Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25454 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.26/10/2017),  n. 25454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19161/2016 proposto da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo STUDIO LEGALE ORLANDI FALZONE

PERITTO ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA

FALZONE, BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GUIDO ANASTASIO PUGLIESE,

per delega in calce al ricorso, e MICHELE VIETTI, per delega in

calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO

55, presso lo STUDIO LEGALE SCOCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, per delega a margine del

controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI BIOLOGI, A.L.O.,

MI.PI.LO.AN., S.F., C.E.,

CO.AN., L.D.L., P.P., SA.PI.,

Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3427/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Andrea FALZONE, Beniamino CARAVITA DI TORITTO,

Michele VIETTI e Franco Gaetano SCOCA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Dott. M.A. presentò ricorso, dinanzi al Tar del Lazio, avverso i risultati delle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi e dell’Ordine nazionale dei Biologi, cui aveva partecipato senza essere eletto, lamentandone la illegittimità in parte qua con riguardo alla votazione per corrispondenza avvenuta, nella specie, mediante autocertificazione della propria sottoscrizione da parte dei votanti senza l’intervento di un pubblico ufficiale, giusta provvedimento del Commissario Straordinario del 6.6.2012, espressamente autorizzativo di tale modalità di voto.

Il giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo legittima l’autenticazione della firma, da parte di ciascun elettore, mediante autocertificazione eseguita sulla busta contenente la scheda di votazione e specificando, in particolare che, dall’esito della verificazione, non erano emerse conferme circa ipotesi di doppia votazione (presso il seggio e per posta) in misura tale da colmare la notevole differenza di voti esistente tra il M. e l’ultima degli eletti.

Il Tribunale amministrativo ritenne, in particolare:

– Che la disciplina di cui della L. n. 53 del 1990, art. 14, dettata in tema di competenza all’autenticazione (attribuita a notai, giudici di pace, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ivi menzionati) fosse applicabile ai soli procedimenti elettorali tassativamente individuati dalla norma mediante il richiamo alle disposizioni sull’elezione alla Camera dei deputati e alle altre elezioni specificamente indicate, tra le quali non rientravano quelle dell’O.N.B., la cui disciplina era invece dettata dal combinato disposto di cui alla L. n. 396 del 1967 e al D.P.R. n. 169 del 2005;

– Che il procedimento elettorale relativo alla composizione di organi prettamente amministrativi era conseguentemente assoggettato alla disciplina ordinaria sulle autenticazioni, di cui del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 21 e 38;

– Che, per l’elezione dei biologi, l’art. 34 della legge sul relativo ordine professionale (L. n. 396 del 1967) prevedeva l’autenticazione della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione, da far pervenire al presidente del seggio da parte del sindaco o del notaio;

– Che la norma in parola era stata abrogata del citato D.P.R. n. 169 del 2005, art. 10, comma 2 lett. f;

– Che l’art. 3, comma 7 di tale decreto non richiedeva l’espressa autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, volta che il ricorso all’autocertificazione nella votazione per posta rendeva più agevole l’esercizio del diritto di voto, avuto riguardo al principio di semplificazione di cui della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 2.

La sentenza fu impugnata da M.A. dinanzi al Consiglio di Stato.

Il gravame fu accolto, e gli atti dell’elezione conseguentemente annullati.

Il giudice d’appello osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

– Che la corretta interpretazione dell’espressione contenuta nel D.P.R. n. 169 del 2005, art. 3, comma 7 – “firma del votante sulla busta chiusa contenete la scheda di votazione autenticata nei modi di legge” -, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non potesse condurre alla conclusione dell’ammissibilità dell’autocertificazione quale strumento di autenticazione quanto alle espressioni di voto, riferendosi gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. alle sole istanze e/o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da presentare alla P.A., mentre nell’espressione del voto non veniva in questione nè un’istanza nè un atto certificativo di stati, qualità o fatti, postulando essa, di converso, un riconoscimento dell’elettore o su base personale, o attraverso ricognizione del documento di identità all’uopo esibito;

– Che il principio del favor voti trovava, pertanto, un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità del relativo esercizio attraverso rigorose modalità di controllo, quale la non altrimenti fungibile autenticazione del pubblico ufficiale, non garantendo l’autocertificazione alcun controllo diretto sull’identità del votante;

– Che tale interpretazione, applicativa in parte qua della norma di cui della L. n. 53 del 1990, art. 14 (illegittimamente ritenuta non applicabile, nella specie, dal primo giudice) aveva trovato condivisibile conferma nelle circolari del Ministero della giustizia emanate nel settembre del 2005 sulle modalità di espressione voto mediante lettera.

In data 4 ottobre 2016 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della pronuncia per manifesta carenza del necessario fumus boni iuris.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dal Presidente pro tempore del Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resiste il Dott. M.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il thema decidendum del procedimento resta circoscritto alla questione del preteso superamento dei limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, dovendosi prescindere da quanto prospettato dal controricorrente ai ff. 2-5 della memoria – con la quale si prospetta una questione che, tra l’altro, in quanto non dedotta già con l’atto di costituzione, non può comunque essere presa in considerazione, non essendo ammissibili, indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza, argomentazioni aggiuntive sviluppate in fatto ed in diritto dalla parte con l’atto difensivo ex art. 378 c.p.c., potendo questo essere utilizzato esclusivamente per illustrare e chiarire ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione (nella specie, il controricorso) ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non per specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano già state oggetto di adeguata prospettazione o sviluppo con il detto atto introduttivo e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi d’un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (e pluribus, Cass. ss.uu. 3471/2016; 11097/2006; 14570/2004, 22/06/2004; 238/2001).

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 1 e art. 362 c.p.c., comma 1, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione; eccesso di potere giurisdizionale in relazione all’art. 111 Cost., comma 1 e art. 8 Cost.; eccesso di potere per invasione della potestà legislativa; violazione degli artt. 3,101 e 103 Cost..

Il motivo non può essere accolto.

Non risultano fondate, difatti, le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione di potestà legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all’uopo creata, bensì interpretato (non è compito di questa Corte accertare quanto correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme esistenti in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia elettorale, mentre restano circoscritte in una dimensione del tutto marginale le considerazioni svolte in sentenza in ordine alla rilevanza ermeneutica della L. n. 396 del 1967, art. 34, comma 7 del 1990 – norma della quale il giudice amministrativo mostra di non ignorare l’abrogazione (come espressamente si legge al terzo rigo del decimo foglio della sentenza, non numerata), ed evocata soltanto ad abundantiam rispetto alla complessiva ratio decidendi adottata nel caso di specie.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, in favore di ciascuno dei resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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