Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25448 del 12/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25049-2015 proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio
dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
CASA VIVA SRL, GEFIL SPA – GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2647/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 4/02/2015, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 2647/39/15, depositata il 18 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito, per brevità, Consorzio) in contradditorio anche di Ge. Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale – S.p.A, nei confronti della società Casa Viva S.r.l., per la riforma della pronuncia di primo grado della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso ingiunzione di pagamento per contributi consortili relativi agli anni dal 2006 al 2010, in relazione ad immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania. Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente e la società incaricata della riscossione non hanno svolto difese.
Con l’unico motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10″ in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
A sostegno della censura assume che la CTR erroneamente ha richiamato a sostegno della propria decisione un preteso nuovo orientamento di questa Corte di legittimità espresso dalla pronuncia n. 24066/2014, al quale, asserendo di uniformarvisi, ha fatto conseguire nella fattispecie l’affermazione della sussistenza dell’onere in capo al Consorzio della prova circa la diretta e specifica utilità fruita dall’immobile di proprietà della ricorrente in ragione dell’esecuzione delle opere di bonifica.
Va premesso che il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato dinanzi a questa Corte nei confronti delle intimate e, segnatamente, per quanto qui rileva, nei confronti della contribuente, alla quale il ricorso per cassazione è stato notificato presso il domicilio eletto nello studio del difensore costituito in primo grado, essendo viceversa rimasta contumace la società in appello. Ciò alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 20 luglio 2016, n. 14916), secondo cui “in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita in grado d’appello, oppure, costituitasi, non abbia al riguardo espresso alcuna indicazione”.
Il motivo addotto dal ricorrente Consorzio è manifestamente fondato. Premesso che non risulta neppure dalla decisione impugnata che la contribuente abbia contestato l’inclusione dell’immobile, in relazione al quale sono stati richiesti i contributi consortili per gli anni di riferimento, nel perimetro di contribuenza, la pronuncia della CTR risulta avere fatto erronea applicazione della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, nel cui solco si iscrive anche la pronuncia della sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24066.
Quest’ultima, invero, pur in relazione a fattispecie nella quale, ribadendo che il beneficio deve pur sempre tradursi in un incremento di valore del fondo, non potendo consistere nel miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria, ha, nella parte motiva, così testualmente affermato: “deve essere ancora una volta precisato che l’ente consortile è esonerato dalla dimostrazione caso per caso della esistenza del beneficio fondiario, conseguito o conseguibile in connessione con le opere di bonifica, solo allorchè (a) sia dotato di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, contro il quale (b) non siano state mosse specifiche contestazioni da parte del consorziato”.
Ne consegue che erroneamente la decisione impugnata ha, addossando al Consorzio il relativo onere probatorio, escluso nella fattispecie la sussistenza della presunzione di vantaggi diretti e specifici all’immobile che deriva, come più volte affermato da questa Corte in materia, (tra le molte, più di recente, Cass. civ. se. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 17558; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), dalla ricomprensione dello stesso nel perimetro di contribuenza nel quadro della relativa valutazione del piano di classifica e conseguente riparto, in assenza di specifica contestazione della legittimità del piano di classifica da parte della contribuente neppure in via incidentale dinanzi al giudice tributario.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra richiamato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016