Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25457 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25457 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 1381-2013 proposto da:
RUSSO LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
2013

ADRIANA

548

ARISTIDE, rappresentato e difeso dall’avvocato

20,

presso lo studio dell’avvocato POLICE

LICCIARDELLO SEBASTIANO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 159/A/2012 della CORTE DEI CONTI
– Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione
Siciliana – PALERMO, depositata il 04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
uditi gli avvocati Sebastiano LICCIARDELLO, Giancarlo
PAMPANELLI dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto del ricorso.

– controricorrente –

RG 1381-13

La sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti della
Regione Siciliana dichiarava inammissibile l’appello proposto da Russo
Lucio

avverso la sentenza

emessa, in sede di ottemperanza, dalla

quale era stato rigettato il ricorso presentato dal Russo per
l’inesatta esecuzione della sentenza n.279 del 2005 con la quale il
Ministero della difesa era stato condannato a pagare a decorrere dal 4
luglio 1978 la pensione privilegiata vitalizia con interessi legali e
rivalutazione monetaria secondo la regola

dell’assorbimento ( ossia

detrazione dell’importo dovuto a titolo d’interessi legali

dalla

maggior somma eventualmente spettante per rivalutazione monetaria).
A fondamento del decisum la predetta Corte in sede di appello rilevava
che la sezione di primo grado, nel ritenere che vi era stato puntgle
adempimento del giudicato essendosi il Ministero della Difesa, quanto
agli accessori di legge,

attenuto ai criteri specificati nella

sentenza passata in giudicato in cui era stato fatto esplicito
riferimento alla regola del riassorbimento,

aveva preso in

considerazione esclusivamente profili meramente attuativi del giudicato
e,

quindi,

in

di

applicazione

consolidato

orientamento

giurisprudenziale, la sentenza era inappellabile non avendo il giudice
dell’ottemperanza esaminato e definito, mediante un giudizio di natura
cognitoria anche ulteriori questioni di rito e di merito che avrebbero
reso appellabile la relativa decisione.
Avverso questa sentenza Russo Lucio propone ricorso per cassazione

1

ex

• sezione giurisdizionale di primo grado della Regione Sicilia con la

art. 111. Cost e 362 cpc fondato sulla base di un unico motivo,
illustrato da memoria.
– Il Ministero intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Con l’unico motivo si deduce difetto dell’esercizio del potere

all’art. 111, l ° comma, Cost. inerenti al principio del giusto
processo, vizio di denegata giustizia, eccesso di potere per mancato
esercizio della funzione giurisdizionale in materia di giudizio di
ottemperanza.
Si sostiene al riguardo che la sentenza impugnata, nel qualificare di
merito il motivo di appello e ritenendolo per questo inammissibile,
omette di esercitare la funzione giurisdizionale
diritto soggettivo ( gli accessori di legge)

a tutela di un

su cui l’amministrazione

non vanta né un potere discrezionale né di merito e, pertanto, la
sentenza della Corte dei Conti si traduce in un diniego di giustizia.
Infatti, si precisa,

in presenza di una norma processuale che non

prevede limitazioni di sorta alla tutela non può il giudice introdurre
. presupposti limitativi non previsti ciò in quanto, in tal modo, vien
ad essere violata la riserva di legge processuale prevista dall’art.
111 Cost. Se il giudice non consente la tutela in presenza di
presupposti normativamente stabiliti, si aggiunge, pone in essere,
altresì, un eccesso di potere giurisdizionale per mancato esercizio
della funzione.
Il ricorso è inammissibile.

2

– giurisdizionale ex art. 111 Cost., violazione dei principi di cui

E’ oramai principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni
– Unite che anche dopo l’inserimento della garanzia del giusto processo
– nella formulazione dell’art. 111 Cost., il sindacato sulle decisioni
della Corte dei conti in sede giurisdizionale continua ad essere
. circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni

suo esercizio, cui attiene la violazione della legge processuale. Ed è
inoltre consolidato l’orientamento secondo il quale il sindacato delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei
conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti
esterni della giurisdizione di detto Giudice, e in concreto
all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione
giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei
limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito,
eventuali errori in iudicando o in procedendo

(Cass. S.U. 8 marzo 2005

n. 4956, Cass. S.U. 16 dicembre 2008 n. 29348 e Cass. S.U. 23 mar,
2009 n.6950).
Queste Sezioni Unite hanno, altresì, ritenuto che corollario degli
enunciati principi è che la fattispecie relativa ad una denunziata
errata applicazione di una norma di legge volta a regolare il giudizio
davanti al Giudice contabile – non può essere oggetto del sindacato
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione perché detto sindacato è
circoscritto – come detto – al controllo dei soli limiti esterni della
giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. S.U. 23 marzo 2009 n.6950
cit.).

3

della giurisdizione del Giudice contabile, e non si estende al modo del

Alla stregua della richiamata giurisprudenza, che in questa sede va
– ribadita e dalla quale non vi è alcuna valida ragione per
discostarsene, non può trovare ingresso

ex artt. 111 Cost. e 362 cpc

l’assunto secondo il quale la Corte dei Conti, nella specie,
. ritenendo,

alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di

stessa priva del carattere decisorio essendosi il giudice limitato ad
emanare mere misure attuative del giudicato,

avrebbe omesso di

esercitare la funzione giurisdizionale a tutela di un diritto
soggettivo “non rendendo il servizio giustizia al cittadino”.
Infatti una simile prospettazione non può che ricadere nella deduzione
di un errore

in iudicando poiché sostanzialmente si assume l’erronea

interpretazione da parte della Corte dei Conti in sede di appello della
sentenza

resa dal Giudice di primo grado in sede di giudizio di

ottemperanza.
Né sotto diverso profilo la ritenuta inappellabilità – alla stregua
della giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cfr. sentenza 18
settembre 2003 n. 5319) della sentenza emessa in sede di ottemperanza
quando questa è priva di contenuto decisorio – ovverosia quando
giudice non risolve anche questioni di natura cognitoria, di rito o di
merito ma si limita ad emanare mere misure attuative del giudicato può tradursi in eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con
ricorso per cassazione, non vertendosi in tema di

error in procedendo

tale da comportare un radicale stravolgimento delle norme di rito (Cfr
per tutte Cass. S.U. 14 settembre 2012 n. 15428).

4

Stato,inappellabile la sentenzk resa in sede di ottemperanza essendo la

Conseguentemente il ricorso non investendo i limiti esterni della
giurisdizione della Corte dei Conti sotto i profili innanzi indicati va
• dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

La Corte, a Sezioni Unite,dichiara inammissibile

il ricorso, e

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in E.3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
22 ottobre 2013

P.Q.M.

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