Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25450 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25450 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRANCALEONI AMEDEO(BRNMDA40E08E256S), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Rodi, n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Martino U.
Chiocci, che lo rappresenta e difende, sia unitamente che
disgiuntamente, dall’Avvocato Mario Monacelli, per procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 12/11/2013

- avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze, reso nel
procedimento n. 649/010 V. G., depositato in data 30 marzo
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Firenze,
Amedeo Brancaleoni ha chiesto il riconoscimento dell’equa
riparazione per la irragionevole durata di un procedimento
promosso innanzi al Tribunale di Perugia, sez. Gubbio, il 18
aprile 2001, concluso con sentenza depositata il 29 giugno 2010.
L’adita Corte d’appello ha accolto il ricorso, condannando il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Brancaleoni
della somma di euro 4250,00 con interessi legali, indicando in
anni quattro la durata ragionevole del processo, tenuto conto
della complessità dello stesso, avendo l’attore cumulato plurime
domande necessitanti di una non agevole istruttoria, e, quindi, il
tempo eccedente pari ad anni cinque circa, e quantificando il
danno non patrimoniale in euro 750,00 per ognuno dei primi tre
anni di ritardo, in 1000,00 euro per gli anni successivi. Il
giudice di merito ha compensato le spese del giudizio tra le parti
in considerazione della non opposizione della parte resistente.

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Rosaria San Giorgio;

Per la cassazione di tale decreto il Brancaleoni ha proposto
ricorso sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso
il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6, paragrafo l, della CEDU,
nonché degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., dell’art. 60 R.D.L. n.
1578 del 1933 e dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006
conv. in legge n. 248 del 2006. Avrebbe errato la Corte di merito
nel compensare le spese sulla base della considerazione che
l’Amministrazione resistente non aveva contestato la pretesa.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra le tante,
Cass., Sez. 1, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di equa
riparazione per violazione della ragionevole durata del processo,
proposti ai sensi della Legge n. 89 del 2001, non si sottraggono
in tema di spese processuali, alla disciplina dell’art. 91 cod.
proc. civ., e segg., con la conseguente applicabilità del
principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in
presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione.
Nel caso di specie, la motivazione in base alla quale il
decreto impugnato ha integralmente compensato le spese non è nè
logicamente nè giuridicamente accettabile. Il decreto impugnato
valorizza la circostanza che il Ministero della Giustizia non si è

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semplificata nella redazione della sentenza.

opposto alla domanda. Sotto questo profilo, occorre considerare
che in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere
spontaneamente all’obbligo d’indennizzo su di essa gravante per
l’eccessiva durata del processo, cosicché, non avendolo essa fatto
ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata

di per sè valida ragione di compensazione delle spese.

Il

decreto impugnato deve essere pertanto cassato

limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non
occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può
provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art. 384 cod.
proc. civ., ponendo le spese del giudizio di merito e quelle del
giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza, a
carico della parte resistente, e liquidando le stesse come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in
relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della giustizia al rimborso, in favore del
ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida nella
misura di Euro 484 per diritti ed Euro 500 per onorari, ed Euro
123 per spese vive, oltre spese generali e accessori, nonché al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro
393, di cui Euro 293 per compensi, oltre accessori come per legge.

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del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile

Sottosezione Prima, della Corte Suprema di

Cassazione, 1’11 dicembre 2012.

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