Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25445 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18314/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

La Noria società agricola semplice, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carmela

Pulpito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio

Martinelli sito in Roma, alla Via Giuseppe (Ndr: testo originale non

comprensibile);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 89/14/2013, depositata il 6 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 6 novembre 2013, che, in accoglimento dell’appello della La Noria società agricola semplice ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2006 e 2007 e recuperate le maggiori i.v.a. non versate, nonché l’atto di recupero relativo a un diniego di rimborso i.v.a.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva dichiarato inammissibili i – riuniti – ricorsi proposti avversi i singoli atti impositivi, in quanto tardivi, non essendo stata fornita prova certa della tempestiva spedizione degli stessi;

– ha, quindi, accolto il gravame della società evidenziando che la notifica dei ricorsi originari era stata effettuata per il tramite di operatore privato autorizzato dal competente Ministero, per cui le ricevute di spedizione, da cui si desumeva la tempestività della notifica, facevano fede, fino a querela di falso, dell’a data di invio ivi indicata;

– nel merito, ha osservato che gli avvisi di accertamento impugnati non indicavano il procedimento seguito dall’Ufficio per determinare le percentuali di detraibilità dell’I.v.a. riconosciute;

– ha aggiunto, con riferimento all’atto di recupero, che il provvedimento non recava elementi utili per comprendere le modalità e i motivi che avevano condotto alla quantificazione della somma richiesta;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la La Noria società agricola semplice.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 5, art. 19-bis e art. 54, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le percentuali di detraibilità dell’I.v.a. assolta sugli acquisti fossero prive della dimostrazione del procedimento seguito per addivenire al risultato contestato;

– evidenzia, in proposito, che l’Ufficio aveva seguito il criterio previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5;

– il motivo è fondato oltre che ammissibile in quanto (Ndr: testo originale non comprensibile) esplicato;

– la Commissione regionale ha, sul punto, affermato che “le pretese tributarie… si sono manifestati confuse, imprecise e sbrigative, perché le percentuali di detraibilità della stessa Iva pagata sugli acquisti effettuati dalla contribuente sono risultate… prive delle necessarie prove che dimostrino in modo dettagliato il procedimento applicato per addivenire al risultato riportato negli atti emanati”, come desumibile dal fatto che “negli avvisi di accertamento… non vi è traccia di criteri, perché inesistente, che hanno consentito allo stesso (all’Ufficio, n.d.r.) di procedere alla determinazione delle percentuali di detraibilità dell’I.v.a.”;

– con tale motivazione ha inteso rappresentare che gli atti impositivi erano privi dell’indicazione analitica degli elementi fattuali posti a fondamento della determinazione del cd. pro-rata di detrazione, in relazione alla mancata indicazione del quantum dell’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e di quello (complessivo) di tali operazioni aumentato dell’ammontare delle operazioni esenti;

– orbene, la ricorrente, a sostegno della doglianza, riproduce gli avvisi di accertamento nella parte in cui indicano i due ammontari in oggetto e la percentuale di detrazione data dal rapporto tra il primo e il secondo;

– una siffatta esplicitazione dei valori posti a fondamento del calcolo del cd. pro-rata consente di apprezzare il procedimento seguito dall’Ufficio per la relativa determinazione, per cui errata, in proposito, è l’affermazione della Commissione regionale di mancata indicazione dei criteri applicati;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo con cui si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che l’atto di recupero non indicasse i criteri seguiti per la quantificazione dell’importo richiesto; – la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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