Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25447 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.D., rappr. e dif. dall’avv. Giacomo Cainarca, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Valentina Valeri, viale Regina Margherita

n. 239, come da procura spillata in calce all’atto;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

FERRO Massimo alla camera di consiglio del 21.10.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.D. impugna il decreto Trib. Milano 13.3.2019, n. 2598/2019, in R.G. 9774/2018 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso il diniego di tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue tre forme e da tale organo disattesa con atto del 11.1.2018;

2. il tribunale, dopo aver proceduto a sentire il richiedente, ha ritenuto: a) plausibile il narrato esposto nelle dichiarazioni relative all’allontanamento dal Gambia, dovuto ai contrasti insorti con lo zio paterno dopo la morte del padre e aggravati dopo quella della madre, ma non tali da integrare i presupposti della persecuzione, nè il danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b); b) dalle stesse dichiarazioni, facevano invero difetto sia i motivi di cui all’art. 8 cit. D.Lgs., sia particolari elementi di gravità nelle condotte aggressive riferite, sia circostanze di vulnerabilità, trattandosi piuttosto di una vicenda di dissidio parentale ed economico; c) insussistente un conflitto armato generalizzato in Gambia, secondo le fonti consultate e ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, lett. c); d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, per omessa allegazione e prova di violazione di diritti umani fondamentali nel Paese d’origine, ove il richiedente conserva un radicamento familiare e di sufficiente grado di stabile integrazione in Italia; e) infondata anche una autonoma domanda di asilo ex art. 10 Cost., trattandosi di misura ricompresa nel trattato sistema di triplice protezione;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, ,art. 5 anche come vizio di motivazione, avendo il tribunale trascurato che si tratta di norma che conserva autonomia nel sistema delle fonti della protezione internazionale, almeno per quella cd. umanitaria, da riconoscere in ragione della vulnerabilità in cui è occorso il richiedente, in rapporto alla salute e al diritto all’alimentazione;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto in punto di protezione sussidiaria, mal motivata per ogni aspetto considerato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

3. va esaminata con priorità la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio, che non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sull’ammissibilità del ricorso; invero la stessa, apposta su foglio separato, omette ogni riferimento al provvedimento impugnato, nemmeno identificato negli estremi di registro relativi al procedimento avanti al tribunale e, decisivamente, alla data di decisione che ne è seguita, conferendo invece all’avvocato Giacomo Inarca la delega alla difesa avanti ad una affatto diversa decisione;

4. il “mandato” appare infatti essere stato inequivocamente conferito per rappresentare e difendere avanti alla Cassazione ma nel “giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 5283/2018, RGN. R 5359/18, pubblicata il 29.11.2018”, con riguardo dunque ad elementi nessuno dei quali si riferisce al decreto Trib. Milano 13.3.2019, n. 2598;

5. ne consegue che non solo non si evince il conferimento della procura speciale prevista precipuamente per il giudizio di cassazione dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (facendo difetto una qualunque chiara formula certificatoria della sua posteriorità alla comunicazione del decreto, Cass. 15211/2020, 2342/2020, 1043/2020), ma il tenore letterale evidenza l’occasionalità del riferimento al giudizio di legittimità, all’interno di una formula indicativa di tutt’altro giudizio (Cass. 15212/2020, 14538/2020, 11156/2020);

6. trova, quindi, applicazione il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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