Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25448 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5897-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GREEN TOURISM ABRUZZO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCO SANVITALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 817/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il
26/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Green Tourism Abruzzo s.r.l. contro un avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 2012.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;
che la CTR avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’accesso condotto dall’Ufficio si era concluso con la redazione del verbale in data 24 febbraio 2015;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che la CTR ha testualmente affermato, in esito al complessivo esame della vicenda anche con riferimento al punto controverso: “Passando al merito, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto asserito dall’Ufficio resistente, è tuttora vigente l’obbligo di redigere processo verbale delle violazioni accertate (cfr. della L. n. 4 del 1929, art. 24), sicchè nel caso di specie risulta illegittimo l’avviso di ricevimento atteso che non è stato redatto il processo verbale di contestazione della violazione dell’art. 24 cit., e quindi non è stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni di cui allo statuto del contribuente, art. 12, comma 7”;
che, in tal modo, la CTR ha negato una circostanza, che pure l’Ufficio aveva assunto come avvenuta e che, in effetti, è riscontrabile attraverso le allegazioni delle parti;
che, infatti, il processo verbale di accertamento fu redatto il 24 febbraio 2015, di modo che, al momento della notifica dell’accertamento, risultava già trascorso il termine di giorni sessanta, previsto dall’art. 12 citato;
che, in definitiva, la CTR ha male applicato l’art. 12 in questione, poichè ha ritenuto di accogliere il ricorso introduttivo, sulla scorta della carenza del verbale di accertamento, che era stato invece regolarmente predisposto; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019