Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25455 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2827-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BENIGNI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5476/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino, la quale, in parziale accoglimento del ricorso di A.A., aveva ridotto l’importo dell’avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR aveva invece accolto l’appello incidentale del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;

che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, e artt. 333 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che la ricorrente assume come, a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità anche dell’appello incidentale, giacchè tardivo e dunque legato alle sorti di quello principale; che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe omesso di illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto di accogliere il gravame incidentale;

che l’intimata ha resistito con controricorso, riconoscendo la fondatezza del ricorso avversario;

che la prima censura è fondata;

che l’appello incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale;

che, in particolare, l’inammissibilità dell’impugnazione principale era dipesa dalla mancata iscrizione a ruolo della stessa, sicchè trattandosi di sentenza depositata marzo 2015, il termine lungo dell’appello andava a scadere il 12 ottobre 2015, mentre l’appello incidentale era stato depositato il 14 dicembre 2015, e dunque risultava tardivo; che il secondo motivo resta assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale; che le spese del giudizio di secondo grado e quelle di cassazione devono essere interamente compensate fra le parti, considerata la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale.

Compensa le spese del giudizio di secondo grado e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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