Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25455 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/10/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/10/2017),  n. 25455

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28396/2015 proposto da:

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato IGNAZIO MONTALBANO;

– ricorrente –

contro

A.C.A., S.D., M.A.,

C.M.I., S.L., SA.GI., R.G.,

D.G., MO.LA., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROSARIO DI LEGAMI;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

20/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

uditi gli avvocati Andrea FALZONE per delega dell’avvocato Ignazio

Montalbano e Rosario DI LEGAMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) R.G. e altri otto psicologi, odierni resistenti, hanno impugnato “l’intero procedimento elettorale” per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Psicologi Regione Sicilia (di seguito: Ordine) per il quadriennio 2014-2017.

Il tribunale di Palermo con sentenza n. 4448/14 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte di appello palermitana ha riformato tale decisione, dichiarando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo la causa al tribunale.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Ordine, notificato il 25 novembre 2015, è stato resistito da controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Sotto la rubrica: (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell’ordine ed in materia elettorale), della L. n. 56 del 1989, art. 17, recita: “Le Delib. del consiglio dell’ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso”.

Muovendo da questo disposto normativo, la Corte di appello ha osservato che esso devolve al giudice ordinario, richiamato anche per via dell’iniziativa riconosciuta al pubblico ministero, ogni controversia elettorale, “senza distinguere i casi in cui sono coinvolti diritti soggettivi e da quelli riguardanti la tutela di interessi legittimi”.

Ha considerato inoltre che della L. n. 1034 del 1971, art. 6, non è applicabile, in quanto attribuisce al giudice amministrativo il potere di decidere sulle controversie elettorali che riguardano gli enti locali territoriali e non anche gli ordini professionali, qualificati dalla L. n. 139 del 2005, come enti pubblici non economici a carattere associativo. Ha infine negato la configurabilità di profili di incostituzionalità.

3) La tesi dedotta da parte ricorrente è che questa sentenza violerebbe un “indirizzo ormai consolidato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi”.

Il ricorso fa leva sull’art. 126 del codice del processo amministrativo, il quale devolve al giudice amministrativo la giurisdizione sul contenzioso elettorale per il rinnovo degli organi elettivi di regioni province e comuni e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo. Invoca la dicotomia tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ribadita dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale. Sostiene che il giudice amministrativo ha il compito della tutela degli interessi nona venti natura di veri e proprie diritti soggettivi.

Chiede che l’art. 17 venga interpretato nel senso che appartengono all’AGO soltanto i ricorsi che coinvolgono i diritti soggettivi riguardanti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità.

Ipotizza che detto articolo sua stato abrogato dall’art. 126 c.p.c.. In via subordinata sollecita la devoluzione alla Corte costituzionale del controllo sull’art. 17, perchè ai sensi degli artt. 24,103 e 113 Cost., spetterebbe al giudice amministrativo, e ad esso soltanto, la cognizione sui vizi di operazioni elettorali che riguardano posizioni di interesse legittimo.

4) Il ricorso non merita accoglimento.

Le Sezioni Unite hanno avuto modo di occuparsi di questa problematica con riguardo alla professione di geologo, nel cui ordinamento è presente una diposizione analoga, che pone la giurisdizione del giudice ordinario anche con riguardo alla materia elettorale.

Hanno ritenuto (SU 24815/07) che ai sensi della L. n. 339 del 1990, art. 6, spetta all’autorità giudiziaria ordinaria (integrata nella fase del merito da iscritti all’ordine) per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale (di cui si trattava nella specie), atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, nè analogicamente della L. n. 1034 del 1971, art. 6, che pure devolve al giudice amministrativo i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Il fondamento costituzionale e normativo di questo orientamento risulta confermato dalla più recente Cass. SU n. 8487/2011, avente ad oggetto altro caso di devoluzione al giudice ordinario della cognizione anche su interessi legittimi, sulla base di un disposto normativo che era, come nel caso qui in esame, testualmente inequivocabile nell’individuare il giudice ordinario.

In quel caso la Corte ha rilevato che a fronte di un testo chiaro nell’attribuire l’intera materia alla cognizione dell’AGO, non era di ostacolo la norma costituzionale di cui all’art. 103. Essa infatti, è stata “più volte evolutivamente interpretata sia da questa stessa corte di legittimità (Cass. ss.uu. 3521/1994), sia dallo stesso Giudice delle leggi nel senso che anche alla predetta autorità giudiziaria è consentito, per effetto di conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere di interessi legittimi, di conoscere ed eventualmente annullare un atto della P.A., di incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (Corte cost. ord. 140, 165 e 275/2001; 525/2002, mentre l’affermazione contenuta nella sentenza 204 del 2004, a mente della quale la cognizione degli interessi legittimi “sarebbe riservata al giudice amministrativo” sembra in realtà compiuta incidenter tantum, avendo la stessa Corte, con la sentenza 377 del 2008, espressamente riconosciuto al legislatore ordinario” un margine di apprezzamento in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo)”.

Queste considerazioni sono riproponibili nel caso in esame e trovano spiegazione nella volontà del legislatore, nell’ambito della sua insindacabile discrezionalità, di ritenere che in taluni casi la interferenza di diritti e interessi legittimi e l’opportunità di consentire l’iniziativa del pubblico ministero consiglino la individuazione del giudice ordinario come autorità che può unitariamente conoscere anche delle questioni in tema di contenzioso elettorale che involgano la lesione di interessi legittimi.

La dottrina, nel commentare con favore l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite, ha rimarcato la “naturale” capacità espansiva della giurisdizione ordinaria, che ha normalmente competenza generale, potendo essere, secondo il senso della Costituzione, giudice di “ogni possibile postulazione di giudizio”, tanto che contro le sentenze dei giudici speciali è ammesso il ricorso in cassazione, sia pur per soli motivi inerenti la giurisdizione.

Appaiono quindi manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità affacciati in ricorso in relazione alla lesione dell’ambito di competenza giurisdizionale del Tar e del Consiglio di Stato.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

La rarità e delicatezza della questione, nuova con riguardo all’ordine degli psicologi, giustifica, come già ritenuto dalla Corte di appello, la integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civile, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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