Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25448 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25448 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CACCIATORE GIOVANNI ALESSANDRO (CCCGNN78E29D960J), rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
0J-o “.„, ItOtts, e,
MAriv42-144.tArn_.- up be„)
M2,2
Giuseppe Cammalleri(del Foro di Gela, Via Marconi n. 23;
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63/44edlC4st
ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania, reso nel
procedimento n. 18/2011 R.G.A.C.C., depositato in data 12 aprile
2011.

Data pubblicazione: 12/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Maurizio Velardi, il quale ha chiesto l’accoglimento del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 1’11 gennaio 2011, Giovanni Alessandro
Cacciatore ha chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione per
il danno non patrimoniale subito per effetto della irragionevole
durata di un procedimento civile dallo stesso promosso innanzi al
giudice di pace di Gela con atto di citazione notificato in data 8
giugno 2004, e sospeso con ordinanza del 19 ottobre 2007 per
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione
alla deposizione resa da un teste all’udienza del 4 dicembre 2006
di cui i convenuti avevano denunciato la falsità.
L’adita Corte d’appello di Catania, con decreto depositato il
12 aprile 2011, premesso che, a seguito della sospensione del
processo presupposto, non poteva prendersi in considerazione la
durata ordinariamente ritenuta ragionevole del giudizio di primo
grado, occorrendo invece apprezzare la complessità dell’intera
vicenda processuale a seguito della instaurazione del processo
penale, rilevò che, nella specie, la ragionevole durata del
processo presupposto andava aumentata in ragione del tempo
necessario alla Procura della Repubblica per la valutazione della
sussistenza del reato ipotizzato, e che, tenuto conto che il

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ricorso.

giudizio innanzi al giudice di pace di Gela era stato instaurato
con prima udienza il 20 settembre 2006 e che permaneva tuttora la
sospensione delibata il 19 ottobre 2007, non risultava
irragionevole il tempo trascorso sono alla data di proposizione
del ricorso.

ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati anche da
successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con i primi tre motivi di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 nonché
illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Si lamenta l’automatismo sostanzialmente stabilito dalla Corte
territoriale tra la ritenuta sussistenza di una pregiudiziale
penale e la affermata complessità del caso, che avrebbe indotto
la Corte di merito a derogare agli ordinari criteri di ragionevole
durata del processo, senza offrire alcuna dimostrazione concreta

Per la cassazione di tale decreto il Cacciatore ha proposto

di tale complessità e senza considerare gli ingiustificati rinvii
delle udienze né il ritardo con il quale la cancelleria del
giudice di pace aveva trasmesso l’ordinanza di sospensione alla
Procura della Repubblica. Avrebbe, inoltre, errato la Corte di
merito nel prendere in esame, quale data della prima udienza,
quella del 20 settembre 2006 anziché quella effettiva del 20
settembre 2004, per effetto di tale errore valutando in modo

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inesatto la durata complessiva del processo presupposto prima
della disposta sospensione.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta
connessione che li avvince, meritano accoglimento nei termini di
seguito precisati.

denuncia di falsa testimonianza non obbliga il giudice civile a
disattendere la deposizione del testimone denunciato, occorrendo a
tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo
la sussistenza del reato (v. Cass., sent. n. 15572 del 2000, ord.
n. 29854 del 2011).
Ne consegue, per ciò che attiene al caso di specie, che, non
configurandosi una ipotesi di sospensione necessaria del processo
civile, non era attestata inequivocabilmente la esistenza di una
particolare complessità del caso tale da giustificare di per sé la
deroga agli ordinari criteri di ragionevole durata del processo.
La Corte di merito avrebbe dovuto, pertanto, individuare le
ragioni di tale asserita complessità.
Essa ha, inoltre, errato nel computo della durata del processo
presupposto sino alla sospensione, prendendo in esame, quale data
di decorrenza della stessa, quella della prima udienza, che ha
individuato nel 20 settembre 2006, anziché quella dell’atto
introduttivo del giudizio, risalente all’8 giugno 2004.
Né, infine, la Corte di merito ha dedicato alcuna attenzione al fine di apprezzarne le cause, sempre agli effetti della
valutazione della ragionevolezza della durata del processo – alla

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Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la

circostanza, dedotta dal ricorrente, dei diciotto mesi trascorsi
tra la data di emissione della ordinanza di sospensione dello
stesso(19 ottobre 2007) e la trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica (20 aprile 2009).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e il decreto

fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.
384, comma secondo, cod. proc. civ., alla stregua del criterio
quantitativo ordinariamente seguito da questa Corte, liquidando,
cioè, l’importo di euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni di
durata irragionevole del processo presupposto, e di euro 1000,00
per ognuno degli anni successivi. E poiché, per quanto dianzi
chiarito, nella specie la durata eccedente quella ragionevole di
tre anni deve apprezzarsi in anni tre e mesi sette, computando il
periodo complessivo di durata in anni sei e mesi sette, decorrenti
dall’8 giugno 2004, data dell’atto introduttivo del processo, alla
data della presentazione del ricorso 11 gennaio 2011), la somma da
liquidare risulta pari a 2833,10, oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo. In applicazione del principio della
soccombenza, la spese del giudizio vanno poste a carico del
Ministero della Giustizia e distratte in favore dell’Avvocato
Giuseppe Cammalleri, che ha dichiarato di essere antistatario.
Parimenti,vanno poste a carico del Ministero le spese del presente
giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da distrarre in
favore dello stesso Avvocato Cammalleri, dichiaratosene
antistatario.

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impugnato cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2833,10,
oltre agli interessi legali dalla domanda al salo; condanna il

spese del giudizio di merito, distratte in favore dell’Avvocato
Giuseppe Cammalleri, che liquida in euro 875,00, di cui 100,00 per
spese, 400,00 per onorari e 375,00 per diritti e in complessivi
Euro 585,00 per il giudizio di cassazione, di cui euro 385,00 per
compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dello
stesso Avvocato Cammalleri,dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, Sottosezione Prima, della Corte Suprema di

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Cassazione, in c ata 17 ottobre 2012.

Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle

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