Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25451 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/10/2017), n. 25451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8656/2016 proposto da:
I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI
1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 137/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 27/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 1997, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente in quanto notificato all’Agenzia delle Entrate piuttosto che al Concessionario del servizio di riscossione, sebbene la cartella fosse stata impugnata in quanto “notificata oltre i termini di legge” e perchè ritenuta “nulla, non essendo stata preceduta da un avviso bonario”;
2. il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione”: 1) “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10”, stante la legittimazione passiva dell’Ufficio rispetto alla censura di decadenza dal potere impositivo per tardività della notifica della cartella; 2) “del D.L. n. 106 del 2005, ‘art. 1, comma 5 bis e ter, convertito nella L. n. 156 del 2005 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1”, per essersi il giudice d’appello pronunciato – nonostante la declaratoria di inammissibilità dell’appello – anche sulla eccezione di decadenza, rigettandola, sebbene la cartella fosse stata notificata solo in data 10/07/2007, in base a dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1997 (presentata nel 1998) e ruolo reso esecutivo il 30/12/2000;
3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte chiarito che, “nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo – spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario, con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite – nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario” (Cass. Sez. 5, n. 10528/17, n. 9762/14); in proposito è stato altresì precisato che, “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore” (Cass. Sez. 5, n. 1532/12; conf. Cass. Sez. 5, n. 4806/17 e n. 10528/17); si veda infine il precedente di Cass. Sez. 5, n. 420/15, che ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio sia con l’ente impositore che con il concessionario della riscossione in una fattispecie in cui “l’oggetto del giudizio, introdotto attraverso la impugnazione della cartella, era esteso anche al merito del rapporto tributario”;
5. la sentenza impugnata, che ha invece dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ritenuta priva di legittimazione passiva, va dunque cassata con rinvio, con effetti assorbenti anche sul secondo motivo di ricorso, dovendo considerarsi meri obiter dicta le ulteriori questioni di merito affrontate dal giudice a quo pur dopo aver egli stesso affermato che “l’accoglimento della pregiudiziale esime il Collegio dall’entrare nel merito della causa”.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017