Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25453 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20880-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO N.

9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP ARL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.G. PORRO 26, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ANASTASIO PUGLIESE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1852/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che M.M. ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza “n. 1852/19, del 19 marzo 2019, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame da esso esperito, unitamente alla moglie B.E., avverso la sentenza n. 16752/15, del 29 luglio 2015, del Tribunale di Roma – ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla società Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l. (già Cassa Rurale e Artigiana di Roma) per la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale costituito, con atto notarile del 26 luglio 2007, dal M. e dalla di lui consorte su alcuni beni immobili in loro comproprietà;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che, in data 7 maggio 2001, tra la predetta Cassa Rurale e Artigiana di Roma e la società VIMECAR S.r.l. (di cui era legale rappresentante il M.), veniva stipulato un contratto di apertura di credito, in relazione al quale il medesimo M. e la moglie B. prestavano, in data 25 novembre 2002, una garanzia fideiussoria, fino a concorrenza di Euro 120.000,00, sottoscrivendo in seguito, il 4 ottobre 2004, una polizza fideiussoria per sconto cambiali assunte dalla VIMECAR, nuovamente fino a concorrenza di Euro 120.000,00;

– che avendo i predetti coniugi M.- B., con rogito del 26 luglio 2007, costituito il fondo patrimoniale suddetto, la Cassa Rurale e Artigiana di Roma – sul duplice presupposto di aver inviato in data 20 novembre 2007 una raccomandata, indirizzata sia alla debitrice principale che ai fideiussori, con cui revocava la linea di credito concessa a VIMECAR in ragione dell’anomalo utilizzo del rapporto di conto corrente, sia di vantare un credito verso tale società ed i predetti fideiussori, in forza di un provvedimento monitorio che ingiungeva alla prima il pagamento di Euro 125.925,00, nonchè ai secondi dell’importo di Euro 120.000,00, oggetto della prestata garanzia personale – esperiva, come premesso, azione revocatoria per vedere dichiarato inefficace nei propri confronti l’atto di costituzione, successivo al sorgere del suo credito, del ridetto fondo patrimoniale;

– che entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo, innanzitutto, l’inesistenza di qualsiasi pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attrice, in ragione della persistenza, nel patrimonio del M., di un cespite immobiliare, del valore commerciale di Euro 2.650.000,00, rimasto escluso dall’atto ex art. 167 c.c., l’esistenza del quale era ben nota all’attrice in revocatoria, che vi aveva iscritto ipoteca a seguito della concessione della provvisoria esecuzione proprio del decreto ingiuntivo summenzionato, sicchè alla data del 26 luglio 2007 la residua capienza del patrimonio del M. ammontava a Euro 3.117.346,88;

– che essi, inoltre, eccepivano pure l’assenza del presupposto dell’azione ex art. 2901 c.c. costituito dalla cd. “scientia damni”, sul rilievo che la costituzione del fondo patrimoniale era diretta al solo scopo di meglio tutelare la posizione dell’unico loro -figlio superstite, dopo l’incidente che lo aveva visto coinvolto poco tempo prima della costituzione del fondo e dopo la prematura scomparsa dell’altro;

– che, nondimeno, la domanda ex art. 2901 c.c. veniva accolta dal primo giudice, con decisione confermata da quello di appello, che respingeva il gravame dei convenuti soccombenti;

– che avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione il M., sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., “con specifico riguardo all’elemento del pregiudizio derivato dall’atto di disposizione”;

– che, in particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa – a fronte dell’eccezione relativa alla capienza del patrimonio residuo di esso M., in ragione della presenza, al momento del compimento del revocando atto dispositivo, di un cespite immobiliare del valore di Euro 2.650.000,00 – ha dato rilievo alla circostanza che, su tale immobile, risultavano “diverse iscrizioni ipotecarie antecedenti quelle di BCCR Scarl”, ovvero l’attrice in revocatoria, iscrizioni tutte avvenute, però, in data successiva all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, e quindi espressione di vicende patrimoniali non collegate all’atto di disposizione e, come tali, prive di rilevanza ai sensi dell’art. 2901 c.c. (è citata Cass. Sez. 1, sent. 8 marzo 1969, n. 755);

– che la società Banco di Credito Cooperativo di Roma ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto;

– che, in particolare, l’inammissibilità è ipotizzata sul rilievo che il ricorrente avrebbe omesso di indicare quale sia stata l’interpretazione data dal giudice alle disposizioni che si assumono violate e i motivi per cui non può essere accettata;

– che, in ogni caso, la sentenza sarebbe correttamente ed ampiamente motivata, in quanto la Corte capitolina ha espressamente rilevato, sotto il, profilo del pregiudizio, come gli stessi debitori, per loro stessa ammissione, fossero consapevoli, al momento dell’atto dispositivo, del pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni della banca creditrice;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 10 settembre 2020;

– che entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è improcedibile;

– che agli atti del presente giudizio non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il deposito della quale è invece prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, a pena d’improcedibilità del ricorso stesso;

– che trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01);

– che, d’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza – nota come cd. “prova di resistenza” – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità, evenienza da ritenere integrata allorchè la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacchè in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Serz. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01);

– che nel caso che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 27 giugno 2019 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 19 marzo 2019;

– che, d’altra parte, a precludere tale esito non può valere il rilievo che la controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacchè – al netto della constatazione che la B., cui pure è stato notificato il presente ricorso, è rimasta intimata – il vizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775-01);

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che, in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando M.M. a rifondere, alla società Banca di Credito Cooperativo di

Roma le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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