Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25447 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1526-2018 proposto da:

SOCIETA’ ENDOGYN SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II n. 18 SC A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CONVERTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1913/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. Endogyn Service propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, per gli anni 2007-2008;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: sarebbe mancata una presunzione grave, precisa e concordante, idonea a trasferire sul contribuente l’onere di giustificare l’operazione effettuata, relativa all’acquisto di un natante in rapporto all’attività svolta dalla società;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che la CTR ha citato, quali elementi presuntivi, “la non trasparente operazione di leasing”, “la mancanza di qualsivoglia iniziativa collegata alla promozione del nuovo ramo dell’attività sociale collegata all’utilizzo imprenditoriale dell’imbarcazione” “la sostanziale insussistenza di ricavi per tale ramo di attività sociale”, argomentando ampiamente su ciascuno degli elementi suddetti;

che la ricorrente non ha contestato il contenuto dei predetti argomenti, ma ha affermato che la somma degli stessi non avrebbe integrato una presunzione grave, precisa e concordante, senza peraltro offrire indizi contrari a quelli evidenziati dall’Ufficio;

che, in tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, esprime la riferibilità dei medesimi all’attività d’impresa ed implica, al contempo, quella di congruità, sicchè deve escludersi la deducibilità dei costi sproporzionati, incongrui o eccessivi, in quanto l’antieconomicità degli stessi è indice della mancanza di inerenza, risultando i medesimi contrari alle regole di corretta gestione dell’impresa (Sez. 5, n. 14579 del 06/06/2018);

che, d’altronde, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973, e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente. Inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (Sez. 5, n. 18904 del 17/07/2018; Sez. 6-5, n. 14858 del 07/06/2018);

che la CTR si è attenuta ai predetti principi;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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