Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25454 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25091/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERROTORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2689/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, emessa il

14/07/2014 e depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della (OMISSIS) (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. staccata di Messina n. 2689/27/2014, depositata in data 22/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di atto di irrogazione di sanzioni amministrative, quanto all’anno d’imposta 1999, conseguente alla contestazione di violazioni, riguardanti la mancata istituzione e tenuta di scritture contabili obbligatorie (in relazione ad attività imprenditoriale di natura alberghiera asseritamente svolta dalla contribuente), – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, come rilevato dai giudici di primo grado, l’atto impositivo impugnato “derivava” dall’avviso di accertamento concernente l’anno 1998, il cui giudizio di impugnazione si era concluso, nei due gradi di merito, in senso favorevole alla contribuente, stante l’insussistenza di una sua soggettività passiva, essendo i ricavi contestati imputabili alla “Ge. Fin. Tur srl”, cui era stata affidata dal Condominio la gestione dei servizi resi ai clienti del residence, con conseguente necessità di annullare anche l’atto di contestazione relativo alle sanzioni irrogate per successivo anno d’imposta, con riferimento all’IVA ed all’imposta sui redditi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio” con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., non avendo la C.T.R. “fatto buon governo dei propri poteri di valutazione probatoria della documentazione offerta dalle parti, in particolare del processo verbale di constatazione prodotto dall’Ufficio (nel quale si dava atto del rinvenimento di documentazione extracontabile costituita da fogli denominati “estratto conto servizio”, riportanti la specifica delle somme incassate dall’associazione per l’affitto degli appartamenti ed i servizi extra forniti ai clienti).

2. La prima censura è infondata.

Richiamati i principi espressi da questa Corte in tema di motivazione del tutto carente, anche ove redatta per relationem (Cass. un. 2268/06, 16736/2007, 15483/08, 28113/2013), la sentenza gravata non può ritenersi nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, non risultando completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere le ragioni dell’appello dell’Ufficio. Invero, i giudici della C.T.R. non si sono limitati ad un mero richiamo alla motivazione espressa dai giudici di primo e secondo grado, in relazione sia all’avviso di accertamento per l’anno 1998 sia a quello emesso per lo stesso anno d’imposta (cui era collegato l’atto di irrogazione di sanzioni qui impugnato), avendo fatto specifico riferimento alla prova documentale offerta dalle parti (in punto di imputabilità dei ricavi accertati alla contribuente), sottoponendola a vaglio autonomo, così dimostrando l’esame e la valutazione anche dei motivi di appello sollevati dall’Ufficio.

3. Il secondo motivo è, del pari, infondato, risolvendosi in una doglianza circa la scelta degli elementi probatori cui la CTR ha conferito determinante rilievo. Questa Corte ha chiarito come siano riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune risultanze, documentali, rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice Cass. 13054/2014; Cass. 21412/2006).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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