Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2545 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2545 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 17235-2013 proposto da:
OSHIKOYA DARE SHKDRA79B22Z335J, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROPPO FRANCESCO giusta
procura in calce al ricorso;

CQAAAX,L’l3,›As0

.4.10(< 3 ) - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato avverso la sentenza n. 707/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 14/12/2012, depositata il 20/05/2013; Data pubblicazione: 05/02/2014 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA; è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale, ha respinto integralmente il ricorso del sig. Dare Oshikoya, cittadino nigeriano, avverso il diniego di protezione internazionale deliberato dalla competente commissione territoriale. Il sig. Oshikoya ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l'amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Al presente processo, iniziato in primo grado il 3 febbraio 2012 con il ricorso al Tribunale, si applicano infatti le disposizioni di cui al d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 (art. 36 d.lgs. cit.), che ha assoggettato le controversie in materia di protezione internazionale al rito sommario di cognizione (art. 19), abrogando (art. 34, comma 20, lett. c) il rito speciale di cui all'art. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e in particolare il comma 14 di quest'ultimo, che prevedeva la notifica del ricorso per cassazione a cura della cancelleria. La conseguenza è che, applicandosi al ricorso per cassazione, per effetto dell'abrogazione della disciplina speciale, la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile (nessuna particolarità del rito di cassazione essendo prevista per il caso che il processo di merito si sia svolto secondo il rito sommario), il ricorso stesso doveva essere notificato alla controparte a cura del ricorrente; ma a tanto quest'ultimo non ha provveduto. In mancanza di attività difensiva di controparte non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. Ric. 2013 n. 17235 sez. M1 - ud. 19-11-2013 -2- La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

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