Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25456 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/10/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/10/2017),  n. 25456

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10820-2016 per regolamento di giurisdizione proposto da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza

depositata il 27/04/2016, nella causa tra:

I.G., I.M.C., I.P.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

ROMA CAPITALE;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto che la

Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari la

giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) I signori I. hanno agito nel novembre 2015, con azione ex art. 1171 c.c., contro il comune di Roma, lamentando che per l’allestimento di un orto urbano con opere di recinzione del mappale (OMISSIS) aveva intercluso il mappale (OMISSIS), di proprietà I..

Con ordinanza 20 dicembre 2015 il tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto un provvedimento della pubblica amministrazione inerente l’uso del territorio.

La causa è stata riassunta davanti al Tar Lazio, che con ordinanza 27 aprile 2016 ha sollevato “conflitto di giurisdizione con il giudice ordinario” L. n. 69 del 2009, ex art. 59 rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione.

Le parti non si sono costituite in questo procedimento.

Avviata la trattazione con rito camerale, il procuratore generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

2) Il Tar ha fondatamente rilevato che la controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che “non forma oggetto di contestazione l’esercizio di pubbliche potestà, bensì soltanto un’attività materiale che può arrecare pregiudizio ai beni e/o diritti reali di cui i ricorrenti si assumono titolari.”

L’ordinanza ha opportunamente richiamato Cass. S.U n. 604 del 2015, secondo cui in tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A. sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il “petitum” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti all’amministrazione pubblica.

Inoltre ha menzionato Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2052 del 03/02/2016, secondo la quale, in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell’alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano nè il “se” nè il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire. Come ha ricordato il procuratore generale, anche Cass. SU 10285/12 ha chiarito che occorre avere riguardo all’oggetto della tutela invocata, che configura la giurisdizione del giudice esclusivo quando è invocato il controllo di legittimità dell’esercizio del potere e non quando è fatta valere una situazione possessoria.

Nella specie parte attrice in sede di riassunzione davanti al Tar ha precisato che la propria azione non mira all’annullamento del provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Roma per i lavori di bonifica ed allestimento orto urbano, ma solo a ottenere che sia rispettato il proprio diritto di continuare ad esercitare la servitù di passo esercitata da oltre trenta anni in favore del proprio fondo intercluso, per accedervi da via (OMISSIS).

3.1) L’atto introduttivo della causa davanti al tribunale ordinario si limitava infatti ad invocare, ai sensi degli artt. 1171 e 688 c.p.c. e art. 669 bis c.p.c. o, in linea subordinata, con provvedimento di urgenza, la sospensione o la modifica delle opere esecutive della recinzione in guisa da consentire l’esercizio del diritto di passaggio, senza contestare la legittimità dell’esercizio del potere che aveva portato delle opere deliberate dal Comune e da eseguire sul fondo dello stesso ente.

Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine massimo di legge.

Non v’è luogo per pronunciare sulle spese del procedimento avviato d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette le parti con termine massimo di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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