Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25451 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20516-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO,

92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2493/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che D.S., quale titolare dell’omonima ditta di gestione parcheggio, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2493/18, del 18 dicembre 2018, resa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Messina, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Avis Budget Italia S.p.a.. (d’ora in poi, “Avis”) contro la sentenza n. 317/13, del 31 agosto 2013, del Giudice di pace di Messina – ha accolto l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso a carico della società Avis e in favore del D.;

– che dalla lettura degli atti del giudizio emerge che la pretesa creditoria, azionata in via monitoria dall’odierno ricorrente, concerneva il mancato pagamento della somma di Euro 27,70 che il D. – nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, concessionaria del servizio di gestione parcheggi a pagamento su aree comunali del Comune di Taormina – assumeva essergli dovuta dall’ingiunta, in relazione al mancato versamento del corrispettivo di una sosta effettuata dal tale R.K., nell’ambito di un contratto di noleggio concluso con la società Avis, proprietaria del veicolo;

– che, in particolare, il Tribunale di Messina – in veste di giudice di appello – accoglieva la proposta opposizione della società noleggiante, riconoscendone il difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa azionata dal D., sul presupposto della estraneità dell’Avis alla relazione contrattuale intercorsa tra la ditta concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ed il R., ritenuto l’unico legittimato passivo;

– che avverso la sentenza del Tribunale messinese ricorre per cassazione il D., sulla base – come detto – di due motivi;

– che il primo motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 84 C.d.S. e dell’art. 196C.d.S., comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, nonchè dell’art. 2054 c.c., comma 3, oltre che “insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione”;

– che si censura, in particolare, il passaggio della sentenza impugnata secondo cui, essendo quello di parcheggio “un contratto atipico che viene stipulato tra il conducente del veicolo e il gestore dell’area adibita a parcheggio”, esso “esplica in virtù dell’art. 1372 c.c. effetti soltanto nei confronti delle parti contraenti, rimanendo in tal modo il terzo (proprietario, se diverso dal conducente) estraneo al regolamento contrattuale e ai suoi effetti, salvo i casi previsti dalla legge”;

– che, secondo il ricorrente, la disciplina del contratto atipico di parcheggio deve essere raccordata, tuttavia, con norme ulteriori rispetto all’art. 1372 c.c., dalle quali si evincerebbe la sua natura “mista”;

– che, in particolare, il ricorrente richiama quell’indirizzo della giurisprudenza penale che riconosce sia la natura di certificato amministrativo allo scontino, rilasciato dai parchimetri delle aree comunali adibite a sosta per le autovetture, emesso dalla società concessionaria del servizio, sia la qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto gerente il servizio stesso;

– che, pertanto, essendo la natura giuridica del ticket non quella di un canone di locazione, ma di una vera e propria tassa (è citata Cass. Sez. 2, sent. 3 agosto 2016, n. 16258), i gestori privati dei parcheggi, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, possono “esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”;

– che sulla base di tali elementi – e del rilievo ulteriore che la gestione dei parcheggi su aree comunali è definita dalla giurisprudenza amministrativa come servizio di pubblico interesse – il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il rapporto contrattuale relativo al parcheggio dell’auto si instaura tra il gestore dell’area e il proprietario dell’auto;

– che il secondo motivo denuncia – sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre che violazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2054 c.c., comma 3 e all’art. 196 C.d.S., comma 1;

– che il ricorrente richiama il principio secondo cui il proprietario del veicolo rimane obbligato in solido, con il locatario e il conducente, al pagamento della sanzione per violazione del codice della strada, sicchè, nel caso di vetture date a noleggio, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario o il conducente (è citata Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988);

– che su tali, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2015, nn. 5496, 5497 e 5498) ha affermato – in altrettante controversie pendenti tra le stesse parti del presente giudizio – che “in tema di parcheggio in area di gestione privata (…) la responsabilità del proprietario del veicolo deriva dalla sussistenza di un rapporto contrattuale in quanto tale (tipico o atipico), a prescindere dalla sua qualificazione giuridica”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Avis, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile – per violazione del principio di autosufficienza (anche in relazione alla scelta del ricorrente di non produrre i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio), oltre che per il fatto di tendere ad un riesame del merito della controversia – o comunque rigettato;

– che, infatti, la decisione del Tribunale sarebbe del tutto corretta, in particolare laddove ha censurato la decisione del primo giudice per non aver considerato che l’opponente Avis “aveva fornito la prova del fatto che nella specie l’automezzo fosse stato parcheggiato da un soggetto diverso dal proprietario attraverso la produzione del contratto di noleggio”;

– che, d’altra parte, allorchè ricorra una prova siffatta, solo il conducente risulterebbe tenuto al pagamento del corrispettivo del parcheggio, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui gli elementi in virtù dei quali definire il Contratto di parcheggio sono costituiti dalla “intenzione dell’utente” e dalla “struttura del parcheggio” (Cass. Sez. Un., sent. 28 giugno 2011, n. 14319);

– che i precedenti citati dal ricorrente, a dispetto di quanto dallo stesso affermato, varrebbero a smentire, piuttosto che a confermare, la tesi dallo stesso sostenuta, statuendo che la responsabilità per il mancato pagamento del ticket resta a carico del proprietario/noleggiatore solo in assenza di prova dell’avvenuto noleggio;

– che in tal senso, del resto, si sarebbe pronunciata questa Corte (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 25 luglio 2018, n. 19713), proprio in relazione ad una controversia pendente tra le stesse parti del presente giudizio;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 10 settembre 2020;

– che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che esso, infatti, non soddisfa – nel suo complesso – il requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) non recando un’idonea esposizione dei fatti di causa, dato che: a) non individua fatti costitutivi e le ragioni della domanda (a ciò non bastando quanto indicato alla pagina 3 del ricorso); b) nulla è riferito sulle difese della convenuta in opposizione; c) non vengono adeguatamente riportate le ragioni della sentenza di primo grado ed il tenore dell’appello;

– che il ricorso, pur recando una specifica parte intitolata “IN FATTO”, e dunque dichiaratamente destinata all’illustrazione della “res litigiosa”, non riferisce altro se non l’avvenuto accoglimento, in appello, dell’opposizione a decreto ingiuntivo della Avis, senza neppure chiarire quale fosse la “causa petendi” dell’iniziativa assunta, in via monitoria, dall’odierno ricorrente;

– che, tanto premesso, è stato già affermato da questa Corte che il requisito costituito dalla esposizione sommaria dei fatti, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01);

– che la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01);

– che, stante tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 63426601; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19018, Rv. 645086-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 64892401);

– che resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso” (o, come nella specie, dalla memoria depositata dal ricorrente), “perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01);

– che, peraltro, la presente impugnazione risulterebbe, nel merito, “ictu oculi” infondata, alla stregua del precedente richiamato da Avis nel proprio controricorso;

– che questa Corte, difatti, chiamata a pronunciarsi su di un’impugnazione dal contenuto pressochè identico a quella oggi in esame, oltre che relativa ad una controversia pendente tra le stesse parti del presente giudizio (e concernente sempre il mancato pagamento del corrispettivo di un di parcheggio fruito da un veicolo a noleggio), ha affermato che, ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento, dirimente è proprio l’esistenza di prova, o meno, dell’avvenuto noleggio del veicolo;

– che si legge, difatti, in detto arresto (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 luglio 2018, n. 19713) che il D., anche in quel caso, ebbe a richiamare “alcune sentenze di questa Corte non pertinenti”, in quanto relative al caso – diverse sia da quello allora esaminato, che da quello presente – in cui non risultava noto chi avesse “in uso il veicolo”, mentre, allora come oggi, risultava pacifica la circostanza dell’avvenuto noleggio a terzo specificamente individuato;

– che, in altri termini, la responsabilità del proprietario del veicolo per il mancato pagamento del ticket può affermarsi solo in difetto di prova dell’avvenuto noleggio, giacchè – ove, invece, tale prova sia stata acquisita – la pretesa di pagamento non può farsi valere che contro quella che risulti essere l’effettiva parte del contratto di posteggio;

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando D.S. a rifondere, alla società Avis Budget Italia S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 350,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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