Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25456 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21400-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

N. 28, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SAGGESE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GENNARO VALERIO, MARIA ANNA

PIA CASTELLANETA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLIGNANO A MARE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1104/2019 della CORTE BARI, depositata il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che G.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1104/19, del 14 maggio 2019, della Corte di Appello di Bari, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dal Comune di Polignano a Mare contro la sentenza n. 4221/14, del 17 settembre 2014, del Tribunale di Bari, sezione stralcio, articolazione di Rutigliano – ha, innanzitutto, riconosciuto la concorrente responsabilità della G., nella misura del 50%, nella causazione del sinistro occorsole il (OMISSIS), riducendo, dunque, già su tali basi l’importo del risarcimento accordatole dal primo giudice, oltre che per effetto dell’esclusione del postumo di invalidità permanente dalla stessa subito, postumo, invece, stimato dal Tribunale (sulla scorta dell’espletata CTU) nella misura del 10%;

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere rimasta bloccata, con la propria autovettura, all’interno di un sottopassaggio stradale, posto al di sotto della strada ferrata, invaso dall’acqua piovana per effetto di un violento temporale abbattutosi in Polignano a Mare il (OMISSIS) (e del mancato funzionamento delle pompe di drenaggio), rimanendo intrappolata nel veicolo, così assistendo “all’inarrestabile innalzamento del livello dell’acqua e all’approssimarsi della propria fine, giacchè le portiere si bloccarono per la forte pressione dell’acqua imbarcata nell’auto”, fino a quando non fu tratta in salvo “grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti”;

– che convenuto in giudizio il predetto Comune, la G. – sul presupposto dell’affermata, esclusiva, responsabilità del Comune, ex art. 2051 c.c. – conseguiva il risarcimento del danno, liquidato nella misura di Euro 23.943,00, oltre interessi legali e rivalutazione;

– che esperito gravame dal Comune soccombente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo – come detto – la concorrente responsabilità della danneggiata, nella misura del 50%, nella causazione del sinistro, ed escludendo che dalle lesioni fosse derivato un postumo di invalidità permanente della misura del 10%;

– che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per Cassazione la G., sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, degli artt. 2051 e 2956 c.c., oltre che “motivazione apparente”, donde la violazione anche dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n: 4);

– che la sentenza è censurata nella parte in cui afferma la concorrente (e paritaria) responsabilità della G. nella causazione del sinistro, per essersi la stessa avveduta della presenza dell’acqua nel sottopassaggio, decidendo, ciò nonostante, di attraversarlo;

– che, in particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto “di poter seguire le medesime coordinate ermeneutiche per riconoscere l’esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, adoperate invece per valutare la sussistenza della responsabilità oggettiva del danneggiante ex art. 2051 c.c.”, mentre “la verifica della sussistenza del caso fortuito e lo scrutinio in ordine al concorso colposo del danneggiato attengono a momenti diversi del giudizio di responsabilità”, risultando “regolati da disposizioni peculiari”, ovvero gli anzidetti artt. 2051 e 1227 c.c.;

– che oltre a lamentare tale errata, a suo dire, sovrapposizione di accertamenti (e di norme), la ricorrente lamenta la violazione del “minimo costituzionale” quanto alla motivazione “sulla riduzione del quantum di responsabilità”, giacchè il riferimento a “tutte le circostanze descritte” si risolverebbe in una “clausola di stile”;

– che il secondo motivo, quanto alla pretesa inattendibilità della CTU, denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonchè dell’art. 2059 c.c., oltre che “omesso esame delle risultanze della CTU, fatto decisivo oggetto di discussione”;

– che la ricorrente si duole dell’avvenuta esclusione dell’esistenza di postumi di invalidità permanente (fissati, invece, dal primo giudice nella misura del 10%), derivanti dall’accertata sindrome post-traumatica pur riscontrata a proprio carico;

– che, in particolare, secondo la G., la Corte barese avrebbe fatto inammissibilmente ricorso alla propria scienza privata, essendo giunta a tale conclusione sul triplice rilievo che l’espletata CTU non risultava fondata su criteri tecnico-scientifici (quando, invece, il consulente li avrebbe specificamente indicati a pag. 11 del proprio elaborato), che l’affezione accertata risultava lieve e transitoria, ed infine che postumi permanenti del tipo di quelli ipotizzati, “comportanti idrofobia, incapacità di guidare e ansia rievocativa determinata dalla pioggia”, non sarebbero compatibili con la conclusione del tecnico di ufficio, nell’escludere che essi abbiano “inciso in alcun modo sulla serenità lavorativa dell’appellata”;

– che, in particolare, con tale ultima affermazione il giudice di appello si sarebbe autoproclamato medico-legale;

– che le stesse doglianze appena illustrate sono proposte dalla ricorrente pure “sub specie” di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), delle risultanze della CTU;

– che, infine, con il terzo motivo, in relazione all’individuazione delle componenti del danno, è denunziata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) – “motivazione omessa o apparente”, e dunque violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), oltre che violazione degli artt. 1223,1226,2056 e 2059 c.c.;

– che viene, nuovamente, censurato quello che viene definito come il “dogma” secondo cui una sintomatologia accertata come lieve non possa dare luogo a postumi permanenti, in quanto – con evidente carenza motivazionale – non “viene chiarito il fondamento scientifico, giuridico o logico” di tale affermazione, oltre che violato il principio della integrale risarcibilità dei danni patiti à seguito di illecito aquiliano;

– inoltre, poichè la più recente giurisprudenza ricostruisce l’incapacità lavorativa come componente patrimoniale del danno alla persona, distinta dal danno biologico medicalmente accertabile, esso può essere risarcito solo in aggiunta, se provato, al danno alla salute, mentre la Corte barese avrebbe inteso “la capacità lavorativa specifica quale componente necessaria del danno psichico, asserendo che in difetto di un pregiudizio arrecato alla prima non fosse risarcibile il danno non patrimoniale subito per effetto del secondo”;

– che, diversamente da quello di appello, il giudice di prime cure avrebbe correttamente inteso la conclusione del CTU circa l’insussistenza di una menomazione alla capacità lavorativa, avendo essa solo la finalità di non attribuire alla danneggiata “una ulteriore somma a titolo di personalizzazione, poichè già inclusa nella percentuale di invalidità permanente”;

– che sussisterebbe, infine, violazione pure degli artt. 1226 e 2056 c.c., norme che richiedono di “dar luogo ad una determinazione equitativa del danno che, in materia di lesione della salute, avviene attraverso il ricorso al sistema tabellare”, intendendo il danno biologico “dinamicamente, data la sua natura di danno permanente, che si proietta nel futuro con esiti invalidanti consolidati”, sicchè escludendo la risarcibilità dei postumi invalidanti la sentenza impugnata avrebbe valutato il danno alla salute “in modo incompleto e pretermettendo il pregiudizio permanente patito dalla danneggiata ricorrente”;

– che è rimasto solo intimato il Comune di Polignano a Mare;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 10 settembre 2020;

– che la ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che il primo motivo – che contesta il riconoscimento della concorrente responsabilità di essa G., in relazione all’eziologia dei danni dalla stessa lamentati – si articola in due censure, la prima non fondata e la seconda inammissibile;

– che, difatti, l’assunto secondo cui la valutazione del “fortuito”, nelle fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c., andrebbe distinta da quella del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, non trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte;

– che, per vero, “il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.)”, e ciò con l’ulteriore precisazione che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481, Rv. 64793501; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 653609-01);

– che non idonei a contrastare tali rilievi risultano gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella propria memoria difensiva, posto che il principio secondo cui – in presenza della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. – la condotta dello stesso danneggiato deve presentarsi come “imprudente ed imprevedibile” concerne l’ipotesi, diversa da quella che qui occupa, in cui tale contegno assuma rilievo come “caso fortuito”, e dunque come fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode (e non a determinare, come nella specie, la concorrente responsabilità della vittima del sinistro);

– che, d’altra parte, non ha riscontro – nella giurisprudenza di questa Corte – l’affermazione, svolta dalla ricorrente in particolare nella propria memoria, secondo cui la condotta del danneggiato, idonea a comportare una sua concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di cui risulti vittima, presupporrebbe che il giudice di merito individui “specificamente la regola cautelare violata”;

– che sussiste, per contro, il concorso del danneggiato, tanto nella causazione che nell’aggravamento del danno (ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2), alla sola condizione che “la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o” – come nella specie – “di regole di comune prudenza” (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2018, n. 7515, Rv. 648304-01);

– che, d’altra parte, la pretesa di contestare la misura, in termini percentuali, del contributo causale della G. alla produzione del danno dalla stessa subito si traduce nella richiesta di un apprezzamento precluso a questa Corte, visto che costituisce “valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità” quella relativa alla circostanza che “un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato” (così, in motivazione, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921, Rv. 647354-01), essendosi ancora di recente precisato che la “quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2019, n. 33771, Rv. 656229-01, nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30 gennaio 2019, n. 2531, non massimata);

– che tale condizione, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, risulta soddisfatta nel caso di specie, avendo la Corte territoriale attribuito rilievo alla violazione di una regola di comune prudenza, ovvero la decisione di proseguire la marcia dell’autovettura nel sottopassaggio, nonostante lo stesso si presentasse allagato;

– che in parte inammissibili e in parte non fondate sono anche le censure formulate con il secondo motivo di ricorso, relativo all’esclusione dei postumi di invalidità permanente;

– che nessun “omesso esame” delle risultanze della CTU è, per definizione, addebitabile alla Corte territoriale, e ciò stando proprio al tenore della doglianza della ricorrente, che denuncia il fatto che essa le avrebbe, invece, “disattese” (cfr. pag. 22 del ricorso);

– che non conferente risulta il richiamo al cd. “divieto di scienza privata” del giudice, visto che il “il principio judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione-del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 21 dicembre 2017, n. 30733, Rv. 646659-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 7 agosto 2014, n. 17757, Rv. 631903-01), senza, quindi, che possa fari questione – secondo un’impostazione che la ricorrente ha, invece, ribadito nella propria memoria difensiva – alla nozione di “notorio”, che nella specie non viene, dunque, in rilievo;

– che non pertinente è il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., considerato, innanzitutto, che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458);

– che, in particolare, la violazione dell’art. 115 c.p.c. – secondo cui il giudice deve decidere la controversia devoluta al suo esame “iuxta alligata et probata partium” – “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei, poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. n. 11892 del 2016, dt.);

– che, d’altra parte, vi è violazione dell’art. 116 c.p.c., il quale “sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale”, solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02);

– che, infine, neppure il terzo motivo risulta fondato, quantunque – ad avviso di questo collegio – per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta del consigliere relatore;

– che la sentenza impugnata non ha disatteso nè il principio della “integralità” del risarcimento del danno alla persona, nè la configurazione dello stesso (o meglio, della sua componente “biologica”), quale danno destinato, “dinamicamente”, a proiettarsi verso il futuro;

– che una volta esclusa – con valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede – l’esistenza di postumi permanenti di invalidità conseguiti al trauma psichico patito dalla G. in ragione dell’avvenuto “intrappolamento” nella propria vettura, ammetterne il ristoro, lungi da rappresentare attuazione del principio della “integralità” del risarcimento, equivarrebbe ad ammettere una posta risarcitoria per una voce di danno ritenuta, dal giudice di merito, inesistente;

– che, analogamente, il “dinamismo” del danno alla salute, ovvero la sua proiezione verso il futuro, presuppone, per l’appunto, l’esistenza di postumi “permanenti” (dalla Corte barese, invece, esclusi), postumi da “neutralizzare” sul piano risarcitorio, tenendo appunto conto della necessità della loro sopportazione, nel tempo, da parte della vittima dell’illecito;

– che, difatti, secondo questa Corte nella nozione di danno dinamico-relazionale, “si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente”, ovvero “i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale” (Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01; sulla necessità di “un danno permanente alla salute”, perchè venga in rilievo la sua componente, appunto, “dinamico-relazionale”, si veda anche, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469, Rv. 650858-02);

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimato il Comune di Polignano a Mare;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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