Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25457 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29374 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

T.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Andrea Graziani (C.F.: GRZ NDR 71R02 H501N);

– ricorrente –

nei confronti di:

SALVIANI S.r.l., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

S.I.P.O. S.a.s. di C.O. & C., (C.F.: non indicato),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

7510/2016, pubblicata in data 9 dicembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da SIPO S.a.s., nel quale aveva proposto intervento la Salviani S.r.l., il debitore esecutato T.F. ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

A seguito di transazione intervenuta tra l’opponente e la SIPO S.a.s., il Tribunale di Viterbo ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra questi ultimi, rigettando l’opposizione nei confronti dell’altra creditrice, Salviani S.r.l..

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il T., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alla parte ricorrente con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c., – art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – ultrapetizione”.

Il ricorrente sostiene di non aver svolto, nella propria opposizione all’esecuzione, alcuna contestazione in relazione alla posizione della società creditrice intervenuta, che avrebbe chiamato in giudizio esclusivamente “ai fini della integrazione del contraddittorio”; a suo dire, quindi, non vi sarebbe stata alcuna domanda sulla quale decidere, nei rapporti con quest’ultima.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte territoriale ha espressamente chiarito che l’opponente non si era limitato a chiamare in giudizio anche la società creditrice intervenuta (sia nella fase sommaria dell’opposizione, sia in quella di merito), ma aveva specificamente chiesto al giudice adito di dichiarare che anche a questa (oltre che alla società creditrice procedente) nessuna somma era dovuta.

Il ricorrente non contesta tali circostanze di fatto.

Si limita a dedurre che, avendo già proposto una precedente opposizione all’esecuzione, nella quale aveva contestato sia il credito della società creditrice procedente che quello della società creditrice intervenuta, le indicate conclusioni si giustificavano in relazione alla predetta precedente opposizione, senza comportare l’intenzione di avanzare una nuova opposizione nei confronti della creditrice intervenuta.

In sostanza, dunque, il ricorrente contesta l’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio e delle sue domande fornita dai giudici del merito.

Nel ricorso, però, non è richiamato specificamente nè il contenuto dell’atto di opposizione (e ciò è a dirsi tanto con riferimento all’originario ricorso introduttivo presentato al giudice dell’esecuzione quanto con riferimento al successivo atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione stessa), dal quale dovrebbe evincersi che l’interpretazione di esso fornita dai giudici del merito non è corretta, nè – tanto meno – il contenuto dei successivi atti processuali del giudizio di primo grado, nei quali le domande originariamente proposte sono state eventualmente precisate e/o modificate e il preciso contenuto delle conclusioni rassegnate davanti al tribunale.

In definitiva, non può dirsi adempiuto l’onere di indicazione specifica richiesto dalla richiamata disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quanto alla riproduzione diretta od almeno indiretta – con precisazione della parte cui l’indiretta riproduzione si correla – del contenuto dell’atto di opposizione all’esecuzione e dell’atto introduttivo della successiva fase di merito, dal quale si sarebbe dovuto evincere che non risultava contestato il diritto di procedere all’esecuzione della Salviani S.r.l.: il ricorrente, nella sostanza, delega alla Corte l’esame di detti atti, di fatto pretendendo che la stessa individui in essi quanto potrebbe sorreggere il suo motivo.

E’ poi appena il caso di osservare che la circostanza che la stessa corte di appello dia atto che il T. non aveva indicato, nel suo originario atto introduttivo, gli specifici motivi della contestazione avanzata in relazione al credito della società intervenuta, non può ritenersi sufficiente ad accogliere la prospettazione del ricorrente.

Quest’ultimo non spiega come e perchè, sebbene nella parte espositiva di una domanda giudiziale non si supporti una conclusione o non la si supporti in modo tale da giustificarne l’accoglimento, la concreta formulazione della stessa non possa e/o non debba evidenziare la proposizione di una domanda che, a tutto voler concedere, potrebbe essere definita infondata, ma non già come non proposta, sì da dar luogo al vizio di cui all’art. 112 c.p.c., se il giudice si pronunci su di essa, e ciò specie tenuto conto della particolare situazione processuale in concreto sussistente (vi era una precedente opposizione pendente, i motivi della quale lo stesso ricorrente afferma di aver richiamato nel suo ricorso, in cui ha altresì chiesto di dichiarare inesistente il credito della società intervenuta; lo stesso credito della società che aveva eseguito il pignoramento era stato inoltre certamente contestato e, quindi, erano in discussione il diritto di quest’ultima di procedere all’esecuzione forzata e la legittimità del procedimento esecutivo).

La circostanza che la richiesta di dichiarare insussistenti le pretese della società creditrice intervenuta sia stata espressamente avanzata anche nella seconda opposizione, come lo stesso ricorrente riconosce, anche se in relazione alle contestazioni già espresse, rende d’altronde adeguatamente conto – almeno sulla base di quanto è possibile evincere dal contenuto del ricorso della correttezza delle argomentazioni della corte territoriale in ordine all’esistenza di una domanda di opposizione all’esecuzione anche in relazione alla posizione della Salviani S.r.l..

In siffatta complessiva situazione, è evidente che non è possibile per questa Corte pervenire all’esame del merito della censura formulata con il presente ricorso e, comunque, per quanto emerge dagli atti, la stessa non potrebbe ritenersi fondata.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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