Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25450 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25450

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22027/2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del commissario liquidatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 287, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;

– ricorrente –

contro

T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY, n. 28, presso lo studio dell’avvocato EMILIO

CAPOANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO ROMANO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 266/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, il consorzio impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a contributi richiesti a titolo di oneri consortili, lamentando il vizio di violazione di legge, relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e alle regole probatorie (art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la CTR applicato il principio dell’inversione dell’onere della prova derivante dalla esistenza di due documenti, quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del consorzio e la Delib. Giunta Regionale n. 309 del 1977 e Delib. Giunta Regionale n. 245 del 1976, relativa alla determinazione dell’entità dei contributi; con un secondo motivo, connesso al primo, ha denunciato la nullità della sentenza, per violazione delle regole sulle prove e sul giusto processo (art. 2697 c.c., art. 111 Cost.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè in presenza di un atto di perimetrazione regolarmente trascritto, ha negato l’idoneità a produrre l’inversione dell’onere della prova, in merito alla sussistenza della pretesa impositiva; inoltre, con il terzo motivo di censura, il medesimo consorzio ricorrente ha denunciato la violazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, in violazione di tale norma, non avrebbero tenuto conto che le spese di funzionamento del consorzio, in quanto spese con finalità istituzionali, prescindono dall’esistenza di un beneficio concreto per il fondo; infine, in via subordinata, ha denunciato la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per violazione delle stesse regole probatorie, relative al diritto di difesa e del giusto processo, già denunciate con i precedenti motivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata pronuncia sulla richiesta di CTU, unico mezzo possibile per provare il “beneficio”.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, meritano accoglimento.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. nn. 21176/14, 3603/17, 6707/15, 24070/14, 421/13, 9099/12).

Nella presente vicenda, al di là della intestazione formale della rubrica (che non è un requisito autonomo e imprescindibile, v. Cass. n. 25044/13), il consorzio ricorrente censura l’omesso esame dei deliberati amministrativi che oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 10, erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II., mentre la CTR ha ritenuto che si trattasse di atti amministrativi generali, astratti e generici, “senza che sia dato ricavare da essi, il necessario specifico incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo e il diretto rapporto causale di detto incremento con le opere di bonifica e con la loro manutenzione” (v. p. 6 della sentenza impugnata).

Anche il terzo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento del quarto, formulato in via gradata.

Infatti, questa Corte si è già pronunciata sulla debenza del pagamento del contributo consortile da parte del consorziato afferente alle spese di funzionamento del medesimo consorzio, in forma svincolata dalla sussistenza di uno specifico beneficio a favore del fondo (v. Cass. n. 3603/17, secondo cui: “la qualità di consorziato-contribuente sulla base di un piano di classifica non impugnato implicava che l’importo dedotto nell’avviso di pagamento era effettivamente dovuto dal consorziato, in quanto concernente una forma di contribuzione (relativa alle spese generali di conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, e non correlata all’esecuzione di specifiche opere di bonifica) espressamente svincolata ex lege dalla prova del beneficio fondiario”).

La sentenza va, pertanto, cassata e gli atti di causa vanno rinviati nuovamente alla Commissione regionale tributaria della Calabria, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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