Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25443 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25443

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14535/2016 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del responsabile dell’U.O.

Contenzioso Regionale Toscana e di procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA, n. 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO LASTRUCCI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CARDUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a un’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, lamentando il vizio di nullità della sentenza impugnata in ordine al carente contenuto della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici d’appello di sarebbero “appiattiti” su altre decisioni della medesima sezione della menzionata commissione tributaria, senza esaminare, seppur sinteticamente i motivi d’appello, al fine di rendere edotto l’appellante sulle considerazioni che avevano indotto i giudici a disattenderle; con un secondo motivo, il concessionario ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 167 e 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto impignorabili i beni costituiti in fondo patrimoniale del ricorrente, perchè non era stato soddisfatto l’onere della prova dell’inerenza del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia del ricorrente.

Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato.

Il motivo è infondato, perchè la motivazione della sentenza impugnata consente, sia pure attraverso un passaggio argomentativo sintetico, di comprendere le ragioni poste a base della decisione e l’iter logico giuridico seguito dal collegio giudicante, integrando così il requisito del minimo costituzionale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.

Il secondo motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.” (Cass. n. 22761/16, ord. n. 23876/15, 1652/16). Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

La sussistenza di esigenze familiari va invece esclusa in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. ord. n. 3738/15).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova, in capo al creditore, che il debito inerisse alla esigenze familiare, laddove grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Nessun pregio probatorio ha l’eccezione contenuta in controricorso (p. 19) sulla sussistenza di un giudicato formatosi tra altro socio della compagine sociale dell’odierno ricorrente e il concessionario della riscossione, sulla medesima questione della pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in quanto la sentenza richiamata, avendo come parte un diverso contribuente e quindi un soggetto diverso, non ha efficacia vincolante nel presente giudizio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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