Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25453 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017), n. 25453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21634/2016 proposto da:
P.F.D., ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONLA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Rilevato che il P.F.D. impugnava, davanti al Tribunale di Catanzaro, l’ordinanza-ingiunzione n. 9/46748/2013 con cui L’Ufficio territoriale di Lamezia Terme – Direzione Provinciale di Catanzaro dell’Agenzia delle Entrate gli aveva comminato la sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, per aver conferito incarico professionale ad un dipendente dell’Azienda sanitaria di Catanzaro senza previa autorizzazione dell’Amministrazione e con violazione dell’obbligo di comunicazione circa la corresponsione dei compensi;
2) che il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso con sent. 317/2015;
3) che P.F.D. interponeva gravame alla Corte d’appello di Catanzaro la quale, con sent. 430/2016 del 5 maggio 2016, rigettava l’impugnazione;
4) che P.F.D. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 7.7.2016;
5) che l’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha notificato controricorso in data 9.9.2016 e ha provveduto all’iscrizione a ruolo, producendo il ricorso notificatole e la sentenza impugnata;
6) Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 4.10.2016, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;
7) Ritenuto inoltre che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”.
8) Ritenuto inoltre, a fortiori, che “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009).
Ritenuto pertanto che va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a favore della controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1800 per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017