Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25456 del 13/11/2013

Civile Sent. Sez. U Num. 25456 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 28703-2012 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato B. M.,
che la rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
T. E,;
– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di

giurisdizione tra le sentenze nn. 654/2008 del
Tribunale di Civitavecchia depositata il 18/07/2008 e

giurisdizionale per la Regione Lazio – Roma, depositata
il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. G.N.;
udito l’Avvocato I. A.  per delega

dell’avvocato M. B.;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato, Generale Dott. U. A.,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

la n. 2479/2010 della CORTE DEI CONTI – Sezione

RG 28703-12

.Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n.

654 del 2008,

pronunciando sulla domanda proposta da B. P. diretta ad
ottenere l’accertamento, quale

ex coniuge superstite del deceduto

marito D.S. e titolare di assegno di mantenimento, del

concorso con il coniuge superstite T.E. avendo l’ex
marito contratto, dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili
del primo matrimonio, un nuovo matrimonio con condanna dell’INPDAP alla
erogazione della prestazione, declinava la propria giurisdizione in
favore di quella della Corte dei Conti sul presupposto che trattasi
di pensione a carico dello Stato.
La Corte dei Conti, con sentenza n.2479 del 2010, adita dalla predetta
B.M., pronunciando sulla stessa domanda, declinava a sua volta
la propria giurisdizione sul rilievo fondante che l’art. 9 della legge
l dicembre 1970 n.898, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987 n.
74, aveva attribuito al Tribunale la cognizione della controversia
relativa all’attribuzione di una quota di pensione all’ex coniuge nei
.confronti del coniuge superstite.
B.M. ha adito, quindi, nuovamente il Tribunale di

Civitavecchia che, su istanza della stessa B., ha sospeso il
giudizio per consentire la proposizione del regolamento di
giurisdizione.
Con ricorso ex art. 362, comma secondo, n.1 cpc B.M. ha
chiesto a questa Corte dichiarti la giurisdizione del giudice

proprio diritto ad una parte della pensione di reversibilità in

_ ordinario o comunque del giudice investito della giurisdizione con
conseguente annullamento della contrastante decisione emessa.
T.E. e l’INPS

(ex gestione INPDAP) non hanno svolto

attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

giurisdizione del giudice ordinario.
Devesi, infatti, ribadire che la disposizione di cui all’art. 9, comma
2, della legge l dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art.
13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell’ex
coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge
divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione
dovuta a quest’ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a
detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae all
giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti
in materia di pensione, la controversia afferente all’erogazione della
prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico

dello Stato (Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429, Cass. S.U. 7 dicembre
1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019) e tanto
diversamente dall’ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel
tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario (ipotesi di cui al
co. 3 della stessa norma) Cfr. sul punto espressamente Cass. S.U. 13
maggio 1993 n. 5429 cit.).
Nella specie ricorre appunto tale ultima ipotesi trattandosi di

Rilevano queste Sezioni Unite che il ricorso va deciso dichiarando la

apporti fra l’ex coniuge ed il coniuge superstite e, pertanto, va
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza n. 654 del 2008 del Tribunale di Civitavecchia che non ha
tenuto conto del principio sopra richiamato -dal quale non vi è alcuna
valida ragione per discostarsene

va, conseguentemente, annullata

le parti vanno rimesse anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario ed annulla la sentenza del Tribunale di Civitavecchia e
rimette le parti innanzi al giudice ordinario anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
22 ottobre 2013

, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale

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