Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25451 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 25451 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
URBANELLI FRANCO (RBNFNC52C18E256V), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Rodi, n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Martino U.
Chiocci, che lo rappresenta e difende, sia unitamente che
disgiuntamente, dall’Avvocato Mario Monacelli, per procura
speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

- avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze, reso nel
procedimento n. 426/2010 V. G., depositato in data 25 marzo
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto raccoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2010 presso la Corte
d’appello di Firenze, Franco Urbanelli ha chiesto

il

riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di un procedimento promosso innanzi al Tribunale di Perugia, Sez.
Lavoro, nel settembre 1999, concluso in primo grado con sentenza
del 2005, quindi, in secondo grado, con sentenza depositata il 5
novembre 2009.
L’adita Corte d’appello ha accolto il ricorso, condannando il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’Urbanelli
della somma di euro 5000,00 con interessi legali, indicando in
anni cinque circa il periodo di irragionevole durata, e
liquidando, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 1000
per ogni anno di ritardo. Il giudice di merito ha compensato le
spese del giudizio tra le parti in considerazione della non
opposizione della parte resistente.

2

Rosaria San Giorgio;

Per la cassazione di tale decreto l’Urbanelli ha proposto
ricorso sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione

Con i due motivi di ricorso si deduce rispettivamente
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6,
paragrafo l, della CEDU, nonché degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.,
dell’art. 60 R.D.L. n. 1578 del 1933 e dell’art. 2, comma 2, del
d.l. n. 223 del 2006 conv. in legge n. 248 del 2006, e
contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Avrebbe errato la
Corte di merito nel compensare le spese sulla base della
considerazione che l’Amministrazione resistente non aveva
contestato la pretesa.
I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta
connessione che li avvince, sono fondati.
Come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra le tante,
Cass., Sez. l, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di equa
riparazione per violazione della ragionevole durata del processo,
proposti ai sensi della Legge n. 89 del 2001, non si sottraggono
in tema di spese processuali, alla disciplina dell’art. 91 cod.
proc. civ., e

segg.,

con la conseguente applicabilità del

principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in
presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione.

3

semplificata nella redazione della sentenza.

Nel caso di specie, la motivazione in base alla quale il
decreto impugnato ha integralmente compensato le spese non è nè
logicamente nè giuridicamente accettabile. Il decreto impugnato
valorizza la circostanza che il Ministero della Giustizia non si è
opposto alla domanda. Sotto questo profilo, occorre considerare

spontaneamente all’obbligo d’indennizzo su di essa gravante per
l’eccessiva durata del processo, cosicché, non avendolo essa fatto
ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata
del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce
di per sè valida ragione di compensazione delle spese.

Il

decreto impugnato deve essere pertanto cassato

limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non
occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può
provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art. 384 cod.
proc. civ., ponendo le spese del giudizio di merito e quelle del
giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza, a
carico della parte resistente, e liquidando le stesse come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in
relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della giustizia al rimborso, in favore del
ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida nella
misura di Euro 640 per diritti ed Euro 500 per onorari, ed Euro
142,50 per spese vive, oltre spese generali e accessori, nonché al

4

che in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere

pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro
393, di cui Euro 293 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – Sottosezione Prima, della Corte Suprema di

Cassazione, 1’1 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA