Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25446 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1475-2018 proposto da:
LA CORTE SCONTA DEL 101 SAS DI Z.F. & C., in
persona del legale rappresentante pro tempore nonchè socio
accomandatario sig. Z.F., ZA.FR. in
proprio, ZU.LI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
LOMBARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GARLATTI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che La Corte Sconta del 101 s.a.s., Z.F. e Zu.Li. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Gorizia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP, per l’anno 2009;
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale i contribuenti lamentano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dall’aver seguito un orientamento giurisprudenziale minoritario ed aver trascurato che la società aveva investito il capitale per rendere idoneo l’immobile all’attività d’impresa;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il motivo è inammissibile;
che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che, nella specie, i contribuenti hanno censurato il richiamo ad un filone giurisprudenziale oppure ad una circostanza (l’investimento di capitale nell’attività di impresa), che la CTR aveva comunque preso in considerazione, escludendone tuttavia l’inerenza “in quanto il beneficiario ultimo dei miglioramenti apportati all’immobile condotto in locazione mediante spese di manutenzione straordinaria, rimane esclusivamente il locatore”;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019