Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25457 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 10/06/2016, dep.12/12/2016),  n. 25457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2110-2014 proposto da:

COMUNE DI BOMPENSIERE, (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BEITIORE 1, presso lo studio dell’avvocato LIVIO

ALESSI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ONOFRIO

CAMPIONE che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE GESMUNDO 4, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO

FIORMONTI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Lo Presti,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 264/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Campione Antonio Onofrio, difensore del ricorrente

che ha chiesto si riporta agli scritti del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in ordine al procedimento recante il numero di R.G. 2110 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto a M.A.P. la somma di Euro 8.104, 87 oltre accessori a titolo di compensi per prestazioni professionali eseguiti in favore del Comune di Bonpensiere.

La somma riconosciuta come dovuta era stata oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado, pur essendo stata infine esclusa dalla sentenza del medesimo giudice che aveva integralmente revocato il predetto decreto.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha evidenziato che il Comune ha ammesso di essersi avvalso della prestazione professionale del ricorrente e che lo studio geologico propedeutico alla realizzazione dei lavori richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo erano stati affidati a trattativa privata secondo quanto consentito dalla L.R. n. 21 del 1985 dall’ingegnere capo e dal direttore dei lavori, trovando infine conferma nella relativa certificazione di pagamento.

Sulle ulteriori pretese relative alle spese occorse per lo svolgimento dell’incarico professionale, la Corte ha evidenziato l’assenza della certificazione di pagamento e la non riconducibilità alla prestazione richiesta.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Comune di Bompensiere. Ha resistito con controricorso e quattro motivi di ricorso incidentale il professionista.

I due motivi del ricorso principale che hanno ad oggetto la non debenza neanche dell’importo riconosciuto ex art. 186 bis c.p.c. devono essere respinti.

Premessa l’incontestata mancanza di un incarico in forma scritta sottoscritto dal legale rappresentante del Comune, l’ente territoriale ne sottolinea l’assenza e l’insufficienza del conferimento da parte dell’ingegnere capo e dal direttore dei lavori nonchè la loro diretta responsabilità in ordine al pagamento e la esclusione della legittimità dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune. Inoltre viene escluso che l’ente territoriale abbia riconosciuto di essersi avvalso della predetta prestazione professionale non risultando in atti una confessione valida eseguita da parte di chi poteva disporre del diritto. Deve preliminarmente rilevarsi che l’ente territoriale ricorrente non ha contestato che, limitatamente all’importo riconosciuto ex art. 186 bis c.p.c. vi sia stata un’autorizzazione di spesa desunta dalla apposita certificazione, adottata dagli organi competenti. E’ sufficiente questo rilievo per escludere la fondatezza dei motivi.

Deve, tuttavia, osservarsi, anche al fine di esaminare le prime due censure del ricorso incidentale, che l’azione di arricchimento nei confronti dell’ente territoriale è stata del tutto validamente proposta, non potendosene escludere la legittimità in virtù della mancata partecipazione in giudizio dei soggetti che hanno materialmente conferito l’incarico professionale. Decisivo, inoltre, è il recente arresto le S.U. di questa Corte (sent.10798 del 2015) così massimato: “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., comma 1, nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fitto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non voluto o non consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”.

Nella specie, l’oggettivo arricchimento derivante dall’esecuzione della prestazione professionale del ricorrente incidentale è stata incontestatamente dimostrata sia in ordine alla somma riconosciuta ex art. 186 bis c.p.c. sia in ordine all’ulteriore importo, da entrambe le parti individuato come “spese vive” strumentali all’esecuzione dell’incarico.

Non meritano di essere accolti gli ultimi due motivi perchè inammissibili; il quarto perchè non riproduce i capitoli di prova testimoniale di cui lamenta l’esclusione.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi deve essere rigettato il ricorso principale ed accolti i primi due motivi di ricorso incidentale. Il Collegio, esaminata la memoria di parte ricorrente dispone la rimessione della causa in pubblica udienza.

PQM

Dispone la rimessione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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