Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25446 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20676/2016 proposto da:

MAXENA S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all’avvocato

CLAUDIA LAZZERI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 707/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l’ente impositore non ha spiegato difese scritte, la parte ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a contributi richiesti a titolo di oneri consortili, lamentando, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erronea rappresentazione del contenuto della cartella di pagamento, in quanto, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto che la stessa contenesse l’indicazione del quadro normativo di riferimento, sebbene non contenesse i riferimenti al perimetro di contribuenza e al piano di classifica, ma attraverso l’indicazione degli immobili sottoposti a contribuzione era agevole per il contribuente verificare i presupposti impositivi; con un secondo motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto motivata la cartella di pagamento impugnata pur avendo riconosciuto la mancanza di qualsiasi riferimento al perimetro di contribuenza e al piano di classifica; infine, con un terzo motivo, la società contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero predicato che la non debenza del tributo potrebbe essere messa in discussione solo con l’impugnazione del perimetro ci contribuenza e/o del piano di classifica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

I primi due motivi di censura, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi sono infondati.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. nn. 21176/14, 3603/17, 6707/15, 24070/14, 421/13, 9099/12).

Nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata si compendia, sostanzialmente, nel seguente inciso: “Invero, sebbene la cartella notificata non contenga i riferimenti al perimetro di contribuenza e al piano di classifica, essa nondimeno contiene l’indicazione del quadro normativo di riferimento (le leggi regionali del Lazio 4/1984, 50/1994, e 53/1998) e gli estremi catastali degli immobili, sicchè la individuazione degli immobili consente comunque, agevolmente al contribuente di verificare i presupposti impositivi e di valutarne la correttezza. D’altro canto, la ricorrente non ha contestato la sua inclusione nel suddetto perimetro di contribuenza, nè tantomeno ha fatto questione sui criteri di determinazione dell’entità del contributo consorziale secondo il piano di classifica”.

Dall’esame della cartella impugnata, riportata in parte qua ed allegata dal ricorrente, ai fini dell’autosufficienza, alla p. 8 risulta l’indicazione della normativa regionale di riferimento, che la parte ricorrente non ha contestato, nè ha contestato, neppure in questa sede, l’inclusione degli immobili di sua proprietà (e ben indicati in cartella) nel perimetro di contribuenza, nè ha contestato i criteri di determinazione dell’entità del contributo consorziale secondo il piano di classifica. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, che si pone al di sopra del “minimo costituzionale”, non merita le censure sostanzialmente motivazionali, di cui all’art. 115 c.p.c. e di cui della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Neppure il terzo motivo di censura merita accoglimento, per la decisiva ragione che il ricorrente invoca la violazione di cui alle norme indicate in rubrica, senza tuttavia aver censurato, in nessuna parte del suo ricorso, l’accertamento di fatto della CTR laddove ha chiaramente affermato che sussiste il “perimetro di contribuenza” all’interno del quale erano ubicati i terreni della società ricorrente, con ciò sussistendo la presunzione del beneficio, che la medesima ricorrente non è stato in grado di sovvertire. La mancata predisposizione di difese scritte da parte del Consorzio controricorrente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA