Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25444 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18314/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in fallimento, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Maria Musto e

dall’avv. Alessandra Calabrò con domicilio eletto presso il suo

studio, sito in Roma, via via Piemonte, 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 359/14/12, depositata il 29 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 29 maggio 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. in fallimento avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della società per mancato versamento dell’I.re.s. e dell’I.v.a. relativa all’anno 2006;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo solo limitatamente alle sanzioni irrogate, rideterminate nella misura del 10% dell’importo originario;

– ha, quindi, disatteso il gravame erariale evidenziando che la riduzione delle sanzioni disposta dal giudice di primo grado trovava fondamento nel mancato invio della comunicazione di irregolarità, dovuta in considerazione dell’ammontare della pretesa impositiva e del versamento dell’imposta da parte del contribuente, invio che avrebbe consentito a quest’ultimo di pagare in via bonaria il dovuto e di fruire della riduzione delle sanzioni;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.;

– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 bis, e L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in una situazione, quale quella in esame, di cartella emessa per il recupero di imposte dichiarate e non versate, fosse obbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità e che il contribuente potesse fruire della riduzione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, menzionato art. 2, comma 2;

– il motivo è fondato;

– la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (nella versione applicabile ratione temporis), ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate e, più in generale, dalla presenza nella dichiarazione di meri errori materiali o di calcolo (cfr. Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass., ord., 24 gennaio 2018, n. 1711);

– più in generale, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”;

– non pertinente è il richiamo operato dalla ricorrente alla disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, la quale trova applicazione ai soli casi – estranei a quello in esame – di redditi soggetti a tassazione separata;

– orbene, la Commissione regionale, pur mostrando di interpretare correttamente le disposizioni in rilievo, nel senso della subordinazione dell’obbligo di invio della comunicazione della irregolarità all’esistenza di una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ha omesso di accertare la sussistenza di tale situazione, contestata dall’Amministrazione finanziaria e non riscontrabile, neanche indirettamente, dal contenuto della sentenza;

– così facendo, è incorsa in un errore di sussunzione, in relazione all’incompleta ricostruzione del fatto storico rilevante ai fini della corretta individuazione degli elementi della fattispecie giuridica applicata e correttamente interpretata;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, proposto solo in via subordinata;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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