Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25444 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30025/2017 r.g. proposto da:

F.F. (cod. fisc. (OMISSIS)) e F.P. (cod. fisc.

(OMISSIS)), difensori di se stessi, elettivamente domiciliati presso

il loro studio in Pozzuoli (NA), alla via Miliscola n. 424;

– ricorrenti –

contro

RINASCITA DI VOLLA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

(p. iva (OMISSIS)), in liquidazione coatta amministrativa, in

persona del commissario liquidatore, Dott. Fo.Ma.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Massimo Garzilli, con cui elettivamente

domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio

dell’Avvocato Paola M.A. Vaccaro.

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositato il

18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20/10/2020 dal Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.F. e F.P. ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 20 settembre/18 ottobre 2017, non notificato, reiettivo del reclamo da essi promosso, L. Fall., ex art. 26, contro il decreto del Tribunale fallimentare di Nola del 9 marzo 2017, che aveva respinto le contestazioni dai medesimi mosse al bilancio finale di liquidazione ed al conto di gestione redatti dal commissario liquidatore della Società Rinascita di Volla Cooperativa Edilizia a r.l. (d’ora in avanti, indicata, più brevemente Cooperativa), posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2010 a seguito di dichiarazione dello stato di insolvenza intervenuta nel 2009. Resiste, con controricorso, la Cooperativa.

1.1. Quella corte, dopo aver premesso che le questioni devolutele dai reclamanti erano “… incentrate, sostanzialmente, sulla intervenuta chiusura della L.C.A. da parte del Commissario liquidatore nonostante la più volte segnalata pregressa distribuzione ai soci della società cooperativa, nel 1993, della somma di circa Euro 90.000,00 a titolo di rimborso del credito IVA nonostante l’esistenza dei creditori sociali, che avrebbe dovuto obbligare il commissario liquidatore ad agire in responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo della soc. coop. o quantomeno agire per il recupero di tali somme, il cui versamento era stato da essi documentalmente comprovato, nei confronti dei soci medesimi”, ritenne che: 1) dovesse escludersi la legittimità di un’azione di recupero diretta, da parte del commissario liquidatore, nei confronti dei soci della Cooperativa, non rispondendo questi ultimi, con il proprio patrimonio, dei debiti sociali. Ha rimarcato, tra l’altro, che “la responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata è circoscritta ai casi di conferimento di beni e denaro in sede di costituzione della società ed agli apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società in conto capitale”; 2) fossero insussistenti i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, che “…implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicchè grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti (cfr. per tutte Cass. 15474/17). Nella specie, la distribuzione ai soci del rimborso IVA è stata deliberata dall’assemblea dei soci della società cooperativa nel 1993 (…) allorquando essa era ancora operativa, essendo pacifica la circostanza affermata dal Tribunale di Nola dello stato di liquidazione, volontaria, della società a partire dal 1994, e confermata anche dalla sottoscrizione sia del verbale di assemblea del 1993 che delle ricevute di pagamento dei soci dal Presidente della società cooperativa”; 3) come già opinato dal tribunale, non fossero “…ravvisabili, in capo all’organo amministrativo della società cooperativa, profili di responsabilità per aver proceduto alla distribuzione ai soci di un credito di rimborso IVA, 16 anni circa prima della dichiarazione di insolvenza. La distribuzione ai soci, come si evince dalle copie delle ricevute in atti, venne effettuata con espressa riserva da parte dei soci di versare quanto eventualmente dovuto in relazione al contenzioso in corso, rappresentato proprio dal giudizio patrocinato dagli attuali reclamanti ed intercorso con i proprietari di un terreno rivendicato dalla società cooperativa e conclusosi con esito positivo per la stessa. Pertanto, a parte il decorso del termine prescrizionale dell’eventuale azione di responsabilità dei creditori sociali, da intraprendersi nei confronti del Presidente pro tempore, alla data di inizio della LCA nel 2010, decorrente dalla cessazione dalla carica del Presidente della società cooperativa da ritenersi, con presumibile certezza, coincidente con l’inizio della nomina del liquidatore avvenuta con la messa in liquidazione volontaria della società nel 1994, alcuna violazione di obblighi gestori appare ravvisabile in capo a quest’ultimo per aver proceduto al rimborso IVA in favore dei soci, stante anche la posteriorità del credito avanzato dagli attuali reclamanti e l’assenza di prescrizioni normative contrarie alla distribuzione del rimborso all’epoca in cui esso è avvenuto”; 4) nessuna violazione di legge fosse ascrivibile al commissario liquidatore circa la mancata nomina del comitato di sorveglianza, attesa la facoltatività di una siffatta nomina nelle società cooperative sancita dalla L.Fall., art. 198; 5) l’eccessiva durata della procedura di l.c.a. non assumesse carattere dannoso, “…potendo essere i creditori reclamanti eventualmente indennizzati in sede di equa riparazione”; 6) fossero infondati, “…infine, gli ulteriori profili di doglianza: 1) quello afferente alla mancata ricostruzione, da parte del Commissario liquidatore, della gestione contabile della procedura di LCA, stante la mancanza di attivo liquidabile e l’assenza di allegazione, da parte dei reclamanti, di specifici rilievi all’operato del commissario liquidatore ulteriori rispetto a quelli sopra esaminati e respinti; 2) quello relativo al mancato deposito di tutte le relazione semestrali, posto che l’assenza di attivo liquidabile avrebbe reso del tutto pleonastica l’attività di rendicontazione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2495 c.c.”, per avere la corte distrettuale “affermato il principio di responsabilità dei soci nei limiti dell’attivo ripartito senza, però, imporre che nel bilancio e rendiconto impugnato si indichi l’attivo ripartito ai soci, proprio ai fini della opponibilità ad essi del credito dei ricorrenti”, rendendone, così, impossibile il relativo recupero;

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L.Fall., art. 206”, per avere la medesima corte “…escluso la responsabilità del Commissario Liquidatore per avere omesso la proposizione delle azioni di responsabilità verso gli amministratori/liquidatori della società i quali, in concorso con i soci, hanno provocato la insolvenza consapevole in presenza di obbligazioni da soddisfare”;

3) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L.Fall., art. 210”, censurandosi le argomentazioni con cui la corte partenopea aveva ritenuto infondati gli ulteriori profili “responsabilità contestati al commissario liquidatore concernenti, rispettivamente, la mancata ricostruzione della gestione contabile della procedura di LCA e l’omesso deposito di tutte le relazione semestrali.

2. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perchè affette dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. Invero, giova premettere, in via generale, che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2. Va, poi, osservato che, come agevolmente emerge dalla già riportata, ampia esposizione dei fatti di causa, la corte territoriale, dopo aver delimitato il perimetro delle questioni devolutele dai reclamanti F. e F.P., ha esaustivamente esposto le ragioni per cui: 1) ha affermato, del tutto correttamente, la inconfigurabilità di un’azione di recupero diretta, da parte del commissario liquidatore, nei confronti dei soci della Cooperativa, non rispondendo questi ultimi, con il proprio patrimonio, dei debiti sociali; 2) ha escluso, previo il corrispondente accertamento fattuale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2; 3) non ha ravvisato, come già il tribunale, in capo all’organo amministrativo della società cooperativa, profili di responsabilità per aver proceduto alla distribuzione ai soci di un credito di rimborso IVA, 16 anni circa prima della dichiarazione di insolvenza; iv) non ha sottaciuto il profilo del “…decorso del termine prescrizionale dell’eventuale azione di responsabilità dei creditori sociali, da intraprendersi nei confronti del Presidente pro tempore (della Cooperativa Ndr L alla data di inizio della LCA nel 2010, decorrente dalla cessazione dalla carica del Presidente della società cooperativa da ritenersi, con presumibile certezza, coincidente con l’inizio della nomina del liquidatore avvenuta con la messa in liquidazione volontaria della società nel 1994”; 4) ha correttamente negato, alla stregua della L.Fall., art. 198, comma 2, l’asserita violazione di legge ascritta al commissario liquidatore quanto alla mancata nomina del comitato di sorveglianza; 5) ha opinato, affatto condivisibilmente, che l’eccessiva durata della procedura di l.c.a. non assumesse carattere dannoso, “…potendo essere i creditori reclamanti eventualmente indennizzati in sede di equa riparazione”; vi) ha disatteso, infine, gli ulteriori profili di doglianza, riguardanti, rispettivamente, la mancata ricostruzione, da parte del Commissario liquidatore, della gestione contabile della procedura di LCA e l’omesso deposito, da parte dello stesso, di tutte le relazione semestrali.

2.3. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica alle corrispondenti, complessive valutazioni operate dal giudice a quo, nonchè agli accertamenti fattuali ad esse sottostanti, cui i ricorrenti intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa lettura, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 4343 del 2020, in motivazione).

2.4. Infatti, la corte partenopea, attraverso la puntuale descrizione e ponderazione di fatti sostanzialmente incontroversi (la distribuzione ai soci della Cooperativa del rimborso IVA, con l’espressa riserva di cui si è detto, deliberata nel lontano 1993, allorquando questa era ancora operativa; la messa in liquidazione volontaria della medesima Cooperativa solo l’anno successivo; la posteriorità del credito dei reclamanti rispetto a quella distribuzione), oltre che sulla base di assunti giuridicamente corretti (quanto ai limiti di un’eventuale responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata) e/o basati su accertamenti di natura evidentemente fattuale (l’insussistenza dei presupposti per l’operatività del meccanismo di cui all’art. 2495 c.c., comma 2), è giunta alla conclusione della concreta inconfigurabilità, in capo all’organo amministrativo della società cooperativa, di profili di responsabilità per aver proceduto alla distribuzione suddetta.

2.4.1. E ciò, giova rimarcarlo nuovamente, “…a parte il decorso del termine prescrizionale dell’eventuale azione di responsabilità dei creditori sociali, da intraprendersi nei confronti del Presidente pro tempore (della Cooperativa. Ndr), alla data di inizio della LCA nel 2010, decorrente dalla cessazione dalla carica del Presidente della società cooperativa da ritenersi, con presumibile certezza, coincidente con l’inizio della nomina del liquidatore avvenuta con la messa in liquidazione volontaria della società nel 1994”. Assunto, quest’ultimo, in nessun modo specificamente censurato nei motivi in esame.

2.5. Questi ultimi, invece, pure laddove (cfr., in particolare, il terzo motivo) contestano le argomentazioni utilizzate dalla corte di merito per escludere gli ulteriori profili di responsabilità contestati al commissario liquidatore (concernenti, rispettivamente, la mancata ricostruzione della gestione contabile della procedura di l.c.a. e l’omesso deposito di tutte le relazione semestrali), sono volti, sostanzialmente, ad opporre alle complessive ricostruzioni fattuali operate dalla corte (il secondo motivo, peraltro, recando anche l’indicazione di un fatto – l’asserita pregressa pendenza, rispetto all’intervenuta liquidazione coatta amministrativa, dell’azione di responsabilità predetta, come intrapresa dagli odierni ricorrenti – di cui non vi è menzione alcuna nel decreto oggi impugnato, nè il ricorso specifica quando e dove esso sia stato dedotto nelle precedenti fasi di merito), nonchè alle corrispondenti sue valutazioni, una loro interpretazione alternativa, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, a carico di F.F. e F.P., in solido tra loro, con attribuzione al difensore costituito della cooperativa controricorrente per dichiarazione di fattone anticipo. Deve darsi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.F. e F.P., in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avvocato Massimo Garzilli, difensore costituito della cooperativa controricorrente, per dichiarazione di fattone anticipo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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