Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25446 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.S., nella qualità di liquidatore e socio della

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dall’avv. Paolo Piva

(OMISSIS) e dall’avv. Antonio Andreoli antonioandreoli.pec.it,

elett. dom. presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del cur.

fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 14.12.2016, n.

2286/2016, rep. 2237/2016, in R.G. 2074/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

FERRO Massimo alla camera di consiglio del 21.10.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. F.S., nella duplice veste di liquidatore e altresì socio della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, impugna la sentenza App. Bologna 14.12.2016, n. 2286/2016, rep. 2237/2016, in R.G. 2074/2016 che ha rigettato il suo reclamo interposto L.Fall., ex art. 18, avverso la sentenza Trib. Parma 21.7.2016 dichiarativa del fallimento della società rappresentata, resa su istanza del creditore HS Marine s.r.l.;

2. la corte, premesso che la società fallita non si era costituita avanti al tribunale, ha ritenuto: a) non accoglibile il motivo di reclamo in punto di irregolarità del contraddittorio, quanto alla notifica dell’istanza e del decreto di fissazione dell’audizione avvenuta mediante deposito alla casa comunale, e senza necessità di notifica anche al liquidatore, avendo l’ufficiale giudiziario, investito dell’adempimento dal creditore dopo l’insuccesso della notifica via PEC ad opera della cancelleria, attestato in un primo tempo di non aver “nulla… rinvenuto” alla sede, dopo le “ricerche effettuate”, così provvedendo al deposito dell’atto L.Fall., ex art. 15, con identica e finale ripetizione del procedimento in occasione del disposto rinnovo, dando atto, per questa seconda volta, della impossibilità di “effettuare la notifica presso la sede del debitore”, secondo un’irreperibilità conclamata – in sentenza anche nella pregressa sede monitoria esperita pochi mesi prima dallo stesso istante; b) non invalida la notifica anche sotto il profilo del prospettato vizio della “busta” predisposta dal citato ufficiale giudiziario in sede di deposito ove non recava, accanto alla ragione sociale della debitrice, anche la persona del liquidatore, trattandosi di requisito imposto, semmai e ai sensi dell’art. 145 c.p.c., per l’atto e non per il plico esterno; c) insussistente la violazione della L.Fall., art. 5, poichè la pretesa desistenza del creditore istante era successiva alla sentenza di fallimento, apprezzabile comunque (benchè giudiziariamente contestato) il debito erariale per oltre 970 mila Euro, inidoneo l’attivo a pareggiare i debiti, secondo lo stato patrimoniale al 31.12.2014;

3. il ricorso è su tre motivi, il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo deduce la nullità della sentenza, con riguardo alla L.Fall., art. 15 e artt. 137,139,140,156 e 160 c.p.c., avendo erroneamente la corte trascurato che la relata della ultima notifica non indicava le ragioni della mancata consegna presso la sede alla società e per essa a mani del liquidatore, integrando una interpretazione cumulativa ma inammissibile del contenuto di precedente notifica negativa alla sede, mentre l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto effettuare la notifica a mani proprie ai sensi degli artt. successivi all’art. 137 c.p.c.;

2. il secondo motivo invoca la violazione degli artt. 137,139,140,145,156 e 160 c.p.c., in relazione alla L.Fall., art. 15, laddove la corte ha considerato sufficiente che nella busta, contenente l’atto (cioè l’istanza di fallimento con il decreto di convocazione camerale), comparisse la sola ragione sociale della s.r.l. e non anche la persona del suo liquidatore;

3. Il terzo motivo deduce, anche con riguardo al vizio di motivazione, la erroneità della sentenza per violazione della L.Fall., art. 5, contestandosi il difetto di una pregressa iniziativa d’intimazione al pagamento da parte dell’istante, la provvisorietà del debito fiscale e la capienza dei bilanci;

4. il primo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili; esso, in primo luogo, non investe la Corte in termini specifici del presunto vizio della notifica originaria, omettendo infatti di riportare in modo puntuale il contenuto testuale delle relate dell’ufficiale giudiziario invero assunte, nel loro insieme ed in relazione logica e cronologica, a fattispecie idonea ad integrare la validità dell’adempimento della notifica di persona alla società presso la sede;

5. inoltre, appare contraddittorio assumere da un canto l’imperfezione della notifica siccome effettuata presso la sede della società e poi esigere che la stessa, secondo la norma della L.Fall., art. 15, implicherebbe la notifica a mani proprie del liquidatore, senza peraltro indicare argomentazioni giuridiche alternative rispetto a quelle adottate dalla corte ovvero confutare quelle impiegate; sul punto, la disposizione fallimentare è pacificamente speciale e semplificata, anche laddove – prescrivendo il passaggio dalla notifica officiosa a mezzo PEC a quella d’iniziativa della parte istante, in caso d’insuccesso della prima – esplicita un richiamo selettivo non tanto all’art. 145 c.p.c. (Cass. 5311/2020, 19688/2017), come genericamente postulato in ricorso, bensì al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, e limitandosi ad esigere il solo adempimento “di persona” e “presso la sede risultante dal registro delle imprese”; il destinatario dell’atto è dunque la società e non il suo liquidatore, che pure ed ovviamente conserva la legittimazione a contraddire, nella veste, l’istanza stessa, in virtù dei poteri di rappresentanza dell’ente;

6. quanto alla “impossibilità di effettuare la notifica” presso la sede sociale (oggetto della seconda e finale relata), si tratta di un accertamento di fatto cui la corte ha attribuito il significato, per nulla equivoco, di tentativo non andato a buon fine di notifica di persona presso la sede della società stessa; la sentenza ha così considerato l’attività dell’ufficiale giudiziario al culmine di una progressiva ed unica ricerca con esito negativo, posto che infatti già vi era stato un primo accesso senza rinvenimento in loco di elementi riferibili alla società (“nulla si è rinvenuto”), in occasione della (prima) notifica il cui rinnovo era stato invero disposto non per imperfezione in sè, bensì per difetto del termine dilatorio tra il suo compimento e il decorso del termine minimo a difesa impartito dal tribunale a favore del debitore; in tal senso, correttamente la corte ha valorizzato sia l’intervallo temporale ravvicinato tra i due adempimenti, sia la ragione del rinnovo, indicando anche una circostanza esterna a conferma che la società era effettivamente irreperibile presso la sede, secondo le risultanze di un appena più recente esperimento di notifica di un decreto ingiuntivo del creditore poi istante per il fallimento; a sua volta, il sistema istruttorio della dichiarazione di fallimento, per le esigenze di celerità che lo sottendono, non impone ulteriori ricerche del debitore destinatario, ma impone di concludere il procedimento notificatorio, come avvenuto nella vicenda, con il solo deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta al registro delle imprese;

7. il secondo motivo è inammissibile; come sopra riepilogato, la procedura notificatoria dell’istanza di fallimento a carico di chi, dopo l’insuccesso della notifica a mezzo PEC, nemmeno è stato reperito presso la sede commerciale iscritta, si perfeziona con il mero “deposito dell’atto”; tale dizione non mostra di richiedere ulteriori adempimenti, in coerenza come detto – con la destinatarietà passiva della domanda, rivolta alla declaratoria di fallimento del soggetto debitore e non di terzi; non ha dunque pregio la censura ove s’invoca la distinzione tra “plico” e “busta” (e atto), tanto più che – più in generale con riguardo alla notifica alle persone giuridiche e con principio applicabile alla fattispecie – appare consolidato l’indirizzo di legittimità per cui, “in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico” (Cass. 16750/2016, 14230/2015), così che “eventuali omissioni nominative nel plico recapitato (nella specie quelle del liquidatore) non conducono affatto ad alcun vizio insanabile” (Cass. 22250/2015);

8. il terzo motivo è inammissibile; esso, per un verso, introduce una questione apparentemente nuova, laddove evoca una previa carenza d’iniziativa del creditore istante rivolta ad ottenere per via ordinaria il pagamento del suo credito; quanto al debito verso Agenzia delle Entrate, la censura si sostanzia in un’inammissibile critica dell’apprezzamento di fatto assegnato dal giudice del merito alla circostanza, su cui è ora precluso un controllo in sede di legittimità (Cass. s.u. 8053/2014); quanto infine ai bilanci, la contestazione è del tutto generica, mostrando di non confrontarsi con “il principio di specificità dell’impugnazione, consacrato nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale esige che il ricorrente non si limiti a deduzioni generali ed affermazioni apodittiche, ma indichi con precisione gli errori addebitati alla sentenza impugnata, prendendo posizione in ordine alle conclusioni tratte dal giudice di merito in relazione alla fattispecie decisa e sottoponendo al giudice di legittimità critiche articolate, e ciò in linea con la natura del ricorso per cassazione, quale mezzo d’impugnazione a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa del devolutum condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito” (Cass. 18118/2020);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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