Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2545 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 07/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15400/2017 R.G. proposto da:

U.F., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Defilippi;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 99/2017,

depositata il 27 gennaio 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2018

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da U.F. di condanna di M.M. al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle espressioni offensive usate dalla convenuta sia nella comparsa di costituzione nel giudizio che egli aveva introdotto davanti al giudice di pace al fine di ottenere la restituzione di somme, sia nelle denunce penali prodotte in copia dalla convenuta nel medesimo giudizio.

La Corte di merito ha infatti ritenuto che sussistesse un nesso funzionale tra quanto contenuto negli atti suddetti e l’oggetto del giudizio promosso davanti al giudice di pace, essendo quelle espressioni finalizzate e utili ad una compiuta difesa della convenuta.

“I fatti descritti in detti documenti e le espressioni usate – si osserva in sentenza – risultano invero per la loro specificità direttamente collegati all’oggetto della vertenza (prestito di somma di denaro di cui l’attore chiedeva la restituzione dalla convenuta) giacchè indicano il contesto delle relazioni di conoscenza/amicizia tra le parti ed il successivo deteriorarsi delle stesse onde corroborare la tesi difensiva della M. circa l’insussistenza del credito vantato dall’attore”.

Quanto poi alle denunce penali, ha affermato l’applicabilità nella specie della scriminante di cui all’art. 51 c.p., indipendentemente dall’esito assolutorio del procedimento penale, essendo rispettati nel caso di specie i limiti della verità putativa e della continenza nell’espressione.

Ha infatti rilevato che i fatti riferiti non erano palesemente inattendibili e, quanto alle espressioni usate, che queste si mantenevano nei limiti di una semplice esposizione dei fatti segnalati all’autorità giudiziaria.

2. Avverso tale decisione U.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’intimata non svolge difese nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c. e dell’art. 598 c.p..

Rileva di essere stato assolto, sia in primo e secondo grado, dalle accuse rivoltegli da M.M. e dal di lei padre F.; trascrive al riguardo ampi stralci delle due sentenze penali; osserva che, in tale contesto, la produzione delle due denunce-querele nel giudizio davanti al giudice di pace “costituisce a tutti gli effetti un fatto dannoso dell’onore e della reputazione”.

Sostiene che le denunce-querele eccedono in realtà le esigenze difensive della M., non essendo in alcun modo preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni di esso ricorrente, dal momento che l’oggetto del giudizio civile è del tutto estraneo alle accuse rivolte in sede penale.

2. Con il secondo motivo l’ U. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’appello ritenuto che di norma è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono usate le espressioni offensive ad accertare e liquidare il danno, salvo deroghe in particolari casi.

Sostiene che tra tali deroghe debba essere ricompreso anche il caso, come quello di specie, in cui l’importo richiesto a titolo di risarcimento rientri nella competenza per valore del tribunale.

Osserva inoltre che la citata norma processuale non preclude che il giudizio sul risarcimento del danno possa essere incardinato di fronte a giudice diverso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile la scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., nel ritenuto rispetto dei relativi limiti della verità putativa e della continenza formale.

Richiama in proposito le già menzionate sentenze assolutorie e segnala di aver sporto denuncia-querela per calunnia, archiviata dal Gip per la ritenuta prescrizione del reato, con decreto oggetto di ricorso pendente in cassazione.

4. Tutti i motivi sono inammissibili.

Con il primo e il terzo il ricorrente, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

5. E’ appena il caso di soggiungere, con particolare riferimento al primo motivo, che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte “nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all’onore, l’art. 89 c.p.c., ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore ed al decoro della controparte comporta l’obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa.

“Siffatto obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite” (Cass. 22/06/2009, n. 14552).

La valutazione della sussistenza di un qualche collegamento funzionale delle espressioni offensive con le esigenze della difesa e con lo scopo perseguito in giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile nel giudizio di legittimità, salva la censurabilità della relativa motivazione nei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno fatto buon governo di tale principio, negando la fondatezza della pretesa risarcitoria per ragioni del tutto coerenti con esso (quali l’essere le espressioni adoperate non estranee all’oggetto del contendere e alle esigenze difensive, ma anzi funzionali allo scopo perseguito con gli atti difensivi nei quali essa è contenuta).

Non emerge dunque il dedotto error iuris, nè sub specie di violazione di legge (essendo correttamente ricostruito in astratto il principio di diritto cui far riferimento), nè di erronea applicazione della legge (essendo coerentemente rapportato al detto principio il fatto quale ricostruito in sentenza).

Nè le considerazioni critiche svolte dal ricorrente sono in grado di condurre a diverse valutazioni su tale piano, appuntandosi esse piuttosto sulla valutazione, di merito, che ha condotto la Corte d’appello a ravvisare, nei termini detti, un collegamento funzionale tra l’espressione riferita e le esigenze della difesa: valutazione della quale si sollecita, inammissibilmente, una rivisitazione in questa sede.

6. Gli argomenti critici poi svolti con il terzo motivo sono evidentemente fuori segno, non avendo alcun rilievo, ai fini della valutazione circa la sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p. e il rispetto dei relativi limiti, la circostanza che il procedimento penale avviato dalle denunce-querela in tesi offensive sia stato definito con pronuncia assolutoria.

Giova in proposito rammentare che, per pacifico indirizzo, in tema di diffamazione asseritamente perpetrata attraverso note o esposti all’autorità, la tutela del pur preminente valore della dignità della persona deve essere affermata dopo un necessario bilanciamento con il valore irrinunciabile rivestito dal diritto di manifestazione del pensiero e di ricorrere all’autorità per la tutela di diritti o l’accertamento di fatti di ritenuta rilevanza penale, salvo naturalmente il caso in cui l’agente sia consapevole della infondatezza della denuncia e questa dunque integri il reato di calunnia.

A tal fine comunemente si afferma che, perchè sussista la scriminante dell’art. 51 c.p., occorre:

(a) che i fatti siano riferiti ad un’autorità, di cui si chiede l’intervento perchè ammesso dalla legge;

(b) che si tratti di fatti immorali o illeciti strettamente pertinenti alla situazione di fatto su cui si sollecita l’intervento dell’autorità stessa;

(c) che i fatti siano veri o ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà;

(d) che i fatti siano esposti con osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l’appagamento del diritto di critica e dissenso.

La irrilevanza penale (e quindi anche quale illecito civile fonte di danno) di un esposto o di una nota critica viene peraltro affermata in giurisprudenza persino quando questa contenga espressioni polemiche, ruvide e decise e ciò in ragione della diffusa coscienza della liceità di siffatte manifestazioni del pensiero, quand’anche fondate non su meri fatti oggettivi e inconfutabili ma su supposizioni e deduzioni ragionevoli, quando il loro scopo sia indirizzato ad argomentare la sussistenza di contegni manchevoli e dannosi, che si vuole far risaltare davanti ad un organo istituzionalmente competente al loro accertamento, indipendentemente peraltro dall’esito di quest’ultimo (cfr., con riferimento alla professione forense e ad un esposto contro un avvocato, ma con argomenti certamente trasponibili alla fattispecie: Cass. 18/10/2005, n. 20141; v. anche Cass. 20/06/2008, n. 16809; 15/01/2002, n. 370).

Tanto è stato correttamente rimarcato nella sentenza impugnata la quale ha anche evidenziato che i fatti riferibili, oltre che rispettosi del limite della continenza, non erano in sè palesemente inattendibili.

Rispetto a tale centrale rilievo, il ricorrente omette di formulare alcuna conferente e specifica censura, tale non potendosi considerare l’insistito riferimento all’esito assolutorio del procedimento posto che quest’ultimo, frutto della valutazione in contraddittorio degli elementi acquisiti da parte di un giudice terzo, non può riverberarsi sul diverso contesto cui aver riguardo, dato dalle conoscenze e valutazioni che era possibile e ragionevole attendersi al momento della denuncia.

7. Il secondo motivo si appalesa poi inammissibile, per difetto di interesse.

Le considerazioni svolte in sentenza con riferimento al giudice competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive non hanno poi condotto ad una pronuncia declinatoria della competenza, essendosi la Corte d’appello pronunciata nel merito.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo controparte svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA