 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 87/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno che aveva accolto il ricorso di B.L. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei suoi confronti e con i quali veniva rideterminato con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il reddito, rispettivamente, dell’anno 2007 in Euro 44.029,94 e dell’anno 2008 in Euro 65.458,96;

che B.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in data 17 aprile 2019 il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136;

che in data 22 aprile 2021 il medesimo ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo conseguentemente la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese;

che il ricorrente ha documentato a mezzo bollettini di conto corrente postale, di avere versato le rate relative a detta definizione agevolata per l’ammontare indicato dall’Agenzia delle Entrate e fino alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid – 19;

che detta istanza con relativa documentazione allegata è stata debitamente notificata all’Agenzia delle Entrate che nulla ha eccepito;

che deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3);

che, trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non v’e’ luogo a provvedere in ordine al contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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