Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25454 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 25454 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 17598-2006 proposto da:
STEFANELLI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentato e
difeso dagli avvocati MEMMO ANDREA, FINA GIOVANNI, per
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

DE GIORGI GIOVANNI PAOLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato L’ABBATE AMINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE GIORGI ANTONIO, per delega a margine

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2005 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 13/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE che, ritenuta non necessaria
l’integrazione del contraddittorio, ha concluso per la
rimessione degli atti alla Sezione competente.

del controricorso;

Svolgimento del processo
1) Giacomo Stefanelli, premesso che la Cooperativa edilizia Azzurra srl, che aveva
realizzato il fabbricato sito in Otranto alla via Porto Craulo, gli aveva assegnato un box
(mappale 85) cui si accedeva tramite uno spazio condominiale (mappale 97 o 94), ha
agito nell’aprile 1993 contro Giovanni Paolo De Giorgi, chiedendo che fosse dichiarato

Sindaco di Otranto, costituiva area condominiale; che il convenuto ne aveva
illegittimamente occupata una porzione; che doveva essere ordinato all’occupante di
abbattere il muretto di recinzione edificato.
De Giorgi ha resistito, eccependo che egli era comproprietario dell’area, come
delimitata, in forza di assegnazione del 28. 3. 1991, precedente alla assegnazione in
favore dello Stefanelli e basata sul secondo accatastamento dell’immobile, il quale, a
differenza del primo, era conforme alle autorizzazioni edilizie comunali.
1.1)II tribunale di Lecce ha accolto le deduzioni di parte convenuta e rigettato la
domanda.
La locale Corte di appello il 13 aprile 2005 ha confermato la sentenza di primo grado.
Il 29 maggio 2006 Stefanelli ha notificato tempestivo ricorso per cassazione, affidato a
due complessi motivi.
De Giorgi ha resistito con controricorso.
Acquisita memoria del ricorrente, la causa è stata discussa il 14 novembre 2012 e, su
rilievo del P.g., che ha ipotizzato la configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, è stata rimessa al primo Presidente, il quale l’ha destinata alle Sezioni
Unite, poiché quest’ultima questione è contrassegnata da contrasti giurisprudenziali.
Motivi della decisione
2) La questione su cui le Sezioni Unite sono state interpellate dalla Seconda Sezione
(ordinanza n.22825/12) concerne la configurabilità del litisconsorzio necessario, nei

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che tutta la consistenza della particella 94, di cui alla concessione edilizia 42/88 del

confronti di tutti i comprorietari, relativamente a una controversia introdotta da un
condòmino contro altro condòmino, per far accertare che un tratto di area di
parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato
abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna
dell’occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzati.

con riferimento alla legittimazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati in
giudizio tutti i condòmini e, in caso di risposta positiva, se l’azione sia esercitabile nei
confronti del solo amministratore.
3) Può giovare prendere le mosse da quanto efficacemente sintetizzava, nel 1996,
Cass. n.7705.
Ivi si legge :« In tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna
distinguere tra ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in
giudizio di tutti i partecipanti al condominio (come quando si controverta tra
condomini per il diritto all’uso della cosa comune (Cass. 27.1.1988 n. 734; 15.6.1968
n. 1930) ovvero l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del
condominio nei confronti di terzi (Cass. 25.6.1994 n. 6119: 7.6.1988 n. 3862) oppure
a tutela della proprietà comune (Cass. 28.4.1993 n. 5000; 18.2.1987 n. 1757) per la
eliminazione di opere abusive), e ipotesi in cui tale partecipazione è indispensabile
perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio
necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione di un
bene condominiale, eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene (Cass. 7.7.1988
n. 4475; 9.3.1982 n. 1511); ovvero la domanda sia diretta all’accertamento della
proprietà condominiale di un bene (Cass. 26.10.1992 n. 11626; 14.10.1988 n. 5566);
oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere
comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in

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Il problema va riguardato sia con riferimento al profilo dell’esercizio dell’azione, che

via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene (Cass. 21.10.1992 n. 11509;
24.8.1991 n. 9092) in suo esclusivo favore.»
3.1)Secondo la sentenza citata, fautrice di un orientamento che a quel tempo era
dominante, in un caso come quello odierno, che vede il convenuto resistere alla azione
di rivendicazione semplicemente negando la condominialità del bene e

riconvenzionale per apposita declaratoria, sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio
necessario con tutti i condòmini (cfr. Cass 8666/01; 2925/01; 8468/00; 8119/99;
4520/98; 12255/97; 10609/96;)
Almeno a partire dai commenti critici alla sentenza 7705/96, si è andata affermando
una distinzione di notevole rilievo, puntualmente evidenziata nell’ordinanza di
rimessione, volta a ravvisare “la necessità di integrare il contraddittorio soltanto nel
caso in cui il convenuto proponga a sua volta

domanda riconvenzionale

per

l’accertamento della proprieta’ esclusiva del bene (cfr. Cass. 12439/2000; 5190/02;
19460/05; 27447/06)”.
3.2)11 contrasto si è radicato, cosicchè occorre ora registrare, come segnalato
tempestivamente dall’ufficio del Massimario, a favore dell’affermazione del
litisconsorzio necessario: Cass. 6056/06, la quale ha affermato che l’aver posto in
discussione l’esistenza

della

condominialità

e, quindi, di un rapporto

soggettivo unico ed inscindibile impone l’integrazione del contraddittorio con
tutti i condomini,

indipendentemente dalla mancata proposizione di una

domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.
Cass. 6607/12, che ha affermato che «il giudizio deve svolgersi nei confronti di
tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite
favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti ne’ giovarsi del giudicato, ne’ restare
terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore, che era stato

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affermandosene proprietario esclusivo, senza tuttavia agire con domanda

convenuto da alcuni soltanto dei condòmini per far dichiarare la condominialità di un
vicolo di accesso pedonale al fabbricato».
Cass. 10996/13, che ha ripreso il precedente del 2006.
3.3) Sul versante opposto si pongono, tra i più recenti arresti della stessa Seconda
Sezione, Cass. 17465/12 e Cass. 4624/13, per le quali l’eccezione riconvenzionale di

litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli
proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale
diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di
giudicato estesi a tutti i condòmini. Si è quindi osservato che se il convenuto oppone il
proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un
accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa
avversaria.
A tal fine è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale
puo’ utilmente contrastare l’azione cosi’ esercitata nei suoi confronti, anche sollevando
un’eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessita’ di formulare la relativa
domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giudice, nell’esercizio del suo
potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi
di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le
domande proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè
riconvenzionali (Cass. n. 26422 del 2008).
4) Le Sezioni Unite ritengono che si debba comporre il contrasto dando seguito
all’orientamento da ultimo riassunto.
La disciplina della materia muove dall’art. 102 c.pc. (che al primo comma reca: <

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