Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25451 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1770-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4157/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.S. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè della VI Dir. n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, giacchè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa;

che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d’impresa;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che la CTR parla espressamente del B. come “titolare di un reddito da lavoro dipendente”, mostrando di aver svolto all’uopo un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede;

che, pertanto, non è applicabile al caso di specie quella giurisprudenza secondo la quale, in tema d’IVA, il diritto comunitario osta all’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell’imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014 (Sez. 6-5, n. 16923 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 25278 del 16/12/2015);

che, per converso, deve nella fattispecie ribadirsi il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6-5, n. 4291 del 22/02/2018; Sez. 6-5, n. 9577 del 12/06/2012);

che il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 1.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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