Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25453 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25453 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sentenza in forma
semplificata

sul ricorso proposto da:
AMATO MARGHERITA (MTAMGH50L47F839C), elettivamente domiciliata
presso lo studio legale dell’Avv. Giovanni Patrizi, in Roma, Via
Tirso, n. 90, rappresentata e difesa dallo stesso disgiuntamente
dall’Avv. Matteo Cavallini, per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

S3V)Q

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

- avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia, reso nel
procedimento n. 258/2010 V. G., depositato in data 30 giugno
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 aprile 2010 presso la Corte
d’appello di Milano, poi trasmesso per competenza territoriale a
Brescia, Margherita Amato ha chiesto il riconoscimento dell’equa
riparazione per la irragionevole durata di un processo
amministrativo introdotto con ricorso del 3 febbraio 1997 innanzi
al TAR di Milano, concluso con sentenza del 17 giugno 2009.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato improponibile la
domanda, in quanto, per effetto della disposizione contenuta nel
d.l. n. 133 del 2008, la domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in
cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2,
coma l, della legge n. 89 del 2001, non è stata presentata una
istanza ai sensi dell’art. 51 del r.d. n. 642 del 1907 (istanza di
prelievo), mentre, nel caso di specie, non risultava essere stata
proposta alcuna istanza.

2

Rosaria San Giorgio;

Per la cassazione di tale decreto la Amato ha proposto
ricorso sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE

semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o
falsa applicazione del principio di irretroattività della legge
sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice
civile con riferimento all’art. 54 del d.l.n. 112 del 2008,
convertito nella

legge

n. 133 del 2008, che, a seguito delle

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010,
stabilisce che la domanda di equa riparazione non è proponibile se
nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume
essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della
legge n. 89 del 2001, non è stata presentata l’istanza di prelievo
di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo
amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione. La Corte di merito avrebbe errato nell’applicazione
della citata norma, che non potrebbe trovare applicazione ove il
procedimento si sia instaurato prima della entrata in vigore della
richiamata disposizione.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un
processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1997), la

3

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione

mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile
la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata
del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008)
di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la

domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del
deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del
processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già
trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza
di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa
riparazione per l’irragionevole durata del processo con
riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass., sentt.
n. 5914 e n. 5915 del 2012).
Ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, solo nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre
2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la
proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo
anteriore alla presentazione medesima.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, consistente nella circostanza che nel corso del
giudizio innanzi al TAR, nel luglio del 1997, era stata depositata
l’istanza di prelievo, allegata al ricorso per equa riparazione.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione

4

suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della

degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., nullità della sentenza e del
procedimento. La Corte di merito, non prendendo in considerazione,
ai fini della decisione, il documento prodotto dalla ricorrente,
diretto a dimostrare la avvenuta presentazione della istanza di
prelievo, avrebbe violato le prescrizioni di cui alle norme

parti e non pronunciandosi sul thema decidendum proposto dalla
ricorrente.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la evidente
connessione, sono fondati.
La Corte di merito ha adottato la sua decisione prescindendo
del tutto dalla produzione documentale offerta dalla ricorrente,
fondando la propria statuizione proprio sulla mancata
presentazione della istanza di prelievo, che la ricorrente, con la
documentazione prodotta, intendeva smentire.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, il decreto
impugnato cassato e la causa deve essere rinviata ad altro
giudice, che viene individuato nella stessa Corte d’appello di
Brescia in diversa composizione, cui è demandato anche il,
regolamento delle spese del giudizio, che la deciderà facendo
applicazione dei principi di diritto enunciati e dei rilievi
svolti.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese dl presente giudizio, alla Corte

13
d’appello di

in diversa composizione.

5

citate, omettendo di decidere sulla base delle prove offerte dalle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, Sottosezione I, della Corte Suprema di Cassazione,

1’11 dicembre 012.

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