Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25445 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17980/2016 proposto da:

AGRICOLA SAN BARTOLOMEO DI P.R. (C. S.N.C., in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA IEVERE – NERA, in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Umbria, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 3157/12, relativa a contributi richiesti a titolo di oneri consortili, lamentando, il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e consistenti: 1) mancanza, in concreto, del beneficio fondiario specifico derivante da opere di bonifica consortili; 2) assenza di un “perimetro di contribuenza” in senso tecnico giuridico (anche se la circostanza è espressamente confermata dalla CTR), con conseguente impossibilità di affermare l’inversione dell’onere della prova, 3) illegittimità del criterio utilizzato per l’assoggettamento a tributo; con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 3, comma 4, art. 7, comma 4, artt. 10 e 11 e seg., art. 860 cc., degli artt. 23 e 44 Cost., nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello non si sarebbero accorti della mancanza di ogni correlazione tra l’eventuale opera realizzata dal consorzio impositore, il beneficio su uno degli immobili di proprietà della parte contribuente e il tributo imposto, correlazione indispensabile anche alla luce degli art. 23 e 44 Cost., oltre che delle restanti norme, di cui alla rubrica; infine, i giudici d’appello avrebbero fatto riferimento a causali del tributo assenti, nell’avviso di pagamento impugnato.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via preliminare, va evidenziato come nell’ordinanza di cassazione con rinvio, si rilevava che, in presenza di contestazioni della pretesa del consorzio da parte del contribuente, le espressioni utilizzate dal giudice d’appello per motivare il rigetto, da una parte erano elusive perchè “non affrontano la questione relativa alla legittimità del criterio utilizzato per la ripartizione degli oneri contributivi, e sotto altro profilo, non danno contezza dei concreti elementi utilizzati e del percorso seguito per giungere ad affermare che anche gli immobili del ricorrente traevano vantaggio diretto e specifico, degli interventi effettuati”.

Alla luce di ciò, i motivi di censura, che posso essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 21176/14, ord. n. 24356/16).

Nel caso di specie, la CTR in sede di rinvio, ha sottolineato la coincidenza tra il perimetro consortile e il perimetro di contribuenza ed ha evidenziato che le spese sostenute per l’anno 2003 in contestazione, fossero state ripartite nel rispetto del beneficio tratto dai singoli beni, tra tutti gli immobili compresi nel perimetro. Pertanto, il criterio di ripartizione, riportato nell’atto impositivo impugnato, ad avviso della CTR, faceva riferimento a un piano di classifica legittimamente adottato dagli organi deliberativi del Consorzio e successivamente approvato dalla giunta regionale. I contributi consortili erano stati determinati e ripartiti per finanziare le opere meglio indicate alla pagina 3 della sentenza impugnata e documentate dalle relazioni depositate dal consorzio anche in riferimento al beneficio diretto e specifico. Inoltre, la CTR ha evidenziato, altresì, il criterio di determinazione degli importi.

Va, inoltre, sottolineato come le censure sollevate dal ricorrente di mancata corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo impugnato, con la descrizione resa dalla CTR (v. pp. 10 e 11 del ricorso, anche in riferimento all’indicazione delle causali del tributo, v. p. 19 del ricorso) difettano di autosufficienza, in quanto, la parte contribuente avrebbe dovuto riportare integralmente, il contenuto dell’atto impositivo (e non per estrema sintesi, v. p. 10 del ricorso), per mettere in condizione questa Corte di valutare l’effettiva fondatezza della censura proposta. Non può non rilevarsi, ancora, come le censure, riguardano l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR e mirano a un non consentito riesame del merito della causa (Cass. n. 11892/16, Cass. sez. un. 8053/14, 25608/13).

Infine, il ricorrente non censura l’affermazione della CTR che non sono stati offerti elementi probatori idonei a superare la presunzione del beneficio, per essere i terreni ubicati all’interno del perimetro di contribuenza.

Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare al Consorzio di bonifica Tevere Nera, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale i e del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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