Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25444 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 12/12/2016), n.25444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30062-2014 proposto da:

F.LLI M., DI M.R. & C. S.N.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MARINI MISTERIOSO in

virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SILVIO DI DOMIZIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNLE di CHIETI emessa il 23/09/2014 e

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA Giuseppina

Luciana.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa a conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo proposto, ai sensi degli artt. 615, 624 e 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, emessa dal giudice dell’opposizione a precetto all’udienza dell’8 maggio 2014;

con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il rimedio ed ha rigettato il reclamo, confermando l’ordinanza impugnata; ha quindi liquidato le spese della fase di reclamo, condannando la parte reclamante al loro pagamento;

il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

infatti, il provvedimento oggetto del reclamo deciso con l’ordinanza impugnata è un’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, soggetta a reclamo ex art. 624 c.p.c., comma 2; l’ordinanza oggetto del ricorso per Cassazione è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare disciplinata da tale ultima norma;

in proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisori età e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese” (così Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le tante, Cass. n. 11243/10).

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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