Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25452 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2135-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7779/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio in riassunzione per mancata comparizione delle parti, dopo la pronunzia di annullamento di questa Corte n. 15658/2014, in rapporto ad un diniego di rimborso IRPEF, relativo all’anno 2001.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, invoca falsa applicazione dell’art. 338 c.p.c., e violazione dell’art. 393 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63;

che la CTR avrebbe erroneamente affermato come, a seguito dell’estinzione del processo per mancata riassunzione, conseguirebbe l’irrevocabilità della sentenza di primo grado; che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è inammissibile;

che l’estinzione del processo tributario all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell’omessa riassunzione del giudizio, comportando la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituisce l’oggetto (Sez. 5, n. 32276 del 13/12/2018; Sez. 6-5, n. 9521 del 12/04/2017), rende inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (Sez. 6-5, n. 5223 del 21/02/2019); che, invero, l’affermazione circa la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale emersa in esito alla definizione della sentenza oggetto di impugnazione – come riportata dalla CTR – benchè del tutto erronea, costituisce un obiter dictum e pertanto appare del tutto priva di rilievo per il processo, di modo che manca l’interesse dell’Agenzia a censurarla;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che non si procede alla liquidazione delle spese, in mancanza della costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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