Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25449 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, (ud. 06/04/2018, dep. 12/10/2018), n.25449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29889-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.C.S., AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

D.C.S., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE SOMALIA 28,

presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS con procura

notarile del Not. Dr.ssa M.A. in (OMISSIS) rep. n.

(OMISSIS) del (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La CTR della Campania, con sentenza n. 295/07/11, respingeva l’appello proposto da Equitalia Polis S.p.a. avverso la decisione n. 410/20/10 della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto da D.C.S. contro l’iscrizione ipotecaria seguita a due cartelle di pagamento, notificate la prima ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la seconda a mezzo posta. La CTR accertava che “dalla documentazione in atti non si rilevava che la notifica fosse avvenuta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente” e questo, in particolare, perchè “dalla relata di notifica non risultava che fosse stata accertata l’assenza del destinatario e la conseguente assenza di altre persone come stabilito dall’art. 139 c.p.c.” e perchè inoltre “non risultava, altresì, effettuata l’affissione dell’avviso alla porta di abitazione del destinatario, come stabilito dal richiamato art. 140 c.p.c.”. Il concessionario ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. D.C.S. si è costituita con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato per due motivi, illustrati con due memorie. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale proposte con controricorso dalla contribuente. Parte controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata. L’eccezione è infondata atteso che, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, per i giudizi che, come quello in esame, sono iniziati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 cit., deve ritenersi applicabile ancora il termine lungo annuale, essendo “irrilevante il momento della instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass. n. 3549 del 2016; Cass. n. 19943 del 2014).

1.2. E’, inoltre, infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla contribuente in ragione del fatto che la procura speciale sarebbe stata rilasciata il 24 novembre 2011 mentre il ricorso risulta successivamente proposto, in data 29 novembre 2011, dovendosi condividere il principio, espresso da questa Corte, secondo il quale ciò che rileva è che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notifica del ricorso, in quanto i requisiti tutti dell’impugnazione debbono essere presenti al momento della notifica della stessa, come avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 15338 del 2012; Cass. n. 929 del 2012).

1.3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, perchè nel ricorso ex adverso avrebbe dovuto anche integralmente trascriversi la parte narrativa dell’impugnata sentenza, è infondata atteso che, come noto, a soddisfare il principio basta che siano sinteticamente esposti i fatti anche processuali indispensabili alla completa comprensione della controversia (Cass. Sez. 2, n. 4311 del 2016; Cass. n. 22185 del 2015).

1.4. Priva di pregio anche la complessa eccezione di inammissibilità dedotta dalla contribuente, secondo cui con il ricorso principale il Concessionario avrebbe non solo sollecitato una “valutazione non in diritto ma in fatto”, ma altresì introdotto “domande nuove” vietate in questa sede di legittimità, atteso che decidere se si sia o meno sollecitata “una valutazione non in diritto ma di fatto” attiene eventualmente all’ammissibilità del motivo non del ricorso, dovendosi ritenere, altresì, che non costituisce domanda nuova la giuridica argomentazione secondo cui la cartella esattoriale correttamente notificata a mezzo posta avrebbe dovuto essere considerata da sola sufficiente a far ritenere legittima l’iscrizione ipotecaria (Cass. n. 4670 del 2012; Cass. n. 3558 del 2009).

2. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso principale, con cui si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Concessionario deduce che la CTR avrebbe errato nel ritenere che per la validità della notificazione della prima cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’agente notificatore fosse tenuto a dare atto delle formalità richieste dalla legge “con formule sacramentali” e che in realtà bastava, come nella concreta fattispecie avvenuto, che l’agente notificatore avesse dato semplicemente atto di avere genericamente “effettuato la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.”.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè non coglie l’esatta “ratio decidendi” della impugnata sentenza (Cass. n. 23946 del 2011; Cass. n. 15952 del 2007), che non è stata quella di ritenere la nullità della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c.perchè non erano presenti “formule sacramentali”, ma perchè il giudicante, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici giuridici, ha giudicato che la relata di notifica non dimostrava il compimento delle formalità ex lege richieste: un tale accertamento pertanto avrebbe imposto censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 1646 del 2014; Cass. n. 3164 del 2012).

3.Con il primo articolato motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che dai documenti prodotti nelle fasi del merito, la CTR avrebbe dovuto dedurre la regolarità della notifica della prima cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, comunque, la non contestata regolarità della notifica a mezzo posta della seconda cartella e, quindi, la regolarità della iscrizione ipotecaria.

3.1. Il motivo è fondato, anche sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, essendo stata trascritta la parte essenziale della relata di notifica della prima cartella, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., riguardante lo sbarramento della casella con la dicitura “depositandolo in Comune o affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario”, nella parte in cui la CTR ha omesso di spiegare quali sono state le ragioni per le quali abbia ritenuto indimostrata l’avvenuta esecuzione delle formalità del riscontro della temporanea irreperibilità presso l’abitazione e della formalità di affissione, nonostante ciò fosse stato attestato dall’agente notificatore con lo sbarramento dell’apposita casella. I giudici di appello, inoltre, affermano che nella specie non risulterebbe effettuata l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, come stabilito dall’art. 140 c.p.c.. Orbene, dagli esami del fascicolo d’ufficio, acquisito con ordinanza resa all’udienza del 4.10.2016, si rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 1.8.20106, ex art. 140 c.p.c., e la successiva raccomandata è stata ricevuta dal contribuente in data 4.6.2006, come da ricevuta di ritorno. A tale riguardo va precisato che anche nell’ipotesi in cui fosse riscontrata una nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., conseguente alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, la stessa è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito (Cass. n. 27479 del 2016; Cass. n. 19522 del 2016).

3.2. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui lamenta che la CTR non ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria in ragione della sola seconda cartella la cui regolare notifica non sarebbe stata oggetto di contestazione, tenuto conto che quello che propriamente si denuncia è la violazione di legge che consente l’iscrizione di ipoteca a seguito di iscrizione a ruolo consolidatasi per mancanza di impugnazione di una cartella di pagamento e che, pertanto, avrebbe dovuto censurarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. n. 1646 cit.).

4. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, con cui si censurano eccezioni in appello dichiarate assorbite deve ritenersi inammissibile, perchè le questioni sulle quali avrebbe dovuto pronunciarsi la CTR possono essere riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. n. 4130 del 2014; Cass. n. 23548 del 2012).

5. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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