Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25454 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20969-2019 proposto da:

VIAREGGIO PORTO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 21,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO FOGGIA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TARTAGLI;

– controricorrente –

contro

C.L., M.C., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 679/2019 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la società Porto di Viareggio S.r.l. in liquidazione ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 679/19, del 3 maggio 2019, del Tribunale di Lucca, che – respingendo il gravame da essa esperito, avverso la sentenza n. 929/16, del 14 settembre 2016, del Giudice di pace di Lucca – ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, la reiezione della domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente avverso la società Generali Italia S.p.a., in relazione all’azione risarcitoria esperita, nei suoi confronti, da C.L. e M.C., nonchè dalla società Allianz S.p.a.;

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dai predetti C. e M., e dalla società Allianz, in due distinte cause (poi riunite) nelle quali gli attori le chiedevano di risarcire il danno subito da due imbarcazioni, ormeggiate presso il porto viareggino, a causa di collisioni verificatesi in occasione di eventi atmosferici avversi del 4 e 16 dicembre 2011, collisioni addebitate all’insufficiente tenuta delle strutture portuali, in particolare pontili e catenarie;

– che la società Porto di Viareggio, poi posta in liquidazione, si costituiva nei due giudizi non solo per contestare le domande attoree, ma per proporre nei confronti della società Generali Italia – la cui chiamata in causa veniva autorizzata dall’adito Giudice di pace – domanda di manleva;

– che condannata la società convenuta a risarcire i danni suddetti, la sua domanda di manleva veniva, invece, respinta, con statuizione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame esperito dalla convenuta soccombente in relazione sia alla condanna risarcitoria comminatale, sia – ciò che qui interessa – alla domanda di manleva;

– che avverso la decisione del Tribunale lucchese ricorre per cassazione – limitatamente alla reiezione della domanda di manleva -la società Porto di Viareggio in liquidazione, sulla base, come detto, di un unico motivo;

– che esso deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., per erroneità del principio di diritto che, per un verso, afferma l’inoperatività della garanzia prestata dall’assicuratore per la responsabilità civile in fattispecie di “colpa grave/gravissima”, nonchè, per altro verso, individua nella nozione di “accidentalità” pattuita in polizza una espressa limitazione della garanzia alle sole fattispecie di “colpa lieve o media”;

– che, in particolare, la ricorrente censura la sentenza di appello, nella parte in cui ha confermato la decisione del primo giudice che aveva escluso l’operatività della polizza per responsabilità civile sul presupposto che essa riguardasse solo fatti “accidentali” (e non altri rischi), dovendo, nella specie, escludersi l’accidentalità sulla base di quanto emerso dall’espletata CTU, che ha individuato la causa degli eventi dannosi nella “catenaria di prua in stato manutentivo altamente compromesso”;

– che, per l’esattezza, l’odierna ricorrente – nell’evidenziare che la polizza prevedesse che la garanzia fosse “prestata, limitatamente all’attività di ormeggio e purchè derivanti dalla rottura accidentale degli ormeggi, ai danni subiti dalle imbarcazioni in consegna o custodia” – si duole della reiezione del motivo di appello con cui aveva lamentato “violazione/errata applicazione dell’art. 1917 c.c.” (nonchè “mancanza/manifesta illogicità della motivazione sul punto”);

– che l’odierna censura investe l’affermazione del giudice di seconde cure secondo cui, al fine di “dare un senso alla limitazione della copertura ai soli casi di rottura accidentale degli ormeggi, non possono che escludersi quei fatti, pur colposi, riconducibili tuttavia ad una prolungata e per ciò stesso ingiustificata ed ingiustificabile inerzia manutentiva”, e ciò perchè, in tali casi, “si versa, infatti, in colpa grave/gravissima, che era intenzione delle parti escludere dalla garanzia assicurativa, limitata ai soli fatti accidentali, rinvenibile in colpa lieve o media”;

– che in questo modo la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’assicurazione della responsabilità civile importa necessariamente, per la sua stessa denominazione e natura, l’estensione ai fatti colposi, senza che possa configurarsi, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, l’esclusione della garanzia per qualsiasi forma di colpa;

– che la società Generali Italia ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità – in relazione al fatto che la sentenza impugnata si sarebbe conformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, il ricorso avversario tenderebbe ad una rivisitazione del merito della controversia – o, comunque, il rigetto;

– che il motivo di ricorso, infatti, risulterebbe non fondato, alla stregua del principio – che si assume affermato da questa Corte -secondo cui l’accidentalità è da escludere “quando l’evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell’agente e delle stesse modalità con cui essa è stata predisposta ed eseguita”;

– che tale sarebbe, appunto, il caso che occupa, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Presidente della Viareggio Porto, che ha riferito – a conferma della mancanza di qualsiasi accidentalità del sinistro, conseguenza, invece, della inosservanza di cautele e dell’omissione della benchè minima manutenzione – del distacco delle “catene attaccate alla catenaria dei corpi morti”, avendo, inoltre, soggiunto che il problema del pontile “viene da lontano”, giacchè esso avrebbe dovuto “essere fisso per la posizione che ha, esposto ai venti e al mare che entra”, per concludere essere, invece, “undici anni che questo pontile si distrugge così”;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 10 settembre 2020;

– che la controricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonchè sottolineando, per un verso, come la proposta del consigliere relatore non dia conto dell’esistenza, sul punto, di un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità, nonchè, per altro verso, come i precedenti citati nella relazione riguardino, tutti, fattispecie affatto diverse da quella che qui occupa, e dunque non attinenti alla peculiarità del presente caso;

– che, nella specie, dovrebbe ribadirsi il principio secondo cui la copertura assicurativa è inoperante e non si estende ai rischi che l’assicurato abbia provocato con colpa grave, rilevandosi la mancanza del carattere dell’accidentalità e dell’incertezza, necessari per invocare la garanzia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che, ancora di recente, questa Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicchè “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20305, Rv. 654869-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-2, ord. 11 agosto 2017, n. 20070, Rv. 645341-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2013, n. 4799, Rv. 625316-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2010, n. 7766, Rv. 612323-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2008, n. 5273, Rv. 601755-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2000, n. 752, Rv. 533099-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 aprile 1995, n. 4118, Rv. 491716-01);

– che, non a caso, a fronte di tale indirizzo, da intendersi alla stregua di vero e proprio “diritto vivente”, la controricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha richiamato solo talune, e per lo più risalenti nel tempo, pronunce di merito, oltre un lontano arresto di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 4 febbraio 1992, n. 1214, Rv. 475578-01) che si limita ad affermare – anch’esso senza un riferimento diretto all’ipotesi di danni ad imbarcazioni derivanti dallo stato di deterioramento di pontili e/o catenarie – che l’accidentalità dell’evento dannoso va esclusa allorchè esso “si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell’agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita”;

– che, d’altra parte, non decisiva è la circostanza – sulla quale, invece, insiste la richiamata memoria – secondo cui nessuno dei precedenti giurisprudenziali citati riguarda un caso affine al presente, dal momento che ciò che conta è la “ratio decidendi” sottesa al principio da essi enunciato;

– che, infatti, decisivo è rilievo secondo cui “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione”, sicchè la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone (..) di ritenere che – in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, da parte dell’assicurato, di misure di sicurezza sul bene volta, quindi, a delimitare l’ambito contrattuale di copertura ed il rischio dell’assicuratore – proprio quelli colposi costituiscono l’oggetto del contratto e debbono pertanto trovare copertura assicurativa” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 20305 del 2019, cit.);

– che il giudice di appello ha, dunque, violato l’art. 1917 c.c. nell’affermare che, per “dare un senso alla limitazione della copertura ai soli casi di rottura accidentale degli ormeggi, non possono che escludersi quei fatti, pur colposi, riconducibili tuttavia ad una prolungata e per ciò stesso ingiustificata ed ingiustificabile inerzia manutentiva”, e ciò perchè, ricorrendo siffatte ipotesi, a suo dire “si versa, infatti, in colpa grave/gravissima, che era intenzione delle parti escludere dalla garanzia assicurativa, limitata ai soli fatti accidentali, rinvenibile in colpa lieve o media”;

– che, difatti, nel caso che occupa la sentenza impugnata non dà atto della presenza, nel testo del contratto, di alcuna specifica clausola che imponesse l’adozione, da parte dell’assicurato, di misure di sicurezza su pontili e/o catenarie volte, quindi, a delimitare l’ambito contrattuale di copertura ed il rischio dell’assicuratore, escludendo, così, espressamente la garanzia per i casi di colpa grave dell’assicurato;

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lucca, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, nel rispetto del principio di diritto di cui sopra, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Lucca, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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