Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25447 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, (ud. 21/02/2018, dep. 12/10/2018), n.25447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10234/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura;

– ricorrente –

contro

AUTO IMMAGINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo

Vianello e dall’Avv. Roberto Masiani, con domicilio eletto in Roma

piazza Adriana, n. 5 presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n.25/24/11 depositata il 3/3/2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/2/2018 dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e accolto l’appello incidentale proposto da AUTO IMMAGINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in seguito, la contribuente) e, per l’effetto, veniva confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (in seguito, CTP) n. 3/07/2008, avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento, con cui veniva recuperato a tassazione imponibile IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno di imposta 2003, per operazioni soggettivamente inesistenti e partecipazione della contribuente ad una frode carosello;

– In particolare, un processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 2005 concludeva una verifica fiscale presso la contribuente, con cui veniva accertato l’acquisto sulla carta di auto nuove da società italiane, mere cartiere, che a loro volta importavano le vetture da soggetti intracomunitari; le cartiere emettevano così fatture in favore della contribuente per operazioni soggettivamente inesistenti, consentendole il riconoscimento di un ingente credito IVA mai recuperato dall’erario e la commercializzazione dei veicoli a prezzi inferiori a quelli di mercato; la contribuente impugnava con distinti ricorsi l’avviso di accertamento scaturito dal p.v.c. e la cartella che ne derivava; la CTP, previa riunione, assorbite le eccezioni preliminari, accoglieva i ricorsi nel merito, ritenendo assente la prova dei fatti contestati dall’amministrazione alla contribuente; l’ufficio proponeva appello, e la contribuente replicava proponendo appello incidentale condizionato con il quale riproponeva le eccezioni preliminari non scrutinate; la CTR rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale per violazione dell’art. 7 Statuto contribuente.

– Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia affidato a due motivi, cui replica contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo di ricorso si censura, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio, per aver la CTR affermato che nel processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 4.11.2005 non sarebbe riportato il contenuto dei verbali ivi richiamati, senza chiarire quale fosse il contenuto minimo essenziale dell’atto che doveva essere portato a conoscenza del verificato, ai fini della L. n. 212 del 2000, art. 7, per consentire una completa difesa in relazione agli elementi presuntivi emersi sulle operazioni contestate;

– il motivo è fondato. La CTR ha ritenuto di condividere i rilievi contenuti nella memoria di costituzione della contribuente in appello e le sue controdeduzioni, in cui si duole della presenza di altri p.v.c., conseguenti a verifiche condotte presso le cedenti autovetture alla contribuente, che l’Amministrazione ritiene caritere, nella specie “Car 2003, Import Auto C.B. e Ideal Auto di P.H.” redatti nell’ambito di più ampie verifiche condotte presso tali soggetti giuridici;

– Orbene, questa Corte rammenta che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti. Non è necessario che tali atti siano integralmente riprodotti, essendo sufficiente che sia riprodotto il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti, oggetto, contenuto e destinatari, dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906);

– In particolare, in caso di indagini per frodi carosello e operazioni inesistenti, sono sempre plurime le società coinvolte, come minimo tre ai fini del caso più semplice di triangolazione, e le distinte posizioni dei contribuenti in tali casi non rendono sempre necessario che tutti gli atti riguardanti tutte le società della filiera vengano comunicati al singolo partecipante oggetto di accertamento;

– Va poi anche considerato che la CTR non ha adeguatamente precisato di quali parti degli atti di cui la contribuente non ha avuto la copia integrale avrebbe avuto necessità per integrale la motivazione dell’atto impositivo emesso ai fini di una completa difesa, ossia non ha evidenziato alcun concreto pregiudizio per l’attività difensiva, svolgendo la sua succinta motivazione su di un piano meramente formale;

– A tali conclusioni si deve giungere anche a seguito della lettura degli ampi stralci di motivazione per relationem al p.v.c. riportati in ricorso a corredo del motivo ai fini dell’autosufficienza, in cui vengono descritte con grande precisione le posizioni delle società cedenti; in conclusione, la motivazione della CTR è insufficiente, ponendosi eccentricamente rispetto alla giurisprudenza di questa Corte per i profili sopra evidenziati, e merita di essere rimeditata;

– L’accoglimento del primo motivo, motivazionale, determina l’assorbimento del secondo, con il quale la doglianza elevata in riferimento all’art. 7 dello Statuto del contribuente, viene censurata ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale violazione di legge; la sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame nei numerosi profili rimasti assorbiti, oltre che per la determinazione delle spese.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Veneto, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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