Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25444 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25444

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17031/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO, n. 99, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PANETTA, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati VITTORIO SUPINO; e LORENZINA IEZZI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. (Società incorporante

Equitalia Sud s.p.a.), (C.F. (OMISSIS)), in persona del responsabile

del Contenzioso Esattoriale della regione Molise, elettivamente

domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, nei cui confronti il concessionario della riscossione ha resistito con controricorso, la parte contribuente impugnava la sentenza della CTR del Molise, relativa a un’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 110 c.c. (rectius art. 170), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, non considerando la stretta correlazione funzionale tra ipoteca ed esecuzione, avevano ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria oggetto di controversia, benchè i crediti tributari sottostanti, fossero stati contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, mentre, i beni costituiti in fondo patrimoniale potevano essere oggetto d’esecuzione solo per l’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia; con un secondo motivo di censura, il ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza, per omessa pronuncia e difetto di motivazione su punti fondamentali della controversia, in riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto, i giudici d’appello non avevano esaminato e, comunque, non adeguatamente motivato sulla circostanza che tutti i debiti sottostanti all’avviso d’iscrizione ipotecaria attenevano ad attività imprenditoriali del ricorrente e che nulla avevano a che vedere con i bisogni familiari.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via preliminare, va precisato che il rito camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., non prevede l’audizione delle parti, come pure richiesto dal ricorrente in sede di memorie illustrative.

Il secondo motivo, riguardando anche il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ha natura preliminare rispetto all’esame della prima censura e deve pertanto essere esaminato prima.

La doglianza è inammissibile sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per l’esistenza di una doppia decisione di merito conforme (art. 348 ter c.p.c.). La stessa è infondata sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 4, in quanto la sentenza impugnata consente, sia pure attraverso un passaggio argomentativo sintetico, di comprendere le ragioni poste a base della decisione e l’iter logico giuridico seguito dal collegio giudicante, integrando così il requisito del minimo costituzionale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.

Il primo motivo è privo di fondamento.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Cass. n. 22761/16, ord. n. 23876/15), pertanto, il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale non può escludersi che sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge, e che, invece, possono escludersi per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. ord. n. 3738/15).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha rilevato che il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, derivante dall’attività di uno dei coniugi, era stato il soddisfacimento dei bisogni familiari, intesi in senso ampio, anche perchè era il soggetto intimato a dover dimostrare l’estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia nonchè la consapevolezza de creditore, e tale prova nella presente vicenda processuale è mancata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 7.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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