Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25451 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.12/12/2016), n. 25451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25085-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COMUNIONE RESIDENCE TAORMINA LETOJANNI, (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48 presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato LORIS TOSI giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2687/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, emessa il
14/07/2014 e depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Comunione Residence Taormina Letoianni (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. staccata di Messina n. 2687/27/2014, depositata in data 22/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF, ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 1998, in relazione ad una attività imprenditoriale di natura alberghiera asseritamente svolta dalla contribuente, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto l’insussistenza di una soggettività passiva della contribuente, essendo i ricavi contestati imputabili alla Gen. Fin. Tur Srl, cui era stata affidata, con specifico contratto, dal Condominio la gestione dei servizi resi ai clienti del residence, con conseguente necessità di annullare anche l’atto impositivo.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., non avendo la CTR “fatto buon governo dei propri poteri di valutazione probatoria” della documentazione offerta dalle parti, in particolare del processo verbale di constatazione prodotto dall’ufficio (nel quale si dava atto del rinvenimento di documentazione extracontabile costituita da fogli denominati “estratto contoservizi”, riportanti la specifica delle somme incassate dall’associazione per l’affitto degli appartamenti ed i servizi extra forniti ai clienti).
2. La prima censura è infondata.
Richiamati i principi espressi da questa Corte in tema di motivazione del tutto carente, anche ove redatta per relationem (Cass. un. 9968/06, 16736/2007, 15483/08, 28113/2013), la sentenza gravata non può ritenersi nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, non risultando completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere le ragioni dell’appello dell’Ufficio. Invero, i giudici della C.T.R. non si sono limitati ad un mero richiamo alla motivazione espressa dai giudici di primo e secondo grado, in relazione sia all’avviso di accertamento per l’anno 1998 sia a quello emesso per lo stesso anno d’imposta (cui era collegato l’atto di irrogazione di sanzioni qui impugnato), avendo fatto specifico riferimento alla prova documentale offerta dalle parti (in punto di imputabilità dei ricavi accertati alla contribuente), sottoponendola a vaglio autonomo, così dimostrando l’esame e la valutazione anche dei motivi di appello sollevati dall’Ufficio.
3. Il secondo motivo e, del pari, infondato, risolvendosi in una doglianza circa la scelta degli elementi probatori cui la CTR ha conferito determinante rilievo. Questa Corte ha chiarito come siano riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune risultanze, documentali, rispetto ad altre, in base al duale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulalo dal primo giudice Cass. 13054/9014: Cass. 21412/2006).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016