Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25456 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21704/2014 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO LORENZON giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), COMANDO MILITARE NORD – BASE

LOGISTICO ADDESTRATIVI DI (OMISSIS), in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88 presso lo studio legale SPADAFORA, rappresentata

e difesa dagli avvocati GIORGIO SPADAFORA, ANTONIO SPADAFORA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1821/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 10/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Calamani Maria Cristina difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giorgio Spadafora difensore della controricorrente

Allianz che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. D.P.M. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Difesa, il Comando Regione Militare Nord-Base Logistico Amministrativa (OMISSIS). La s.a.s. delta service di M.G. & C. e la Allianz s.p.a., sia avverso l’ordinanza del 7 maggio 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Venezia il 10 settembre 2013 che aveva rigettato la domanda da essa ricorrente proposta contro il Ministero ed il Comando, all’esito del giudizio in cui erano stati chiamati in causa gli altri intimati.

p.2. Hanno resistito con separati controricorsi la Allianz da un lato e il Ministero e l’indicato Comando dall’altro.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. La ricorrente e l’Allianz hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso, affidato a sette motivi, il primo dei quali rivolto contro l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. Il ricorso è stato notificato nel settembre del 2014, ma la stessa ricorrente ha allegato che l’ordinanza della Corte lagunare venne comunicata il 21 maggio 2014 ed ha anzi documentato la comunicazione.

Ne segue che il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione e, dunque, entro il 21 luglio 2014, atteso che il 20 cadeva di domenica.

Infatti, l’art. 348 ter c.p.c., sebbene con riferimento all’impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c., ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l’eventuale impugnazione di detta ordinanza (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

Ne segue l’evidenza della tardiva proposizione del ricorso.

Per completezza si rileva che l’unico motivo rivolto contro l’ordinanza non è in alcun modo riconducibile ai limiti ristretti in cui Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, sicchè tale ulteriore ragione di inammissibilità si cumula con l’altra”.

p.2. In via preliminare si rileva che per errore materiale nella relazione non si era dato atto dell’esistenza del controricorso delle amministrazioni intimate.

p.3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

La memoria discute del rilievo di inammissibilità per tardività con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza (peraltro pretendendo di riferire ad essa anche il quinto motivo, che concerne invece la sentenza di primo grado) e prospetta la tesi che, una volta ammessa da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 l’impugnabilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis, sebbene entro certi limiti, il termine decorrente dalla comunicazione del suo deposito, in quanto previsto per l’impugnazione della sentenza di primo grado, non potrebbe essere esteso all’impugnazione dell’ordinanza e ciò perchè si tratterebbe di norma di natura eccezionale, insuscettibile di estensione in via analogica.

Il Collegio rileva che le ragioni per le quali il termine per l’eventuale impugnazione dell’ordinanza è quello indicato per l’impugnazione della sentenza di primo grado sono state ampiamente esposte dall’ord. n. 18827 del 2015 e parte ricorrente si astiene dal considerarle e criticarle, tant’è che riferisce un brano motivazionale che risulta da una contrazione di quanto effettivamente argomentato.

In detta ordinanza si era così motivato: “ancorchè l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, disciplini espressamente solo il caso di ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ragioni di evidente coerenza logica imporrebbero (…) non solo di considerare esercitabile l’ipotetico diritto di impugnazione con lo stesso ricorso, attesa l’evidente pregiudizialità dell’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto a quella della sentenza (in ragione del fatto che l’accoglimento della prima comporterebbe la restituzione delle parti nella posizione che avevano nel giudizio di appello, sebbene sul punto oggetto dell’ipotetica censura contro l’ordinanza), ma anche e soprattutto l’unitarietà del termine di impugnazione: sotto tale secondo profilo, infatti, se si ammettesse il decorso di distinti termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado e per l’ordinanza nel caso di comunicazione di quest’ultima, si avrebbe che il decorso di tale termine comporterebbe il consolidamento della sentenza di primo grado con la cosa giudicata e, quindi, non si comprenderebbe come potrebbe restare possibile l’esercizio del diritto di impugnare l’ordinanza sebbene nel termine di cui all’art. 327 (o in quello decorso eventualmente dalla notificazione)”.

A questi rilievi la memoria non muove obiezioni, preferendo la prospettazione dell’eccezionalità della previsione.

Eccezionalità che, del resto, supponendo che il legislatore avesse inteso, come hanno opinato le Sezioni Unite, non escludere nei casi da esse indicati l’impugnabilità dell’ordinanza, non sussisterebbe. Invero, posto che questi casi derivano sostanzialmente dall’avere il giudice d’appello pronunciato l’ordinanza fuori dai casi nei quali è consentita e senza l’osservanza delle regole per la sua pronuncia o in carenza assoluta di motivazione, è palese che, rispondendo tali ipotesi ad applicazioni patologiche del rito da parte del giudice d’appello, il legislatore non aveva bisogno di prevederle e, dunque, nemmeno di prevedere espressamente l’operatività del regime dei termini di impugnazione emergente dal terzo comma dell’art. 348 ter c.p.c., anche per l’ipotesi in cui, verificatasi la patologia nella pronuncia dell’ordinanza, essa dovesse impugnarsi. E’ palese che la previsione speciale del termine di impugnazione dalla comunicazione per l’ipotesi “normale” si dovesse estendere all’ipotesi patologica.

Si aggiunga ancora che, dovendosi supporre che il legislatore avesse contemplato la patologia nei termini indicati dalle Sezioni Unite, se, per il caso di sua verificazione avesse voluto l’operatività in relazione alla sua deduzione con l’impugnazione dell’ordinanza, avrebbe certamente previsto un meccanismo di coordinamento fra i termini così diversamente disciplinati.

Il suo silenzio non può che implicare la voluntas di estensione del regime del terzo comma citato all’ipotesi di impugnazione dell’ordinanza.

Il carattere assorbente del rilievo di tardività, che qui si ribadisce, esime dal considerare le argomentazioni con cui la memoria discute l’affermazione della relazione che il primo motivo rivolto contro l’ordinanza esorbita da quanto indicato come deducibile dalle Sezioni Unite.

p.4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Qualora risulti ricorribile per cassazione, l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, e, dunque, ove l’ordinanza sia stata comunicata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, sia perchè è logicamente prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia perchè, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore delle amministrazioni resistenti in Euro tremilacinquecento, oltre spese prenotate a debito, e a favore dell’Allianz in Euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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