Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25449 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1586-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5500/8/2017 della COMMISSIONE TRIBTUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di P.P.F. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente dichiarato nuove e, dunque, precluse in appello, le allegazioni dell’Agenzia in ordine alla non corrispondenza tra gli importi fatturati dall’associazione professionale e quelli addebitati all’appellante; che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è fondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015);

che, nella specie, la sentenza impugnata dapprima si riferisce genericamente all’improcedibilità di un’opposizione e poi, ancor più genericamente, afferma “Passando al merito e conformemente a quanto adduce l’appellante, trova pieno riscontro quanto dedotto dall’appellante in merito all’avvenuto pagamento del tributo da parte dell’Associazione Professionale P.P.”, dove non è specificato alcunchè con riguardo alle posizioni delle parti, nè riesce a ricavarsi la natura del carico tributario;

che in tal modo la CTR non si è conformata ai predetti principi; che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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